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Cassazione Civile 33457/2019 – Cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili – Determinazione della competenza per valore

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Ordinanza 33457/2019

 

Cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili – Determinazione della competenza per valore

Le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l’azione esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma dell’art. 15 c.p.c., pertanto, ai fini della competenza, il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 17-12-2019, n. 33457   (CED Cassazione 2019)

Art. 15 cpc (Valore delle cause relative a beni immobili)

 

 

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 31.5.2016 il tribunale di Belluno ha, in
accoglimento di domanda di (OMISSIS), condannato
(OMISSIS) ad arretrare porzioni di fabbricato in Vigo di Cadore in
violazione delle distanza rispetto a costruzione dell’attore, nonché a
risarcire il danno mediante il pagamento di euro 5.000.

2. Con sentenza depositata il 31.1.2018 la corte d’appello di Venezia
ha rigettato l’appello di (OMISSIS), ha dichiarato cessata la
materia del contendere in ordine al capo di condanna alla rimozione
di opere e ha rigettato la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta
dalla parte appellata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
(OMISSIS), poi illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso
(OMISSIS).

3. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse
essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente
definibilità nelle forme dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come
segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge per
liquidazione delle spese processuali oltre i massimi dei parametri, in
assenza di alcuna motivazione. Nell’ambito del motivo è fatto
riferimento all’art. 15 cod. proc. civ. quanto al calcolo del valore delle
cause relative a immobili, nonché al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
(regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi
dell’articolo 13, comma 6, della I. 31 dicembre 2012, n. 247).

2. Il mezzo è manifestamente infondato. Esso si rapporta a un dato
(cfr. p. 7 del ricorso) – essere la causa d’appello di valore di 141 euro
in base alla dichiarazione della stessa parte contenuta nell’atto di
impugnazione ai fini del contributo unificato – contraddetto dalle
evidenze processuali.

2.1. In proposito, la parte ha determinato il predetto valore
moltiplicando la rendita catastale del proprio fondo per cinquanta (cfr.
p. 20 dell’atto di appello; si noti che, anche quanto al ricorso in
cassazione, la parte ricorrente ha indicato il valore di euro 141 ai fini
del contributo unificato – ciò che non rileva nella presente sede
processuale, ma in quella tributaria – a fronte dell’avere ad oggetto il
ricorso capo sulle spese processuali). Al riguardo, già
preliminarmente la parte controricorrente ha rettamente osservato
che il riferimento in appello avrebbe dovuto essere operato al fondo
della controricorrente, di valore superiore e tale da rendere la
liquidazione delle spese conforme ai parametri. Invero, va data
continuità alla giurisprudenza (v. Cass. n. 4654 del 08/05/1998) per
cui le cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra
immobili sono assimilate a quelle relative alle servitù, poiché l’azione
esercitata consiste sostanzialmente in una negatoria. A norma
dell’art. 15 cod. proc. civ., pertanto, ai fini della competenza il loro
valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito
dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si
assume essere avvenuta la violazione.

2.2. Parimenti condivisibile, nel medesimo senso dell’infondatezza del
motivo di ricorso, è l’argomento addotto dal controricorrente per cui –
a prescindere dal calcolo effettuato ex art. 15 cod. proc. civ. ai fini
della domanda in negatoria – emerge dalla sentenza impugnata che
l’appello verteva anche sul capo di domanda di natura risarcitoria.
Pertanto, del valore della domanda in appello in questione si doveva
tener conto ai fini del computo (danni liquidati in euro 5.000, con
statuizione confermata in appello), sommandosi esso a quanto
concernente il valore della negatoria e, così, anche per altra via,
pervenendosi all’emersione della correttezza della statuizione
impugnata del giudice d’appello.

2.2. Avendo il ricorrente fatto riferimento, nelle sue argomentazioni,
esclusivamente al predetto dato del valore della lite dichiarato ai fini
del contributo unificato, va richiamato, per completezza, che la
giurisprudenza è consolidata nel senso che il valore della causa
dichiarato ai fini del contributo unificato ha rilevanza esclusivamente
fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine ai profili
processuali (cfr. ades. Cass. n. 9195 del 10/04/2017 quanto
all’individuazione del quantum oggetto di domanda; Cass. n. 12031
del 16/05/2017, n. 18732 del 22/09/2015 e n. 26988 del 20/12/2007
ai fini della competenza per valore).

3. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo
soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi
dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a
favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, in data 7.3.2019.