Ordinanza 33518/2022
Procura alle liti – Ricorso per cassazione – Possibilità di sanatoria o ratifica – Esclusione
Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l’iniziale congiunzione con l’atto cui accedeva).
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-11-2022, n. 33518 (CED Cassazione 2022)
Art. 1399 cc (Ratifica del contratto) – Giurisprudenza
Art. 366 cpc (Contenuto del ricorso per cassazione) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Speciale (OMISSIS) ottenne, dal Tribunale di Carrara, un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), per la somma di oltre undicimila Euro (E 11.268,82) a titolo di rette insolute per il ricovero della loro madre (OMISSIS), con riferimento al periodo novembre 2003 – marzo 2009.
(OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione e questa, nel contraddittorio con l’Azienda Speciale e il Comune di Carrara, chiamato in causa, venne accolta dal Tribunale di Massa.
La sentenza di primo grado venne appellata dall’Azienda Speciale (OMISSIS) e, nel ricostituito contraddittorio con il Comune di Carrara e (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), a seguito del decesso di (OMISSIS), la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 973 del 28/06/2019, ha riformato la sentenza del primo giudice, con condanna dei (OMISSIS) e della (OMISSIS) al pagamento della somma portata dal monitorio, oltre interessi legali, disponendo compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto affidato a due motivi di ricorso.
Resistono, con separati controricorsi, l’Azienda Speciale (OMISSIS) e il Comune di Carrara.
Per l’adunanza camerale del 13/09/2022 i ricorrenti e l’Azienda Speciale hanno depositato memorie.
Il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti muovono alla sentenza della Corte di Appello di Genova due distinti motivi di ricorso, entrambi per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dei quali il primo è incentrato sulla valutazione (omessa) del carattere pubblicistico del rapporto intercorrente tra le parti e il secondo per motivazione apparente (così espressamente definito, sebbene il parametro sia indicato nell’art. 360 c.p.c., n. 5 e non comma 4 del comma 1).
La questione della procura alla lite è espressamente sollevata in controricorso dal Comune di Carrara e a essa fa pure riferimento l’Azienda Speciale (OMISSIS), sia nel controricorso che nella memoria, rimettendosi alla valutazione degli atti.
La questione è fondata.
Nel fascicolo cartaceo è depositata, ma senza che sia su di essa apposta alcuna data a timbro, una procura, asseritamente speciale, redatta su foglio non spillato al ricorso, recante le firme di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con autentica da parte delle avvocate Marchica e Cervia (il confronto delle firme delle legali con quelle apposte in calce al ricorso fa propendere per l’identità delle firme delle due avvocate).
Sul detto foglio, scritto con personal computer e quindi stampato, è apposta la data “Carrara li 04/07/2019”, data anteriore a quella di formazione del ricorso, recante data 28 luglio 2019 e avviato per notifica il successivo 29 luglio 2019, come dalle bollette delle ricevute allegate.
Nell’intestazione del ricorso è scritto che i ricorrenti sono difesi dalle avvocate (OMISSIS) “in virtù di delega in calce al presente atto”.
In calce al ricorso, tuttavia, non vi è alcuna procura speciale.
L’unica procura, inidonea, è quella sul foglio suddetto, il quale, si ripete non solo non è spillato, o comunque congiunto al ricorso, ma non risulta neppure esserlo mai stato, non recando alcun segno che possa far propendere per una sua originaria congiunzione con l’atto introduttivo della lite in cassazione e, in ogni caso, il ricorso non riporta alcun riferimento alla procura speciale nell’elenco, invero molto scarno, degli atti allegati.
Inoltre: ricorso si compone di ventiquattro (24) pagine, compresa quella in cui sono riportati i dati dei soggetti processuali ai quali l’atto doveva essere notificato e il foglio separato recante la procura non reca alcun numero di pagina.
Infine, non vale a sanare l’originaria mancanza di valida procura il fatto che l’atto recante la detta procura speciale sia stato scansionato e depositato in via telematica: l’operazione è stata comunque compiuta in data successiva alla notifica del ricorso, e, precisamente, in data 22/06/2022, come risulta dalla consultazione del ricorso scansionato e depositato in via telematica (ma non formato originariamente in via telematica).
Quella redatta sul detto foglio e recante data 04/07/2019 non è, all’evidenza, una valida procura speciale, in quanto il ricorso per cassazione non è tra gli atti per i quali sia prevista la sanatoria di cui all’art. 125 c.p.c., comma 2, giusta il disposto dello stesso art. 125 codice di rito, comma 3. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, e alla quale si intende assicurare continuità, è ferma (Cass. n. 8708 del 09/04/2009 Rv. 607842 – 01) “Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.” In motivazione la sentenza sopra richiamata (nella sua massima ufficiale) chiarisce che: “posto che nel giudizio di Cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione della utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è stata rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso art., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata”.
Sul punto è soltanto da precisarsi che la scrittura privata autenticata alla quale fa riferimento l’art. 83 c.p.c., comma 2, è quella autenticata da notaio da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 2703 c.c., comma 1, e che l’ampiamento (come da modifica dell’art. 83 c.p.c., comma 2 introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lettera a) degli atti processuali a margine dei quali la procura può essere apposta non rileva in questa sede, perchè il deposito del foglio recante la procura non accede a alcun atto processuale (si veda, in tema, ed esaustivamente Cass. n. 24472 del 04/11/2020 Rv. 660025 – 01).
La carenza di rituale procura speciale per proporre l’impugnazione di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono gravare sui difensori dei ricorrenti, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25435 del 10/10/2019 Rv. 655644 – 01): “L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità”.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori dei ricorrenti in proprio al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 2.200,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione III civile 3, in data 13 settembre 2022.