Ordinanza 3400/2021
Conclusione del contratto – Individuazione del luogo in cui è sorto il contratto concluso per telefono
Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell’art 413, comma 2, c.p.c., è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il “forum contractus” va individuato nel luogo in cui l’accettazione è giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall’imprenditore, rifiutata dal lavoratore e seguìta da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente al momento della conversazione telefonica).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 11-2-2021, n. 3400 (CED Cassazione 2021)
Art. 1326 cc (Conclusione del contratto) – Giurisprudenza
RITENUTO CHE:
il Tribunale di Vicenza, investito da Ma. Bu. della controversia riguardante il rapporto di lavoro intercorso con la società Am. s.r.I., rivolta a sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento orale intimato allo stesso dalla predetta società, ha declinato la propria competenza, stabilendo che la competenza territoriale dovesse essere ricondotta ai fori alternativi di Como, sede della società ove si era concluso il contratto, ovvero di Livorno, ultima sede di svolgimento della prestazione;
Ma. Bu. ha proposto regolamento di competenza, affidato a un unico motivo illustrato da successiva memoria;
la società Am. s.r.l. è rimasta intimata;
il P.G. ha presentato conclusioni proponendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
il motivo contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. sulla conclusione del contratto di lavoro subordinato in relazione al criterio di collegamento del luogo ove è sorto il rapporto di lavoro previsto dal combinato disposto degli artt. 413 – 428 c.p.c.” ;
il ricorrente rileva che la società proponente intendeva inizialmente stipulare un contratto di collaborazione con la N.P.a s.r.l.s. di cui egli stesso era legale rappresentante, per il servizio di autotrasporto e consegna ad Euro 20,00;
a fronte del diniego del Bu., motivato dall’insufficienza dei mezzi a disposizione della società La N.P.a e del mancato possesso delle licenze idonee e necessarie per condurre i mezzi esistenti, la società avrebbe dunque accettato la sua controproposta di conclusione di un contratto di lavoro subordinato;
il ricorrente chiede che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Vicenza, foro corrispondente al proprio luogo di residenza (Cassola in provincia di Vicenza), ove lo stesso si trovava quando la Am. s.r.l. ha accettato, aderendo alla sua controproposta, di stipulare un contratto di lavoro subordinato in luogo di una collaborazione;
il ricorso è infondato;
l’asserito travisamento della natura giuridica del rapporto denunciato dal motivo di ricorso non sussiste, perché il Tribunale di Vicenza non ha affatto accertato che vi fosse prova della controproposta da parte del lavoratore, accettata dalla società, circa la conclusione di un contratto di lavoro subordinato;
ciò che appare incontroverso è che la conclusione del contratto è avvenuta telefonicamente e che il rappresentante legale della società Am. s.r.l. si trovasse a Como, presso la sede legale della società;
il Tribunale di Vicenza ha quindi correttamente escluso la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Como, considerando sia il luogo ove ha sede la società datrice di lavoro, sia il forum contractus, che, nel caso di contratto concluso per telefono, consiste nel luogo in cui l’accettazione è giunta a conoscenza del proponente (così Cass. n. 773 del 1981);
anche il ricorso al criterio alternativo corrispondente al luogo ove si è svolto il rapporto (art. 413, co.2 cod. proc. civ.), conduce ad affermare la competenza territoriale di un diverso Tribunale, essendo risultato provato che l’ultimo luogo dì svolgimento della prestazione lavorativa era stato Livorno;
in definitiva, il ricorso va rigettato, senza provvedere sulle spese in assenza di difesa da parte dell’intimata;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 10 novembre 2020.