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Cassazione Civile 34388/2022 – Domanda giudiziale – Accertamento dell’interesse ad agire – Art. 100 cpc

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Ordinanza 34388/2022

Domanda giudiziale – Accertamento dell’interesse ad agire – Art. 100 cpc

L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 22-11-2022, n. 34388   (CED Cassazione 2022)

Art. 100 cpc (Interesse ad agire) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

Con la sentenza impugnata il Tribunale Superiore delle acque pubbliche respingeva i ricorsi riuniti proposti da (OMISSIS) srl (breviter, (OMISSIS)), rispettivamente, avverso i D. Regione Lombardia 12 marzo 2015, n. 1909 e 9 settembre 2015, 7210 e relativo disciplinare di concessione n. 3201 in pari data, la Det. Drig. Provincia di Bergamo n. 930 registrata il 10 giugno 2020, la nota della Provincia di Bergamo reg. 0036401 del 13 luglio 2020, il decreto della Regione Lombardia n. 7210 del 9 settembre 2015; per l’effetto dichiarava improcedibile il ricorso incidentale di (OMISSIS) srl (breviter, (OMISSIS)).

Osservava il TSAP in particolare:

– che le impugnative riguardavano i provvedimenti dell’Ente regionale e dell’Ente provinciale, rispettivamente, di concessione di derivazione di acqua potabile in favore della (OMISSIS) (breviter, Comunità Montana) e di derivazione di acque per uso idroelettrico sulla rete di acquedotto della (OMISSIS) derivanti dall’omonimo torrente;

– che la ricorrente principale era a sua volta titolare di concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle medesime acque preventivamente emessa e che lamentava la mancata ammissione al contraddittorio endoprocedimentale sulla successiva istanza di concessione della Comunità Montana;

– che la concessione alla Comunità Montana derivava da istanze risalenti addirittura al 1973 onde soddisfare le esigenze di acqua potabile della popolazione residente, riguardanti il bacino del (OMISSIS) nel suo complesso;

– che la concessione a (OMISSIS) derivava dalla volturazione della concessione alla Comunità Montana ed era però volta all’utilizzo idroelettrico delle acque incanalate nella rete acquedottistica;

– che essendo detto acquedotto posto “a monte” della derivazione concessa alla ricorrente questa non poteva accampare alcuna pretesa al riguardo, in virtù del tenore espresso della concessione in suo favore, dalla quale peraltro derivava anche l’impegno a consentire un deflusso di acqua predeterminato per le esigenze di acqua potabile della Comunità Montana, che rilevava essere stato ritenuto congruo dalla verificazione amministrativa espletata in via istruttoria.

Da tali considerazioni il TSAP derivava l’affermazione di inammissibilità, per carenza di interesse, dei ricorsi proposti dal (OMISSIS) e conseguente improcedibilità del ricorso incidentale di (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorsi la Comunità Montana, la Provincia di Bergamo, la Regione Lombardia, (OMISSIS), (OMISSIS) spa; Provincia di Bergamo – gestione territorio risorse è invece rimasta intimata.

(OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da (OMISSIS), essendosi rispettati da parte della ricorrente i criteri deduttivi che la legge processuale impone, con particolare riguardo ai principi di chiarezza e sinteticità.

L’unico motivo dedotto critica infatti in modo puntuale e preciso la pronuncia impugnata, sicchè deve affermarsi senz’altro ammissibile.

Ciò posto, con l’unico motivo dedotto -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 35, comma 2 cod. proc. amm., art. 100 c.p.c., art. 111, 113, Cost., L. n. 241 del 1990, art. 7 e ss., tu n. 1775 del 1933, artt. 45-49, del regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006 (artt. 10, 14, 17, 25, 26, 28), poichè il TSAP ha respinto i suoi ricorsi per carenza di interesse ad agire.

Sostiene in particolare la ricorrente che la pronuncia impugnata è erronea laddove ha affermato detta carenza quanto alla denunciata sua mancata partecipazione alla prescritta istruttoria amministrativa sia in relazione ai provvedimenti della Regione Lombardia, in quanto implicanti l’aumento della portata della derivazione di acqua potabile in favore della Comunità Montana sia in relazione ai provvedimenti della Provincia di Bergamo per la variazione dell’uso (da potabile ad idroelettrico) della derivazione concessa alla stessa (poi volturata a (OMISSIS)).

La censura è fondata.

Risulta dalla sentenza impugnata:

-che con i provvedimenti impugnati della Regione Lombardia è stata concessa alla Comunità Montana la derivazione di acqua potabile delle sorgenti della (OMISSIS); che con i provvedimenti impugnati della Provincia di Bergamo è stata concessa a (OMISSIS) la derivazione di acqua per uso idroelettrico;

-che nel corso del giudizio di merito, in grado unico, il TSAP ha disposto la verificazione del “reale fabbisogno potabile ed effettivo consumo idrico ai fini potabili dei Comuni che usufruiscono delle acque provenienti dalle sorgenti che alimentano il (OMISSIS)”.

Il TSAP peraltro ha -essenzialmente- fondato la propria decisione sul tenore letterale (riportato in sentenza) della concessione (OMISSIS), in quanto escludente che la medesima possa, come invece ha fatto promuovendo il presente giudizio, vantare pretese di sorta in relazione all’impiego idropotabile del bacino in questione.

In sostanza il Tribunale Superiore ha escluso l’interesse ai ricorsi di (OMISSIS) – esclusivamente – basandosi sulle potenzialità di derivazione dell’acqua potabile.

Vi è tuttavia da osservare che tale questione basava il ricorso della società concessionaria contro i provvedimenti della Regione Lombardia (r.g.76/2020), ma non quella posta con il ricorso contro i provvedimenti della Provincia di Bergamo (r.g. 128/2020), diversamente implicanti l’uso idroelettrico di dette acque da parte di (OMISSIS).

Il che, di per sè, come denunciato, depriva di fondamento la pronuncia sull’interesse ad agire del TSAP, che peraltro, più in generale, non risulta compatibile con il consolidato principio di diritto affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale “L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631328 – 01).

In altri termini la verifica di sussistenza della condizione dell’azione (impugnatoria) de qua doveva essere compiuta sia in termini più aderenti all’effettiva richiesta di tutela giurisdizionale sia non attingendo il piano del merito delle cause proposte.

Quindi il meritum causae dovrà essere esaminato in sede di giudizio di rinvio, tenendo conto delle contrapposte allegazioni delle parti, quali riproposte anche nel presente giudizio, ma in termini evidentemente non strettamente pertinenti al suo oggetto, secondo la pronuncia impugnata.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale Superiore delle acque pubbliche per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

Cosi deciso in Roma 8 novembre 2022