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Cassazione Civile 34402/2022 – Domanda giudiziale trascritta – Rigetto con pronuncia definitiva- Cancellazione della trascrizione – Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 cpc – Responsabilità del difensore

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Ordinanza 34402/2022

 

Domanda giudiziale trascritta – Rigetto con pronuncia definitiva – Effetti – Cancellazione della trascrizione – Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 cpc – Rinnovazione della trascrizione – Inammissibilità – Responsabilità del difensore

In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia “ipso iure” e l’impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell’avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l’originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l’impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-11-2022, n. 34402   (CED Cassazione 2022)

Art. 395 cpc (Casi di revocazione) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 220/17, emessa dalla Corte d’appello di Trento in data 29 agosto 2017 ed integrata a seguito di istanza di correzione di errore materiale, con la quale era stato rigettato l’appello dagli stessi interposto avverso la decisione di primo grado con cui il Tribunale di Trento aveva respinto la domanda di risarcimento danni dai medesimi avanzata nei confronti dell’avvocato (OMISSIS) per avere omesso di rinnovare, entro il ventennio, una iscrizione tavolare di domanda giudiziale.

2. A sostegno della domanda avevano dedotto che:

a) avevano promosso, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), giudizio per la declaratoria di simulazione assoluta del negozio di donazione con il quale (OMISSIS) aveva ceduto la quota di un mezzo della nuda proprietà di alcuni beni, con conseguente iscrizione tavolare;

b) il giudizio si era concluso in primo grado ed in appello con il rigetto della domanda, ma, a seguito del rinvenimento di un documento decisivo, la sentenza di secondo grado era stata impugnata in un giudizio di revocazione, all’esito del quale la Corte di Appello aveva riconosciuto la fondatezza dell’azione con sentenza n. 253/12 del 19 luglio 2012;

c) nel frattempo, (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori di (OMISSIS), avevano alienato i beni de quibus all’altra figlia, (OMISSIS), annotando l’acquisto nel libro maestro dell’Ufficio Tavolare di Cavalese;

d) passata in giudicato la sentenza di revocazione, avevano richiesto l’intavolazione della proprietà, per metà ciascuno, ed il Giudice tavolare, accogliendo la richiesta, aveva proceduto all’intavolazione, che aveva assunto il G.N. 1076/13;

e) con reclamo tavolare del 17 giugno 2013 (OMISSIS) aveva eccepito l’inefficacia dell’annotazione della domanda giudiziale di simulazione per decorso del ventennio, stante la mancata rinnovazione dell’annotazione, ai sensi dell’art. 2668-bis c.c., chiedendone la cancellazione;

f) il Tribunale di Trento, in accoglimento del reclamo, con decreto del 3 ottobre 2013, aveva rigettato la domanda di intavolazione facendo rivivere quella effettuata a nome di (OMISSIS), affermando che: “nel caso concreto era onere di (OMISSIS) e (OMISSIS), ove avessero inteso giovarsi dell’efficacia dell’annotazione gn. 1997/90…. di richiedere la sua rinnovazione entro il 20 luglio 2010…. che in mancanza di tempestiva rinnovazione l’effetto della annotazione della domanda giudiziale di simulazione è cessata con la conseguenza che la sentenza dichiarativa della simulazione, pronunciata in accoglimento della revocazione non poteva considerarsi comunque… opponibile a terzi”;

g) non ritenendo di essere stati adeguatamente tutelati dal proprio difensore, avevano quindi intentato un giudizio nei confronti dell’avv. (OMISSIS) perchè venisse accertata la sua responsabilità professionale.

3. La Corte d’appello di Trento, pronunciandosi su tale ultima domanda, dopo avere rilevato che gli stessi appellanti, odierni ricorrenti, avevano dato atto che la procura conferita a margine del ricorso per revocazione non conteneva anche “l’obbligo di compiere determinate attività”, tra cui i procedimenti tavolari, ha osservato che la invocata rinnovazione dell’originaria annotazione non avrebbe potuto avere luogo in quanto ormai priva di titolo; essendo intervenuta una sentenza definitiva (quella della Corte d’appello di Trento n. 271/99) rispetto all’originaria domanda introduttiva del giudizio di simulazione della donazione, la trascrizione a suo tempo effettuata doveva essere cancellata, come necessaria conseguenza di quell’esito, in difetto di titolo che potesse sorreggerla ancor prima che scadesse il ventennio. Di conseguenza, ad avviso dei giudici di merito, l’avv. (OMISSIS) non doveva preoccuparsi di una vicenda ormai definita e non poteva essere invocato un presunto inadempimento all’obbligo di segnalazione al cliente della imminente scadenza del termine di vigenza della trascrizione. In ogni caso, la Corte territoriale ha affermato che mancava prova di un simile incarico, non evincibile dalla procura rilasciata a margine del ricorso per revocazione, considerato che si trattava di delega alla difesa delle parti in una serie di possibili vicende giudiziarie, tra cui i “procedimenti tavolari”, e che la rinnovazione della trascrizione non rientrava in un “procedimento” per il quale fosse necessaria una delega, sia perchè si trattava di attività amministrativa, sia perchè gli adempimenti relativi potevano essere compiuti dalla parte interessata personalmente. Ha, infine, escluso l’ammissibilità delle richieste istruttorie formulate, perchè non dirette a provare l’esistenza di uno specifico incarico.

4. (OMISSIS) resiste mediante controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c,.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 323 e 326 c.p.c. e art. 2668-bis c.c., perchè la Corte d’appello, affermando che la rinnovazione dell’originaria annotazione non avrebbe potuto avere luogo, aveva di fatto escluso l’esperibilità del rimedio della impugnazione per revocazione. Assumono che i giudici di appello avrebbero mal interpretato il disposto di cui all’art. 2668-bis c.p.c. e, in ogni caso, che, seppure si volesse ritenere che sul difensore non incombeva l’obbligo di trascrivere, sicuramente sullo stesso gravava l’onere di allertare il cliente in merito alla necessità di provvedere alla trascrizione.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, è infondato.

1.2. La Corte d’appello, invero, lungi dal disconoscere l’esistenza della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. quale mezzo di impugnazione, ha piuttosto affermato che la rinnovazione della annotazione della originaria domanda giudiziale, di cui gli odierni ricorrenti lamentano l’omissione da parte della controricorrente, non avrebbe potuto comunque avere luogo, in quanto la domanda di simulazione era stata rigettata con sentenza n. 271/99, pronunciata dalla Corte di appello di Trento, divenuta definitiva, di talchè era venuto a mancare il presupposto che aveva legittimato la iniziale trascrizione la quale, anzi, avrebbe dovuto essere cancellata.

1.3. Sul punto la motivazione del giudice a quo si rivela pienamente corretta, alla luce del raccordo che deve farsi tra l’art. 2668 c.c. e l’art. 2668-bis c.p.c..

Infatti, la prima norma prevede la cancellazione della trascrizione quando è consentita dalle parti o è ordinata giudizialmente allorchè la domanda che aveva dato origine alla trascrizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato oppure quando il processo si sia estinto per rinuncia o inattività delle parti. La seconda si limita, invece, a sanzionare con l’inefficacia la trascrizione non rinnovata entro il ventennio.

Ciò comporta che, se la domanda per la quale è stata richiesta la trascrizione non sia più pendente, perchè già decisa con sentenza divenuta definitiva o con l’estinzione del giudizio, l’inefficacia di cui all’art. 2668-bis c.c. non può verificarsi poichè ormai la trascrizione ha già perduto efficacia con la reiezione definitiva della domanda o con l’estinzione del processo.

Come chiarito anche da autorevole dottrina, in ipotesi di rigetto della domanda o di estinzione del processo per rinunzia od inattività delle parti, la trascrizione della domanda perde efficacia ipso iure e di conseguenza il terzo avente causa non è pregiudicato dall’efficacia ultra partes della sentenza indipendentemente dal momento della trascrizione o iscrizione del suo titolo di acquisto: la cessazione, cioè, degli effetti della trascrizione delle domande giudiziali è indipendente dalla cancellazione prevista dall’art. 2668 c.c..

L’art. 2668-bis c.c. trova, per contro, piena applicazione nella diversa ipotesi in cui la causa che abbia dato origine alla trascrizione sia ancora pendente, ben potendo in tal caso la parte che ha subito la trascrizione chiedere la cancellazione della formalità divenuta inefficace perchè non rinnovata.

1.4. Nella vicenda in esame, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, il giudizio avente ad oggetto la domanda di simulazione era stato definito con sentenza ormai passata in giudicato, per cui la trascrizione della domanda a suo tempo effettuata avrebbe dovuto essere cancellata, anche d’ufficio, dal giudice (Cass., sez. 6-2, 12/02/2016, n. 2896), ancor prima che scadesse il ventennio.

Non rileva che la sentenza n. 271/99 resa dalla Corte d’appello di Trento, passata in giudicato, sia stata oggetto di ricorso per revocazione ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c. in conseguenza del rinvenimento di un documento, in quanto, a norma dell’art. 324 c.p.c., si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 ed al n. 5.

Ne segue che, a fronte dell’intervenuta definitività della sentenza pronunciata all’esito del giudizio avente ad oggetto la domanda di simulazione, l’avv. (OMISSIS) non era obbligato a procedere alla rinnovazione della trascrizione, ai sensi dell’art. 2668-bis c.c., nè poteva richiedere tale formalità, atteso che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 271/99 della Corte d’appello di Trento, si doveva procedere alla cancellazione della trascrizione in precedenza annotata. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi responsabilità del professionista, anche con riguardo all’eventuale obbligo di segnalazione al cliente della imminente scadenza del termine di efficacia della trascrizione, in difetto del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.

2. Con il secondo motivo si censura la decisione gravata per violazione e falsa interpretazione degli artt. 1325, 1424 e 1362 c.c. I ricorrenti sostengono che la procura a margine del ricorso per revocazione, rilasciata all’avv. (OMISSIS), comprendeva anche la rinnovazione della trascrizione tavolare e che la diversa interpretazione di tale procura fornita dalla Corte d’appello si pone in contrasto sia con il richiamato art. 1325 c.c., n. 2, che prevede il requisito della causa per la validità di qualsiasi contratto, sia con il principio di conservazione degli atti, sia ancora con l’art. 1362 c.c., dovendo il contratto essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. I ricorrenti richiamano a sostegno della censura la “procura a margine dell’atto di citazione”, ma non ne trascrivono il testo integrale, nè forniscono puntuali indicazioni ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se esso sia stato rispettivamente acquisito o prodotto pure in sede di giudizio di legittimità, cosicchè la mancanza anche di tali indicazioni rende il motivo inammissibile (Cass., sez. U, 19/4/2016, n. 7701). Risulta, invero, violato il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perchè i ricorrenti non pongono la Corte in condizione di delibare la doglianza sulla base del solo ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).

Come ribadito dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate, “i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso”. Il che impone di escludere che l’accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale nell’impugnata sentenza, là dove nega che gli odierni ricorrenti abbiano fornito prova di avere conferito all’avv. (OMISSIS) l’incarico di provvedere alla rinnovazione della trascrizione, risulti idoneamente censurato dagli odierni ricorrenti.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1708 e 1710 c.c. e art. 40 del codice deontologico, come richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 3.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato che la procura rilasciata all’avv. (OMISSIS) ricomprendeva necessariamente il mandato di cui all’art. 1708 c.c., per cui doveva intendersi estesa alla rinnovazione della trascrizione, inteso come atto necessario al compimento del mandato, e che comunque, in forza di quanto previsto dalla legge sull’ordinamento forense, incombeva sul professionista l’obbligo di comunicare alla parte assistita la necessità del rinnovo della trascrizione.

3.1. Anche il terzo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. E ciò sia perchè non risulta riportato in ricorso il testo integrale della procura, in violazione del principio di autosufficienza, valendo a tale riguardo le considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso (§ 2.), sia perchè, a fronte dell’apprezzamento svolto dai giudici di secondo grado, che hanno accertato che “non è stata fornita prova di un simile incarico, tale non potendo essere la procura a difendere rilasciata a margine del ricorso per revocazione…”, la censura è finalizzata ad ottenere un riesame del merito della controversia, non consentito in sede di legittimità.

3.2. Il motivo è inoltre inammissibile anche nella parte in cui si addebita alla Corte territoriale la presunta violazione dell’art. 40 del codice deontologico, in quanto si introduce una questione del tutto nuova, che non risulta fosse stata devoluta al giudice d’appello.

Occorre qui ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una questione che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatti, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27568; Cass., sez. 1, 21/06/2018, n. 16347).

Tale onere, benchè nella sentenza impugnata non si faccia menzione della questione prospettata, non risulta minimamente assolto dagli odierni ricorrenti.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo e vanno distratte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS), che si dichiara antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 20 settembre 2022