Ordinanza 34510/2021
Presupposti della responsabilità precontrattuale – Ricorso per cassazione – Accertamento di fatto riservato al giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-11-2021, n. 34510 (CED Cassazione 2021)
Art. 1337 cc (Trattative e responsabilità precontrattuale) – Giurisprudenza
Art. 360 cpc (Ricorso per cassazione) – Giurisprudenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto notificato in data 6.7.2011 la ” (OMISSIS)” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Modena la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Esponeva che nell’agosto del 2004 aveva ricevuto incarico dal reparto “di serie” della società convenuta di predisporre uno studio completo per un progetto da porre a base di una gara d’appalto per l’installazione di un impianto di lavaggio analogo a quello realizzato nel reparto “corse”.
Esponeva altresì che aveva fornito alla convenuta, oltre alla progettazione completa dell’impianto, servizi per opere materiali ed immateriali di cui la controparte aveva senz’altro fruito.
Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento del corrispettivo, nella misura da determinarsi in corso di causa, sia per la redazione del progetto originario sia per la redazione dei progetti in variante correlati alle esigenze via via palesatesi e/o condannarsi la convenuta al risarcimento, nella misura da determinarsi in corso di causa, del danno sofferto e derivato dalla responsabilità precontrattuale della controparte; il tutto con rivalutazione, interessi e spese di lite.
2. Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Instava per il rigetto della domanda.
3. Con sentenza n. 1116/2016 l’adito tribunale rigettava le domande tutte e condannava l’attrice alle spese di lite 4. Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
5. Con sentenza n. 1431/2020 la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte – in ordine al primo motivo d’appello – che il tribunale aveva correttamente ritenuto che, alla stregua della documentazione prodotta dall’originaria attrice, non era stata acquisita prova dell’avvenuta conclusione del contratto d’appalto allegato dalla stessa ” (OMISSIS)” a fondamento della sua pretesa.
Evidenziava la corte – in ordine al secondo motivo d’appello – che, quantunque l’appellante avesse confidato nella conclusione del contratto, siffatto affidamento non era stato suscitato da una condotta sleale o non corretta dell’appellata.
Evidenziava altresì, in ordine all’interesse negativo, correlato alle spese sostenute, al cui ristoro l’appellante – sul terreno della responsabilità precontrattuale – avrebbe avuto diritto, che la ” (OMISSIS)” non aveva fornito elementi di valutazione ai fini della quantificazione dei costi sostenuti per la redazione dei progetti per le opere edili destinate all’alloggiamento del nuovo impianto.
Evidenziava ulteriormente che non risultava che, a motivo delle lunghe trattative, l’appellante avesse perduto occasioni per la stipulazione di contratti con soggetti terzi nè l’accertamento di un simile pregiudizio sarebbe stato demandabile all’attività di un consulente d’ufficio.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di inammissibilità dei motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 1326, 1327, 1655 e 1659 e ss. c.c. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che i documenti allegati dimostrano che il progetto di base è stato pedissequamente recepito nel bando di gara della ” (OMISSIS)” del giugno 2006 e che a partire da luglio 2006 le trattative sono proseguite unicamente tra le parti in lite.
Deduce segnatamente che l’incontro delle volontà si è perfezionato nel luglio del 2007, allorchè controparte, anzichè “formalizzare l’ordine entro i termini di cui alla proposta del 29/3/09 (…), vi ha dato esecuzione chiedendo a (OMISSIS) di iniziare i lavori, per poi sospenderli il 27/7/2007″ (così ricorso, pag. 25).
Deduce quindi che il contratto d’appalto si è concluso per facta concludentia.
9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 1337 c.c. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte di merito, allorquando ha disconosciuto la responsabilità precontrattuale della ” (OMISSIS)”, ha omesso l’esame delle medesime circostanze allegate con il primo motivo.
Deduce segnatamente che controparte ha interrotto le trattative senza neppure darne comunicazione ad essa ricorrente.
10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c. la falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.
Deduce che la ” (OMISSIS)” nel corso delle trattative si è altresì sottratta all’obbligo di trasmettere a controparte informazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto.
Deduce quindi che ha senz’altro diritto al risarcimento dell’interesse negativo, documentato in atti e correlato alla mancanza di fatturato – del valore di Euro 396.850,00 – per l’anno 2010.
11. Nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, in particolare la s.r.l. ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
In ogni caso, pur al di là del testè riferito riscontro, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
I motivi di ricorso sono dunque tutti da respingere.
12. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione.
13. Vanno in premessa ribaditi gli insegnamenti di questa Corte rilevanti ai fini della disamina dei motivi.
14. In primo luogo, l’insegnamento in virtù del quale il giudizio sull’avvenuta conclusione o meno di un contratto, implicando un mero accertamento “di fatto”, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 27.9.2006, n. 21019), recte, a fronte del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 da motivazione non inficiata da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
15. In secondo luogo, l’insegnamento in virtù del quale, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento “di fatto” riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass. 15.4.2016, n. 7545), recte, ove non inficiato da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
16. Nel quadro così delineato si rileva e si reputa quanto segue.
Per un verso, la s.r.l. ricorrente, con i motivi in disamina e dunque pur con il terzo motivo, senza dubbio sollecita questa Corte al riesame del giudizio “di fatto” cui – in punto di conclusione del contratto e di responsabilità
precontrattuale – la Corte d’Appello di Bologna ha atteso (“sulla base dei fatti come esposti e di cui è stato omesso l’esame, si desume che tra le parti è stato concluso un contratto di appalto (…)”: così ricorso, pag. 25; “dal luglio 2006 tutti i passaggi cronologici, già esposti nel 1 motivo, sono da ripercorrere – ma sotto il diverso profilo della trattativa precontrattuale (…)”: così ricorso, pag. 27; “se (OMISSIS) non aveva intenzione di concludere il contratto di appalto con (OMISSIS), avrebbe dovuto informarla (…)”: così ricorso, pag. 29).
Per altro verso – e di conseguenza – i motivi in disamina e dunque pur il terzo motivo si qualificano essenzialmente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
17. Alla luce di siffatti rilievi si osserva altresì quanto segue.
Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2017.
Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.
Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860). Si badi che in ipotesi di “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
18. In ogni caso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
19. D’altra parte, la s.r.l. ricorrente si duole per l’asserita erronea valutazione delle risultanze di causa (“la prova è costituita dai documenti prodotti che sono da valutare secondo la seguente cronologia: (…)”: così ricorso, pag. 21; “nel caso de quo la corrispondenza intensa, con scambi di progetti, disegni (…), è stata riconosciuta anche perchè è documentata”: così ricorso, pag. 28; “la prova del comportamento antigiuridico di (OMISSIS) è nei fatti documentati e analizzati; così come vi è prova del danno (anche finanziario) subito dalla ricorrente e neppure valutato”: così ricorso, pag. 31).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
20. Si tenga conto, infine, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).
21. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
22. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “(OMISSIS)” s.r.I., a rimborsare alla controricorrente, “(OMISSIS)” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2021.