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Cassazione Civile 34886/2021 – Strada statale – Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc – Rilevanza della condotta del danneggiato

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Ordinanza 34886/2021

 

Strada statale – Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc – Rilevanza della condotta del danneggiato ex art 1227 cc

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell’evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 cc dell’ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).

Cassazione Civile, Sezioni 6-3, Ordinanza 17-11-2021, n. 34886   (CED Cassazione 2021)

Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza

Art. 1227 cc (Concorso del fatto colposo del creditore) – Giurisprudenza

Art, 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Michele Perna Ruggiero convenne in giudizio l’ANAS s.p.a. davanti al Tribunale di Potenza, chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non segnalato collocato all’esterno della sede stradale.

A sostegno della domanda espose che alle ore 21,30 circa del 5 luglio 2000, mentre percorreva la strada statale n. 407 a bordo della propria auto, era stato costretto ad effettuare una sosta presso una piazzola.

Dopo aver oltrepassato il guard-rail, egli era caduto in un tombino situato a brevissima distanza dalla sede stradale, scoperto e privo di qualsiasi protezione, realizzato dalla società convenuta per il convogliamento delle acque reflue. A seguito della caduta, egli aveva riportato una grave frattura con conseguenze invalidanti permanenti.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nella fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., la rigettò e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 28 maggio 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorrono Lucia Beneventi, Domenico e Loide Perna Ruggiero, tutti in qualità di eredi del defunto Michele Perna Ruggiero, con unico atto affidato a quattro motivi.

Resiste l’ANAS s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, nel quale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe fatto un’errata applicazione delle norme in materia di custodia, rigettando la domanda di risarcimento in difetto di ogni prova circa l’esistenza del caso fortuito. In particolare, il tombino era assoggettato alla manutenzione dell’ANAS e l’ente avrebbe dovuto prevedere anche la possibilità che un utente della strada possa scavalcare il guard-rail, per cui tale comportamento non sarebbe anomalo e non potrebbe avere rilievo ai fini del diritto al risarcimento.

1.1. Il motivo è fondato nei termini che si vanno a precisare.

1.2. Giova innanzitutto premettere che la Corte d’appello ha scrutinato la domanda del Perna Ruggiero sia sotto il profilo della violazione dell’obbligo di custodia (art. 2051 cod. civ.) che sotto quello della regola generale in tema di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) e l’ha ritenuta infondata sotto tutti e due i punti di vista.

La Corte di merito, peraltro, non ha negato che a carico dell’ANAS sussistesse un obbligo di custodia in ordine al tombino nel quale si verificò la caduta del danneggiato, così come non ha escluso il danno; essa, invece, ha rigettato la domanda sul rilievo, considerato decisivo, per cui il comportamento tenuto dal Perna Ruggiero, colposo e del tutto imprevedibile, integrava gli estremi del caso fortuito, di modo che doveva considerarsi interrotto il nesso causale tra il fatto dannoso e il danno riportato. Ed è giunta a tale conclusione richiamando la giurisprudenza di questa Corte in argomento.

1.3. Ciò premesso, il Collegio rileva che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315).

Occorre inoltre ricordare che questa Corte ha pure più volte ribadito che la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l’ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838).

La Corte potentina, nella specie, non ha fatto in tutto buon governo di questi principi.

La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente osservato che il fatto di scavalcare il guard-rail nel buio della sera e in una zona non adibita al transito dei veicoli e dei pedoni costituiva un uso della sede stradale «non conforme alla sua destinazione ordinaria». Di talché da simile comportamento era lecito dedurre l’esistenza di un comportamento colposo della vittima. Ciò che manca del tutto nella sentenza, però, è la verifica della possibile esistenza di una responsabilità concorrente dell’ANAS, consistente nell’aver lasciato aperto e incustodito un tombino che era comunque assoggettato al suo obbligo di custodia. Una volta riconosciuto — come la sentenza implicitamente fa nel caso in esame — che quel tombino era soggetto a manutenzione e controllo da parte dell’ANAS, il fatto puro e semplice che esso si trovasse al di là del guard-rail non consentiva alla società custode di lasciarlo aperto e privo di segnalazione, posto che quel luogo era comunque raggiungibile da parte di un utente della strada (tant’è che fu raggiunto dalla vittima, nel caso in esame).

Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà riesaminare il caso, alla luce delle indicazioni della presente decisione, e verificare se sia o meno configurabile un concorso di responsabilità dell’ANAS ai sensi dell’art.2051 cod. civ., rilevante ai fini dell’eventuale risarcimento del danno in proporzione dell’entità del possibile concorso (art. 1227 cod. civ.).

2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3, il 15 luglio 2021.