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Cassazione Civile 35005/2022 – Opposizione all’esecuzione – Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati

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Ordinanza 35005/2022

 

Opposizione all’esecuzione – Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati – Inammissibilità

L’opposizione all’esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d’interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all’opponente, dall’espropriazione del bene di un terzo.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-11-2022, n. 35005

Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), in proprio e quale tutore di (OMISSIS), ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona con cui era stato dichiarato il diritto della creditrice (OMISSIS) s.p.a. e, per essa, della sua mandataria, (OMISSIS) s.p.a., “di proseguire nella procedura esecutiva RGE 355/2013” instaurata nei confronti dell’appellante, limitatamente “alla quota parte di proprietà pari ad un terzo dell’immobile sito in Pietra Ligure”.

La sentenza di primo grado era stata pronunciata nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice procedente a seguito della proposizione di ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte di (OMISSIS), che aveva asserito di non essere proprietario del bene pignorato, e di ricorso ex art. 619 c.p.c., proposto da (OMISSIS), che aveva sostenuto di essere proprietario del bene pignorato.

2. Gli appellanti, assumendo che la sentenza di primo grado non avesse correttamente ricostruito le vicende successorie, hanno dedotto che: a) (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano contratto matrimonio dal quale erano nati tre figli ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), e che (OMISSIS) aveva acquistato, tra l’altro, un appartamento sito in Pietra Ligure ed appartamenti con box a Milano; b) a seguito della morte di (OMISSIS), avvenuta in data (OMISSIS), (OMISSIS) ed il figlio (OMISSIS), dichiarato interdetto dal Tribunale di Milano, essendo rimasti nel possesso dei beni ereditari senza avere provveduto nel termine di legge all’inventario, avevano acquistato la qualità di eredi ex art. 485 c.c.; c) gli altri due fratelli, (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendo mai stati nel possesso dei beni, non avevano accettato l’eredità paterna nel termine di cui all’art. 480 c.c.; d) il 13 settembre 2007 era deceduta anche (OMISSIS), la quale, con testamento olografo, aveva istituito erede degli immobili il figlio (OMISSIS); a seguito di pubblicazione del testamento, (OMISSIS) aveva espressamente dichiarato di prestare ad esso acquiescenza e di rinunziare all’azione di riduzione.

La parte creditrice, invece, ha replicato che, a seguito del decesso di (OMISSIS), essendo stato il figlio (OMISSIS) dichiarato interdetto, solo la moglie (OMISSIS) era divenuta erede ex art. 485 c.c., cosicchè, a seguito della morte di quest’ultima, erano divenuti eredi (OMISSIS) (per avere accettato l’eredità della madre con beneficio d’inventario) e (OMISSIS), in virtù di accettazione tacita effettuata mediante la costituzione di fondo patrimoniale sui beni dell’eredità materna; con la conseguenza che doveva ritenersi la proprietà di un terzo del bene pignorato in capo all’esecutato (OMISSIS), non essendo ancora scaduto il termine per l’accettazione dell’eredità materna da parte dell’altro figlio.

3. La Corte d’appello ha preliminarmente rilevato che, a seguito di interruzione del giudizio per decesso di (OMISSIS), era stato riassunto solo il giudizio di merito attinente all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dal debitore esecutato (OMISSIS), e non anche l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., che era stata proposta da (OMISSIS), rappresentato, in quanto interdetto, dal tutore (OMISSIS).

Disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, sollevata ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ha, in sintesi, osservato che:

a) la costituzione da parte di (OMISSIS) del fondo patrimoniale sui beni dell’eredità paterna non potesse costituire accettazione tacita di eredità, poichè l’atto notarile di costituzione era intervenuto in data 26 gennaio 2009, quando il termine per l’accettazione era ormai spirato;

b) non si potesse desumere accettazione tacita dell’eredità paterna dalla denuncia di successione, che era stata presentata soltanto da (OMISSIS);

c) correttamente il giudice di primo grado avesse escluso che l’eredità paterna fosse stata tacitamente accettata anche da (OMISSIS), poichè quest’ultimo, alla data di apertura della successione di (OMISSIS), era stato già stato dichiarato interdetto;

d) l’eredità di (OMISSIS) fosse stata, dunque, acquisita dalla sola moglie (OMISSIS), non essendo intervenuta, nel termine di cui all’art. 480 c.p.c., neppure l’accettazione dell’altro figlio (OMISSIS);

e) quanto all’eredità di (OMISSIS), comprensiva dei beni appartenenti al de cuius (OMISSIS), con la pubblicazione del testamento olografo si era aperta una successione testamentaria, con l’istituzione quale erede del figlio (OMISSIS), cosicchè doveva escludersi che i beni immobili compresi nell’eredità materna fossero stati devoluti a (OMISSIS).

Escluso, quindi, che potesse essere utilmente invocato l’art. 2644 c.c. o che potesse attribuirsi all’esecutato la veste di “coerede apparente” a seguito della trascrizione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, la Corte genovese ha pure negato che potesse darsi rilevanza agli artt. 2913 e 2919 c.c. ed ha concluso per la insussistenza del diritto del creditore di agire sul bene oggetto di pignoramento.

4. (OMISSIS) s.r.l. e, per essa, la sua mandataria (OMISSIS) s.p.a. (già (OMISSIS) s.p.a., già (OMISSIS) s.p.a.), ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di otto motivi.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

(OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 459, 476, 485, 922, 1362 e 2946 c.c., omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la costituzione da parte dell’odierno controricorrente del fondo patrimoniale sui beni oggetto di eredità paterna non costituisse accettazione tacita di tale eredità, perchè intervenuta quando ormai il termine decennale di cui all’art. 480 c.p.c. (decorrente dal 3 gennaio 2002) era inutilmente spirato da oltre sette anni. Sostiene che i giudici di appello non hanno considerato che nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (OMISSIS) aveva dichiarato di essere residente in (OMISSIS), e che tale dichiarazione, costituendo prova del possesso dei beni ereditari sin dal momento dell’apertura della successione, comportava tacita accettazione dell’eredità comprendente il bene immobile pignorato.

2. Con il secondo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., art. 113 c.p.c. e artt. 167, 459, 476, 485, 922, 1362 e 2964 c.c., omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La ricorrente evidenzia che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituiva conferma documentale della precedente accettazione di eredità ex art. 485 c.c., avvenuta sin dal (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., art. 113 c.p.c., artt. 485 e 922 c.c. e per omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “Disuguaglianza tra madre e figlio nell’applicare l’art. 485 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe diversamente applicato l’art. 485 c.p.c. nei confronti di (OMISSIS) e della madre, (OMISSIS), pur trovandosi entrambi nel possesso dei beni ereditari.

4. Con il quarto motivo, denunciando la “violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 460, 485, 922, 1168 e 1170 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Presunzione legale del possesso di (OMISSIS)”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, affermando che il controricorrente non era proprietario del bene pignorato, non avrebbe applicato la presunzione legale di possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità.

5. Con il quinto motivo, denunciando la “violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 46, 485, 922 e 1140 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il compossesso di (OMISSIS) con i coeredi”, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello avrebbero omesso di considerare che (OMISSIS) si trovava nel possesso dei beni ereditari insieme alla madre (OMISSIS), con la conseguenza che, al pari della madre, anche (OMISSIS) era erede del de cuius (OMISSIS).

6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per “violazione e falsa applicazione degli artt. 456, 459, 485, 1140, 1142, 1143 e 1146 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il possesso di (OMISSIS) risalente nel tempo”. Assume che il possesso dei beni ereditari, da parte dell’esecutato, dovesse presumersi anche “nel termine intermedio” tra la data di decesso del padre e sino alla data di costituzione del fondo patrimoniale, atto con il quale (OMISSIS) aveva dichiarato di essere residente nell’immobile sito a Pietra Ligure.

7. Con il settimo motivo, deducendo la “violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 485, 588, 922, 1140, 1142, 1143 e 1146 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle disposizioni normative evocate, poichè non aveva considerato che (OMISSIS) era comproprietario della metà dell’immobile situato a Pietra Ligure, dato che alla quota indivisa ereditata dal padre doveva aggiungersi la quota indivisa ereditata dal fratello (OMISSIS).

8. Con l’ottavo motivo, rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., art. 113 c.p.c. e artt. 167, 459, 460, 476, 485, 588, 922, 1140, 1142, 1143, 1146, 1168, 1170, 1362 e 294 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente reitera le censure già esposte con i precedenti motivi, affermando di avere diritto di agire esecutivamente nei confronti dell’odierno controricorrente.

9. Occorre premettere che l’opposizione ex art. 619 c.p.c., originariamente proposta da (OMISSIS), quale tutore di (OMISSIS), si è ormai estinta, in difetto di specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la Corte d’appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di (OMISSIS), il giudizio di merito attinente all’opposizione di terzo non è stato riassunto.

Da tanto deriva che questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamente in merito all’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal debitore esecutato (OMISSIS), il quale ha posto a fondamento della stessa quale unico motivo la negazione della sua qualità di proprietario del bene immobile pignorato (in quota) in suo danno.

10. Fatta questa necessaria premessa, al Collegio si impone di rilevare, in via pregiudiziale allo scrutinio dei motivi di ricorso, che assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione l’originaria inammissibilità di tale opposizione, per l’evidente difetto di interesse ad agire dell’opponente (OMISSIS), sulla base del principio di diritto – già affermato da questa Corte e che anche in questa sede deve essere ribadito – secondo cui “deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all’esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.” (Cass., sez. 3, 8/10/1965, n. 2109; Cass., sez. 1, 30/10/1968, n. 974; Cass., sez. 3, 08/04/1971, n. 1052; Cass., sez. 3, 28/07/1997, n. 7059; Cass., sez. 3, 19/04/2010, n. 9202; Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8684; Cass., sez. 3, 12/07/2022, n. 21976).

è infatti evidente che dall’eventuale espropriazione di un bene di un terzo per la soddisfazione dei suoi creditori non può derivare al debitore esecutato alcun pregiudizio, ma al più un vantaggio.

Di conseguenza egli non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, situazione che legittima esclusivamente il terzo proprietario di tali beni a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c.

11. Il difetto di interesse ad agire dell’opponente determina una situazione di originaria inammissibilità della domanda, certamente rilevabile di ufficio nella presente sede (in conformità al principio espresso nell’art. 382 c.p.c., comma 3), non essendosi formato alcun giudicato sulla questione, non affrontata espressamente nei gradi di merito, ed esime la Corte dallo scrutinio dei singoli motivi del ricorso relativi al merito dell’opposizione.

12. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria di originaria inammissibilità, per difetto di interesse, dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da (OMISSIS).

Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e le spese del presente giudizio di legittimità, avuto riguardo alle alterne vicende del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’originario ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto da (OMISSIS).

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022