Ordinanza 23575/2018
Autorizzazione sanitaria – Studio odontoiatrico
L’autorizzazione sanitaria prevista dall’art 3 legge reg. Calabria n° 24/2008 riguarda tutti gli studi odontoiatrici, in cui è espletata la normale attività di cura, e ne sono esenti solo quegli studi in cui viene praticata mera attività di diagnosi non invasiva od ortodonzia.
Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-09-2018, n. 23575
Fatti di causa
An. Sc., quale odontoiatra esercente la professione medica con studio sito in Catanzaro, ebbe a proporre opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, emessa nei suoi riguardi dalla Regione Calabria, poiché non aveva richiesto l’autorizzazione sanitaria in relazione allo studio odontoiatrico utilizzato. Il Tribunale di Catanzaro accolse parzialmente l’opposizione in relazione alla maggiorazione ed interessi, ma la rigettò per il resto.
Avverso detta decisione propose gravame il dott. Sc. e la Corte d’Appello di Catanzaro accolse l’appello dichiarando illegittima in toto l’ordinanza ingiunzione opposta. Osservavano i Giudici d’appello come l’autorizzazione, in forza della valutazione complessiva della normativa emanata sul punto, fosse necessaria solo se nello studio odontoiatrico venivano praticate cure particolari e diverse dalle normali attività proprie dell’odontoiatra e come la tesi difensiva regionale – esenti solo gli studi in cui si praticava mera diagnostica – apparisse contraria alla ratio della normativa e statale e regionale, che così intese avrebbero disciplinato ipotesi in effetti assenti nella pratica quotidiana.
La Regione Calabria ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Lo Sc. s’è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dalla Regione Calabria s’appalesa siccome fondato e va accolto.
Con il primo mezzo d’impugnazione l’Ente locale ricorrente denunzia violazione del disposto ex art 3 comma 2 I. reg. Calabria n° 24/08 e correlato Regolamento poiché la Corte territoriale non ha esaminato la questione alla stessa sottoposta alla luce della complessiva normativa emanata sul punto, specie della norma portante le definizioni – art 2 citata legge regionale del 2008 -.
La censura coglie nel segno; la Corte di merito ha escluso l’obbligo della previa autorizzazione sanitaria per l’utilizzo dello studio odontoiatrico da parte del dott. Sc. – legge regionale Calabria n° 24/2008 art. 3 – ritenendo che la ricostruzione giuridica della fattispecie, lumeggiata dall’Ente locale, fosse contraria alla ratio e della legge regionale e della legge statale quadro in materia – n° 502/1992 -.
Un tanto ha fatto la Corte calabrese, non già, individuando positivamente lo scrimine tra ambulatori soggetti a preventiva autorizzazione e quelli invece esenti da tale obbligo, bensì ritenendo priva di valenza la tesi proposta dalla Regione poiché lumeggiante situazione non ricorrente nella pratica comune.
Difatti la Regione Calabria ritiene, come riproposto in ricorso, che gli ambulatori odontoiatrici siano esenti dalla preventiva autorizzazione sanitaria solo se negli stessi sia eseguita mera attività di diagnostica e, non anche, gli interventi propri della comune attività odontoiatrica, anche se non aventi natura di chirurgia ambulatoriale.
In effetti sia la normativa statale che quella regionale non limitano la necessità dell’autorizzazione alla sola ipotesi di pratica ambulatoriale di prestazioni chirurgiche, bensì richiamano altre due situazioni, ossia procedure diagnostiche di particolare complessità e – ipotesi rilevante nella specie – procedure terapeutiche che anche comportino un rischio per la sicurezza – e salute – del paziente.
La norma regionale appare riprodurre la disposizione presente nella legge statale con la significativa soppressione del richiamo alle ” procedure diagnostiche di particolare complessità ” ed aggiunta del riferimento anche alla ” salute ” del paziente, oltre che alla sua” sicurezza “.
Erra quindi la Corte di merito nel ritenere che la normativa regionale non abbia apportato sostanziale modifiche in senso restrittivo alla disciplina portata nella legge quadro statale n° 502/1992,poiché,in effetti, la disciplina regionale ha ridotto a solo due le situazioni che impongono la previa autorizzazione e messo in evidenza come il rischio non sia solo riferito alla “sicurezza” del paziente, ma pure alla sua “salute”.
Concetto quest’ultimo, di certo, più ampio della ” sicurezza ” del paziente, risultando la ” salute ” situazione definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità siccome ” stato di completo benessere fisico psichico e sociale e non già semplice assenza di malattia “.
Quindi anche la normale pratica odontoiatrica – estrazioni dentarie e cura delle comuni patologie dentali – implica interventi cruenti ed, in quanto tali, atti ad alterare la salute del paziente con potenziale suo rischio.
La ricostruzione giuridica della complessiva normativa statale e regionale applicabile nella specie palesa la diversità della fattispecie esaminata in questo procedimento rispetto a quella risolta da questa Suprema Corte con l’arresto richiamato in sentenza impugnata – Cass. sez. 2 n° 10207/13 -.
Difatti, in quel procedimento, questa Corte ebbe ad esaminare fattispecie nella quale trovava applicazione esclusivamente la disciplina statale, la quale appunto opera riferimento solo alla ” sicurezza ” del paziente e, non anche come specificatamente la normativa regionale calabrese, alla sua ” salute “.
Di conseguenza la diversa soluzione adottata appare correlata alla diversa disciplina posta dalla legislazione regionale, nell’ambito della propria autonomia, all’interno della normativa quadro predisposta dallo Stato.
Il fatto poi che la situazione fattuale, in cui lo studio odontoiatrico sia esente YLA dalla preventiva autorizzazione, sia assai rara nella realtà – argomento principe su cui si fonda la decisione impugnata – non già rende la ricostruzione, qui accolta, non conforme alla ratio della legge, bensì evidenzia come il Legislatore regionale abbia voluto sottoporre, in via generale, gli studi odontoiatrici alla preventiva autorizzazione, salvo casi particolari, quali appunto lo studio nel quale viene praticata la mera diagnostica non invasiva o l’ortodonzia.
E nella specie non risulta contestato quanto accertato dai Carabinieri del N.A.S. all’atto della loro ispezione, ossia che lo studio dentistico, in cui operava il dott. Sc., era attrezzato per erogare le comuni prestazioni di cura odontoiatriche con conseguente obbligo della preventiva autorizzazione sanitaria.
La seconda ragione di doglianza, fondata sulla violazione del disposto in artt. 115 e 116 cod. proc. civ., afferente la valutazione, ai fini dell’obbligatorietà della preventiva autorizzazione delle attrezzature ritrovate nello studio del resistente, rimane assorbita a seguito dell’accoglimento del primo mezzo d’impugnazione rappresentandone il corollario fattuale, ossia l’accertamento dell’espletamento di prestazioni atte a mettere a rischio la salute del paziente.
Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Catanzaro, altra sezione, che s’atterrà al seguente principio di diritto “l’autorizzazione sanitaria prevista dall’art 3 legge reg. Calabria n° 24/2008 riguarda tutti gli studi odontoiatrici, in cui è espletata la normale attività di cura, e ne sono esenti solo quegli studi in cui viene praticata mera attività di diagnosi non invasiva od ortodonzia.”
Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.
- Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, altra sezione, per nuovo esame che provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 6 aprile 2018.