Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 36/2017 – Modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente – Forma scritta ad substantiam

Richiedi un preventivo

Sentenza 36/2017

Modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente –  Mero atto ricognitivo – Forma scritta ad substantiam

Il modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell’avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di documenti sottoscritti da entrambe le parti, ad integrare la forma scritta “ad substantiam” richiesta dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l’abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con effetto “ex nunc” e non “ex tunc”.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 gennaio 2017, n. 36   (CED Cassazione 2017)

 Art. 1321 cc (Nozione) – Giurisprudenza

 Art. 1326 cc (Conclusione del contratto) – Giurisprudenza

 

 

RITENUTO IN FATTO

  1. Con separati atti di citazione notificati il 10 novembre 2004, la (OMISSIS) s.s., nonchè (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della società ingiunta, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Mantova avverso il Decreto Ingiuntivo 8 ottobre 2004, n. 1431 e Decreto Ingiuntivo 21 ottobre 2004, n. 1465, con i quali era stato loro intimato il pagamento della somma di Euro 29.954,21, oltre interessi al tasso medio di cui alla L. n. 108 del 1996, quale saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso la (OMISSIS) a r.l. Il Tribunale adito, riunite le cause, con sentenza n. 573/2007, dichiarava inammissibili le domande proposte dalla (OMISSIS) in proprio, limitatamente al Decreto Ingiuntivo n. 1431 del 2004, ed accoglieva parzialmente, nel merito, le proposte opposizioni.
  2. Avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS), in proprio e nella qualità, che veniva accolta in minima parte limitatamente al carico delle spese di lite della fase monitoria – dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 1151/2011, depositata il 24 ottobre 2011, con la quale il giudice del gravame riteneva concluso tra le parti un contratto di conto corrente bancario, nella forma scritta prevista dalDecreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, reputava legittimo l’anatocismo applicato dall’istituto di credito, ed escludeva che il medesimo avesse applicato al rapporto interessi usurari ai sensi dellaL. n. 108 del 1996.
  3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.s. nei confronti della (OMISSIS) a r.l., affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex articolo378 c.p.c..
  4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.s., denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, nn. 1 e 3, e articolo2697 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto la Corte di Appello non abbia ritenuto affetto da nullità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, il presunto contratto di conto corrente bancario, la cui conclusione – secondo l’istituto di credito odierno intimato – risulterebbe dal modulo del 12 agosto 1982, prodotto da (OMISSIS) in sede di ricorso per ingiunzione, sottoscritto dalla società (OMISSIS) ed inviato alla banca creditrice. Siffatto modulo, mancante della sottoscrizione dell’istituto di credito, rivestirebbe, per contro, a parere della deducente, la natura di un mero atto ricognitivo di un rapporto già perfezionatosi, come si desumerebbe dal riferimento in esso contenuto ad una lettera, in pari data, di (OMISSIS), con la quale si comunicava alla società la già avvenuta apertura di un conto corrente. Tale atto – che si limita a riconoscere il fatto dell’avvenuta conclusione del contratto di conto corrente – non potrebbe, tuttavia, surrogare il contratto stipulato nella forma scritta ad substantiam prescritta dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117.

1.2. D’altro canto, osserva la ricorrente, l’istituto di credito sarebbe receduto dal rapporto con missiva del 2 settembre 2004, ben prima del deposito del ricorso per ingiunzione e del preteso perfezionamento del contratto, che sarebbe avvenuto – secondo il giudice di appello – con la produzione in giudizio di detta missiva del 12 agosto 2002, non sottoscritta dalla banca, e sarebbe evidente che non può ammettersi il perfezionamento del contratto dopo che una delle parti è receduta dal rapporto.

  1. I motivi sono fondati.

2.1. Va osservato, al riguardo, che il Decreto Legislativo n. 395 del 1993, articolo 117, al comma 1, prevede che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”, ed al comma 3 stabilisce che “nel caso di inosservanza della forma scritta prescritta il contratto è nullo”. Orbene, mentre non si dubita del fatto che la mancata consegna della copia del contratto di conto corrente, o l’impossibilità di provare l’avvenuta consegna da parte della banca, non essendo requisito di forma intrinseca dell’atto, bensì obbligo di comportamento successivo alla stipula, non ne produca la nullità, è invece testuale che la mancanza di forma scritta, che deve riguardare, ai sensi del comma 4, “il tasso di interesse, ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, determina la nullità del contratto concluso in difetto (Cass. 18079/2013).

2.2. Tanto premesso, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare che il requisito della forma scritta prevista “ad substantiam” comporta che l’atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell’altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione ricognitiva o confessoria dell’altra parte, non valendo tale dichiarazione, nè quale elemento integrante il contratto, nè quand’anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo. Il requisito di forma può ritenersi, pertanto, soddisfatto solo se il documento costituisca l’estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall’altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall’articolo 2725 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 7274/2005; 10163/2011).

2.3. Certo si è altresì affermato – nella giurisprudenza di questa Corte – che, ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti, non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti. E tuttavia, è pur sempre indispensabile che il secondo documento sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la avvenuta formazione dell’accordo (cfr. Cass. 3088/2007).

2.4. Ebbene, nel caso di specie, il modulo in data 12 agosto 2002 men che costituire il riscontro di una proposta contrattuale pervenuta dalla banca, secondo il modello di formazione del contratto mediante lo scambio di scritti non contestuali – si limita a fare riferimento ad una lettera della banca, recante la stessa data, con la quale l’istituto di credito avrebbe “comunicato di avere aperto un conto corrente di corrispondenza” intestato alla società (OMISSIS), che sarebbe stato regolato dalle condizioni contenute nel prospetto allegato. È del tutto evidente, pertanto, che detto modulo, privo della sottoscrizione dell’istituto di credito destinatario della dichiarazione in esso contenuta, facendo riferimento alla comunicazione della banca circa la già avvenuta apertura di un conto corrente intestato alla suddetta società, si concreta in un mero atto ricognitivo dell’avvenuta stipula di tale contratto, come tale inidoneo ad integrare la forma scritta ad substantiam necessaria per il perfezionamento del contratto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117.

2.5. Nè può ritenersi – come ha fatto il giudice di seconde cure che il difetto di un atto sottoscritto da entrambe le parti possa essere superato dal rilievo che, essendo stato il predetto modulo del 12 agosto 2002 prodotto in giudizio dalla (OMISSIS), ossia al momento del deposito del ricorso per ingiunzione (8 e 21 ottobre 2004), siffatta produzione potesse surrogare la firma mancante dell’istituto di credito, rendendo, quindi, valida – con effetto retroattivo – l’avvenuta apertura del conto corrente bancario sul quale la banca aveva fondato la pretesa creditoria azionata con la richiesta di ingiunzione. In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza, per vero, un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. Tale meccanismo – che non opera se l’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l’estinzione automatica della proposta (articolo 1329 c.c.) non più impegnativa per gli eredi – comporta, pertanto, che il contratto formalmente non sottoscritto dalla banca viene a perfezionarsi solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dal cliente nei confronti dell’istituto di credito, con conseguente nullità del rapporto di conto corrente aperto dall’istituto di credito prima di tale momento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 (cfr. Cass. 5919/2016).

2.6. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, le censure devono essere accolte.

  1. Restano assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali denunciando la violazione della L. n. 108 del 1996, articolo 2, articolo 1283 c.c. e il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, – la ricorrente censura il computo degli interessi usurari e la mancata declaratoria di nullità degli interessi anatocistici, calcolati da (OMISSIS) in relazione al conto corrente del quale si è accertata la nullità.
  2. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’articolo384 c.p.c., comma 2, accoglie l’originaria opposizione proposta avverso i Decreti Ingiuntivi nn. 1431 e 1465 del 2004 da (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della società debitrice.
  3. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico della società intimata nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione proposta avverso i Decreti Ingiuntivi nn. 1431 e 1465 del 2004 da (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della società debitrice; condanna l’intimata alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; dichiara compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 ottobre 2016.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *