Sentenza 36057/2022
Ricorso per cassazione – Procura in calce su foglio separato
In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 9-12-2022, n. 36057 (CED Cassazione 2022)
Art. 365 cpc (Sottoscrizione del ricorso)
Art. 83 cpc (Procura alle liti)
FATTI DI CAUSA
1. L’(OMISSIS) s.p.a. propose opposizione all’esecuzione
nei confronti di (OMISSIS), la quale aveva promosso nei suoi
confronti esecuzione presso terzi per il pagamento della somma di
euro 2.564,32.
Costituitasi la creditrice procedente, il Giudice di pace di Roma,
con sentenza pronunciata a conclusione della fase di merito,
accolse l’opposizione della Banca, dichiarò illegittima la procedura
di esecuzione presso terzi promossa dalla (OMISSIS) e condannò
quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
2. Impugnata la pronuncia dalla parte opposta soccombente, il
Tribunale di Roma, con sentenza del 4 settembre 2018, ha
rigettato l’appello e ha compensato le spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per
cassazione (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
L’(OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il ricorso, fissato in un primo tempo per la trattazione presso
la Sesta Sezione Civile, è stato da questa rinviato a nuovo con
l’ordinanza interlocutoria 21 giugno 2021, n. 17611, in attesa che
le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione preliminare della
validità della procura speciale, già rimessa con l’ordinanza
interlocutoria 8 aprile 2021, n. 9358.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate in argomento con la
sentenza 19 novembre 2021, n. 35466.
Disposta nuovamente la trattazione del ricorso, la Sesta
Sezione Civile, con l’ordinanza interlocutoria 2 marzo 2022, n.
6946, ha rimesso nuovamente gli atti al Primo Presidente per
l’ulteriore assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, osservando
che la sentenza n. 35466 del 2021, avendo definito la controversia
sulla base di una questione logicamente preliminare, non aveva in
effetti affrontato la questione dell’ammissibilità dell’odierno ricorso
sotto il profilo della validità o meno della procura speciale conferita
dalla ricorrente (OMISSIS) al proprio difensore avv. Saverio Cosi.
L’ordinanza, dopo aver trascritto il contenuto della procura
speciale conferita dalla (OMISSIS), rileva che essa, redatta su un foglio
autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, è priva di data
e contiene un generico riferimento al procedimento davanti alla
Corte di cassazione tra la ricorrente e l’(OMISSIS) s.p.a.,
«senza alcuna ulteriore specificazione».
4. Il Primo Presidente ha disposto in conformità e in prossimità
dell’udienza di discussione il Procuratore generale ha rassegnato le
sue conclusioni per iscritto e la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le considerazioni dell’ordinanza interlocutoria.
1. Nell’ordinanza interlocutoria la Sesta Sezione Civile osserva
che, secondo un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale
espresso dalla sentenza 10 marzo 1998, n. 2642, delle Sezioni
Unite, a seguito delle modifiche dell’art. 83 cod. proc. civ.
introdotte dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, quando
dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per
cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce,
ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente, una procura
rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura, salvo
che dal suo testo non si rilevi il contrario, deve considerarsi
conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito
della specialità previsto dall’art 365 cod. proc. civ. anche se non
contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio
da promuovere. Depone per la validità di siffatta procura l’art. 83
cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla legge n.
141 del 1997) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale,
teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la
posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire
oltreché in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato,
ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a
conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di
rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della
procura stessa al giudizio cui l’atto accede.
Questo indirizzo, confermato da una serie innumerevole di
pronunce successive, rappresenta, per l’ordinanza interlocutoria, «il
punto di equilibrio tra due orientamenti, facenti capo a distinti
principi di diritto»: il primo stabilisce che il criterio per valutare il
requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. non è
lo stesso se la procura, anziché essere collocata in calce o a
margine del ricorso, sia rilasciata con un atto autonomo; il
secondo, invece, è nel senso che il criterio di valutazione è il
medesimo, sia qualora la procura sia rilasciata a margine o in calce
al ricorso sia nel caso in cui «sia rilasciata su un foglio separato ma
materialmente congiunto al ricorso stesso».
2. L’orientamento delle Sezioni Unite, però, sarebbe stato in
qualche modo rivisto e modificato da recenti «più rigorosi indirizzi»,
in base ai quali il ricorso per cassazione è da ritenere inammissibile
se la procura, apposta su foglio separato e materialmente
congiunto al ricorso stesso, contiene «espressioni incompatibili con
la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri
giudizi e fasi processuali». E una situazione del genere ricorre,
secondo la Sesta Sezione, in entrambi i ricorsi qui in esame.
Tali nuovi e più recenti indirizzi, peraltro formatisi in relazione
a ricorsi nei quali la procura era stata rilasciata su foglio autonomo
materialmente congiunto al ricorso, finiscono col restringere la
portata applicativa del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella
suindicata sentenza, almeno in presenza di procure prive di ogni
riferimento al procedimento di cassazione o munite di formule che
chiaramente si riferiscono ai gradi di merito.
3. L’ordinanza interlocutoria ricorda che sono intervenute
alcune recenti novità normative che potrebbero indurre a
rimeditare il problema.
In primo luogo, vengono richiamate le modifiche conseguenti
all’introduzione del processo civile telematico anche nel giudizio di
cassazione, con conseguente ulteriore interpolazione dell’art. 83
cod. proc. civ. ad opera dell’art. 45 della legge 18 giugno 2019, n.
69.
Nel testo attuale, infatti, la procura si considera apposta in
calce anche se rilasciata «su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce
mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia». Nel caso in cui, invece, la procura sia
stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici «ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale».
Tali modalità dovrebbero, in prospettiva, diventare
«tendenzialmente esclusive», e si tratta di forme nelle quali la
connessione materiale tra la procura speciale firmata dalla parte e
l’atto difensivo cui essa accede risulta ancor meno effettiva rispetto
alla procura conferita su foglio a parte materialmente congiunto al
ricorso.
Allo stesso modo, osserva l’ordinanza interlocutoria, va
ricordata la recente normativa in tema di protezione internazionale
(art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) la
quale, allo scopo di dimostrare la posteriorità della data di
conferimento rispetto a quella del provvedimento impugnato,
prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di
mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio
della procura in suo favore.
Tanto la disciplina del processo telematico quanto la
disposizione ora richiamata in materia di protezione internazionale
forniscono argomenti sia favorevoli che contrari rispetto
all’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite nella citata
sentenza n. 2642 del 1998.
4. La Sesta Sezione afferma, quindi, che l’intervento delle
Sezioni Unite è necessario per garantire la certezza e l’uniformità
delle interpretazioni, dal momento che si profilano due diverse
opzioni.
Da un lato, l’interpretazione secondo cui «sarebbe sempre e
comunque necessario che la procura per il giudizio di cassazione
risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera
collocazione topografica) e, quindi, sarebbe sempre necessario che
la stessa indichi la sentenza da impugnare ovvero, quanto meno,
individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene
rilasciata, ai fini del ricorso per cassazione».
Da un altro lato, invece, l’altra interpretazione secondo cui
«basterebbe verificare che il difensore abbia correttamente
effettuato l’operazione di “congiunzione” o “allegazione” della
procura al ricorso cui accede, in tal modo implicitamente
attestando, secondo le modalità previste dalla legge, di avere
sottoposto il ricorso stesso, già completo, all’esame della parte, che
ha avuto quindi la possibilità di prenderne visione».
Si tratta, secondo la Sezione rimettente, di una questione di
massima di particolare importanza che può porsi «in una serie
indefinita di ricorsi aventi ad oggetto le più svariate materie». Le
Sezioni Unite, quindi, dovrebbero stabilire se il requisito della
specialità della procura di cui all’art. 365 cit. possa essere
soddisfatto anche solo in base al criterio topografico e indicare, in
caso di conferma di detto criterio, quali siano le ipotesi nelle quali il
testo della procura sia tale da ritenere incompatibile col requisito di
specialità previsto dalla norma suindicata.
Il quadro normativo.
5. Le Sezioni Unite ritengono innanzitutto di dover anteporre
una breve ricapitolazione delle norme rilevanti.
Il punto di partenza è l’art. 83 cod. proc. civ., il cui secondo
comma dispone che la procura alle liti può essere generale o
speciale: è generale se viene conferita per un numero indefinito di
controversie, è speciale se riferita ad una causa determinata; in
relazione al ricorso per cassazione l’art. 365 cod. proc. civ. impone
che la procura sia speciale e venga sottoscritta da un avvocato
iscritto nell’apposito albo. Mentre, di regola, la procura alle liti deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
(art. 83, secondo comma, cit.), il successivo terzo comma
riconosce al difensore il potere di autenticazione della firma in calce
(cioè alla fine) o a margine dell’atto di inizio di ogni fase (citazione,
comparsa di risposta, ricorso, controricorso, precetto etc.).
L’art. 83, terzo comma, ha subito, nel tempo, alcuni importanti
modifiche.
In particolare, l’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, ha
interpolato nel testo di quel comma il seguente inciso: «La procura
si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato
che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce».
Successivamente, l’art. 45, comma 9, lettera b), della legge n. 69
del 2009 ha aggiunto, di seguito all’inciso precedente, la seguente
frase: «, o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia». L’art. 45, comma 9, lettera c), della legge n. 69 del
2009 ha poi aggiunto, nel testo dell’art. 83, terzo comma, cit., un
ulteriore periodo che così dispone: «Se la procura alle liti è stata
conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
L’ultimo comma dell’art. 83 cod. proc. civ. stabilisce, infine,
che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa
volontà diversa».
In relazione, specificamente, al ricorso per cassazione,
l’esistenza di una procura speciale validamente conferita è
essenziale. Ciò risulta dall’art. 366, primo comma, n. 5), cod. proc.
civ., a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di
inammissibilità, «l’indicazione della procura, se conferita con atto
separato», nonché dall’art. 369, secondo comma, n. 3), il quale
dispone che insieme al ricorso debba essere depositato in
cancelleria, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se
conferita con atto separato. Nello stesso senso depone, anche se
indirettamente, l’art. 125 cod. proc. civ., secondo cui, mentre di
regola la procura al difensore «può essere rilasciata in data
posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata» (secondo comma), tale
possibilità non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia
munito, per il compimento dell’atto, della procura speciale.
Lo status della giurisprudenza prima della riforma di cui
alla legge n. 141 del 1997.
6. Il problema della validità della procura alle liti – sia da un
punto di vista generale che, specificamente, in relazione al ricorso
per cassazione, per il quale la legge esige, per comprensibili
ragioni, una particolare attenzione – ha affaticato a lungo la
giurisprudenza di questa Corte.
6.1. Non è il caso di ripercorrere in questa sede, per ovvie
ragioni di brevità, tutti i problemi in discussione quando il testo
dell’art. 83 cod. proc. civ. non era stato ancora interessato dalla
modifica di cui alla citata legge n. 141 del 1997.
È opportuno ricordare, però, anche per dare ragione del
contesto nel quale si inserisce l’intervento legislativo ora indicato,
che queste Sezioni Unite, con la sentenza 6 agosto 1977, n. 3571,
già affermarono che le forme di cui all’art. 83 cit. per il
conferimento della procura alle liti sono fondate sulla necessità di
assicurare la certezza dell’esistenza e della tempestività della
procura stessa e, quindi, la riferibilità alla parte dell’attività svolta
dal difensore. La procura, cioè, non assolve soltanto allo scopo di
rendere possibile il contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, ma ha
tanto una funzione interna, di regolazione dei rapporti tra la parte e
il suo difensore, quanto una di validità esterna; essa, cioè,
garantisce alla controparte, proprio in considerazione
dell’importanza pubblica del processo, che l’attività svolta dal
difensore sia con certezza giuridica riferibile al titolare della
posizione sostanziale controversa.
Nel solco di tale insegnamento queste Sezioni Unite, con la
successiva sentenza 22 novembre 1994, n. 9869, furono chiamate
ad affrontare il problema, oggetto di pronunce contrastanti, della
validità o meno della procura alle liti apposta su foglio separato,
unito con punti metallici all’atto del processo, con sottoscrizione
autenticata dal difensore. Componendo il contrasto di
giurisprudenza, quel Collegio partì dalla premessa per cui il
difensore non è munito di un potere certificatorio generale, bensì
soltanto di quello, eccezionalmente conferitogli dall’art. 83, terzo
comma, cod. proc. civ., di autenticare la sottoscrizione della parte
che gli ha rilasciato la procura solo nell’ipotesi che questa gli sia
conferita in calce o a margine degli atti in tale norma
espressamente indicati. E, sulla base di tale premessa, che
rispondeva alla formulazione dell’art. 83 cit. allora vigente, queste
Sezioni Unite stabilirono che è affetta da nullità la procura
autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall’atto
processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta. Simile
procura, infatti, non poteva considerarsi apposta in calce all’atto,
perché non forma con esso un corpo unico, ed era priva dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo
(art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.) perché «la norma non
attribuisce in questa ipotesi al difensore il potere certificatorio».
6.2. Le Sezioni Unite tornarono sull’argomento nella successiva
sentenza 27 ottobre 1995, n. 11178.
In quella pronuncia fu affrontato un problema diverso, e cioè
quello della possibilità o meno di qualificare “speciale” una procura
conferita per la proposizione del ricorso per cassazione – in quel
caso si trattava del ricorso incidentale – in una data certamente
successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata e a
quella di notificazione del ricorso principale, ma tuttavia con una
formulazione priva di un esplicito riferimento al ricorso per
cassazione e al grado del processo per il quale essa era stata
conferita. Dopo aver ricordato che il requisito della specialità della
procura non sussiste se essa è conferita prima della pubblicazione
del provvedimento impugnato col ricorso, quella sentenza rilevò
essere non infrequente, nella pratica giudiziaria, il caso di una
procura che «non espliciti in modo chiaro la volontà che sia
proposto ricorso per cassazione e, anzi – per essersi fatto ricorso
all’uso di timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere
impiegati in ogni circostanza – dia adito al sorgere della questione
se una procura speciale, nel senso richiesto dall’art. 365 cod. proc.
civ., vi sia o no».
Componendo il contrasto interpretativo che era sorto sul
punto, queste Sezioni Unite posero in luce la necessità «di indagare
la volontà della parte senza limitarsi al senso letterale delle parole
(art. 1362, primo comma, cod. civ.), impiegando gli altri criteri
ermeneutici indicati dagli artt. 1363 e ss. cod. civ., in quanto
compatibili con la struttura dell’atto». Fu quindi affermato che
l’impiego di «espressioni di significato non univoco» o
«un’esemplificazione non appropriata al caso» non erano tali da
escludere «un’interpretazione dell’atto conforme alla presumibile
intenzione della parte». Assumendo come criterio interpretativo il
principio di conservazione degli atti (art. 159 cod. proc. civ.), quella
sentenza pervenne alla conclusione che «se la certezza sul fatto
che la procura è stata apposta a margine d’un ricorso o
controricorso già redatto esclude per sé ogni dubbio sulla volontà
della parte di proporlo, quale sia stato il tenore dei termini usati
nella redazione della procura; la mancanza d’una prova siffatta e la
conseguente incertezza al riguardo dell’effettiva portata della
volontà della parte manifestatasi attraverso espressioni non
univoche o generiche ovvero attraverso l’impiego di
esemplificazioni non appropriate, non può tradursi in una pronunzia
di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma
va superata attribuendo alla parte la volontà che consente all’atto
di procura di avere effetto».
Tale principio, si disse in quell’occasione, non può tuttavia
operare in presenza di espressioni «che univocamente conducano
ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare la procura per
proporre ricorso per cassazione».
Gli sviluppi successivi alla riforma di cui alla legge n.
141 del 1997 e la sentenza n. 2642 del 1998.
7. Intervenuta la legge qui indicata – la quale, sia detto per
inciso, fu probabilmente determinata proprio da una nota vicenda
giudiziaria che non è qui il caso di richiamare – queste Sezioni
Unite furono nuovamente chiamate a pronunciarsi sulla questione e
lo fecero con la sentenza 10 marzo 1998, n. 2642 (ricordata
nell’odierna ordinanza interlocutoria).
Questa decisione si pose in continuità con la sentenza n.
11178 del 1995, in quanto esordì ribadendo che, se dalla copia
notificata alla controparte risulta che il ricorso per cassazione o il
controricorso contengono una procura rilasciata al difensore che ha
firmato l’atto, «tale procura – salvo che dal suo testo non si rilevi il
contrario – deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione
e costituisce perciò una valida procura speciale, anche se non
contiene un riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da
promuovere».
In relazione, poi, alla novità introdotta dalla legge n. 141 del
1997 nel testo dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., queste
Sezioni Unite rilevarono che la modifica, pur essendo in apparenza
dettata per regolare il caso della procura redatta su foglio separato,
doveva indurre a ripensare più in generale il problema della
specialità della procura. Quella sentenza dichiarò, quindi, che
l’obiettivo primario del legislatore era quello di «porre rimedio al
problema aperto dalla sentenza n. 9869 del 1994 delle Sezioni
Unite, piuttosto che quello di introdurre e disciplinare soltanto un
nuovo modo di conferire la procura speciale». Richiamati alcuni
passaggi dei lavori parlamentari, le Sezioni Unite osservarono che
la vera ragione della riforma era quella di «evitare di favorire
atteggiamenti cavillosi, che producano la sconfitta della giustizia».
Nella motivazione si legge che, per dare attuazione alla voluntas
legis, «si deve evitare di perpetuare una giurisprudenza
esasperatamente casistica, quale inevitabilmente si riprodurrebbe
continuando a ricercare nella procura conferita su foglio separato
indici di riferimento all’atto, cui la procura è stata unita dal
difensore».
Quella sentenza, quindi, formulò in modo chiaro un concetto
che, come in seguito si vedrà, è stato poi molte volte ripreso, e
cioè quello dell’importanza del c.d. criterio topografico. Si legge
ancora in motivazione che «la procura speciale, redatta in margine
o in calce ad un determinato atto (e attualmente anche in un foglio
separato congiunto materialmente all’atto), deve ritenersi rilasciata
per il giudizio cui l’atto stesso si riferisce. Pertanto, anche per il
giudizio di legittimità non sembra infondato inferire che la procura
rilasciata in margine, in calce o in un foglio separato ma unito al
ricorso (o al controricorso) si riferisca al giudizio di cassazione. In
definitiva, dalla disposizione dell’art. 83 cpv. cit. può argomentarsi
che la posizione topografica della procura conferisca la certezza
della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che,
ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura
stessa al giudizio cui l’atto accede». Tale presunzione, peraltro,
secondo quanto già indicato dalla suindicata sentenza del 1995,
non opera in presenza «di espressioni, che univocamente
conducano ad escludere l’intenzione della parte di rilasciare la
procura per proporre ricorso per cassazione».
Nessun dubbio sussiste dunque, secondo questa decisione,
circa la piena equipollenza, conseguente al mutamento legislativo,
tra procura redatta a margine, in calce o su foglio separato unito al
ricorso o al controricorso, perché il criterio topografico assume un
ruolo decisivo.
La giurisprudenza successiva.
8. L’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2642 del 1998
è stato molte volte ribadito dalla giurisprudenza successiva, fino ai
giorni nostri.
Non occorre qui indicare tutti i (numerosissimi) provvedimenti
che si sono posti in linea di continuità con tale insegnamento. Una
serie nutrita di pronunce ha utilizzato il criterio topografico per
svalutare l’eventuale assenza, nella procura speciale, di un
riferimento specifico a quel giudizio di cassazione, così come il fatto
che la procura, per la sua formulazione, fosse in modo evidente
riferita ai giudizi di merito, nonché il fatto che la procura non fosse
datata.
Sono da richiamare, in proposito, alcune decisioni di queste
Sezioni Unite, anche se non pronunciate ai sensi dell’art. 374,
secondo comma, cod. proc. civ. (sentenze 17 dicembre 1998, n.
12625, 27 luglio 1999, n. 510, 18 aprile 2002, n. 5556, 27
novembre 2002, n. 16830), nonché una serie di decisioni delle
Sezioni semplici. Queste ultime, in particolare, hanno più volte
ribadito che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per
cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra
per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso e
alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, risultando
anche irrilevante che la procura faccia riferimento a poteri e facoltà
solitamente rapportabili al giudizio di merito; sempre che dal
relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente
di adire il giudice di legittimità (così, tra le altre, con diversità di
accenti determinati dalle peculiarità di ciascun caso, le sentenze 5
dicembre 2003, n. 18648, 9 maggio 2007, n. 10539, 17 dicembre
2009, n. 26504, 13 dicembre 2010, n. 25137, 1° settembre 2014,
n. 18468, 4 maggio 2016, n. 8798 e 9 gennaio 2020, n. 214;
nonché le ordinanze 3 ottobre 2019, n. 24670, 30 novembre 2020,
n. 27302, 17 gennaio 2022, n. 1165, e 28 marzo 2022, n. 9935).
È peraltro da evidenziare, ai fini del discorso che
successivamente si andrà a sviluppare, che queste decisioni sono
per lo più, se non nella loro totalità, emesse in giudizi nei quali la
procura era in calce o a margine, cioè in casi nei quali era fuori
discussione che la medesima formasse corpo unico col ricorso o il
controricorso.
9. In anni più recenti, però, come correttamente ha rilevato
l’ordinanza interlocutoria, si è andato manifestando un
orientamento diverso, più rigoroso, che in qualche misura è in
contrasto con quello indicato dalla sentenza n. 2642 del 1998 delle
Sezioni Unite.
Si tratta di una serie di pronunce, piuttosto numerose, che
hanno dichiarato l’inidoneità della procura speciale, con
conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, in
riferimento a procure redatte su foglio separato e aventi un
contenuto ritenuto non idoneo allo scopo.
È stato affermato, ad esempio, che è inammissibile il ricorso
per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e
materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83, terzo
comma, cod. proc. civ., contenga espressioni incompatibili con la
proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività
proprie di altri giudizi e fasi processuali (ordinanza 24 luglio 2017,
n. 18257).
Tale principio è stato in seguito confermato, tra le altre, dai
seguenti provvedimenti: l’ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25177
(caso nel quale la procura era stata conferita su foglio separato,
privo di timbro di congiunzione e con riferimenti esclusivi alle fasi di
merito del giudizio, senza nessun richiamo al giudizio di
cassazione); l’ordinanza 5 novembre 2018, n. 28146; la sentenza 2
luglio 2019, n. 17708; l’ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4069 (caso
in cui la procura era priva di una data successiva al deposito della
sentenza d’appello e non conteneva alcun riferimento alla sentenza
impugnata o al giudizio di cassazione); l’ordinanza 28 luglio 2020,
n. 16040; l’ordinanza 20 gennaio 2021, n. 905 (caso in cui la
procura risultava conferita in data anteriore a quella della sentenza
impugnata); l’ordinanza 2 novembre 2021, n. 31191 (procura che
conteneva un riferimento al «presente giudizio pendente davanti
alla Corte di cassazione», ritenuto generico), e l’ordinanza 10
novembre 2021, n. 33274 (caso in cui la procura, illeggibile, era
stata apposta a margine di un foglio bianco allegato al ricorso, di
modo che non poteva ritenersi “tutt’uno” con il ricorso stesso).
Va detto, peraltro, che quest’orientamento non costituisce una
totale novità, perché già in anni più risalenti alcune pronunce
avevano dichiarato l’inidoneità della procura speciale, redatta su
foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, in quanto
riferita a giudizi palesemente diversi da quello di cassazione (si
vedano, tra le altre, le sentenze 16 dicembre 2004, n. 23381, e 21
marzo 2005, n. 6070, casi nei quali la procura era riferita ad un
giudizio penale).
10. A conclusione della ricostruzione fin qui compiuta, occorre
ricordare che in tempi recentissimi queste Sezioni Unite sono
ulteriormente tornate sul problema dei requisiti di validità della
procura speciale ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione,
con due pronunce emesse a breve distanza di tempo.
10.1. La prima decisione è la sentenza 1° giugno 2021, n.
15177, avente ad oggetto la delicata questione della procura
speciale nei giudizi di protezione internazionale (art. 35-bis, comma
13, del d.lgs. n. 25 del 2008). Si tratta di una pronuncia che non
rileva specificamente nel caso odierno, ma che comunque chiarisce
ancora – ove mai ve ne fosse bisogno – che la norma speciale ora
indicata «ha inteso modificare l’accesso al giudizio di legittimità
rispetto alle ordinarie ipotesi contemplate dalla disciplina
processuale ordinaria, prevedendo, per le controversie disciplinate
dall’art. 3 del d.lgs. n. 25/2008 e da quelle che allo stesso hanno
successivamente rinviato, che la procura speciale debba
necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal
ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del
provvedimento sfavorevole». Tale potere certificatorio, hanno
chiarito queste Sezioni Unite, «non può dunque ritenersi mera
declinazione del sistema di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3) e
art. 125, comma 3, c.p.c., essendosi demandato al difensore un
atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento
della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato,
che si aggiunge all’autonomo potere asseverativo demandato al
difensore quanto all’autenticità della firma».
Ne viene quindi confermato che, di regola, il potere
certificatorio del difensore è limitato alla firma e non include altro,
tanto che il legislatore, quando ha voluto conferire al difensore il
potere-dovere di certificare anche la data, ha ritenuto di doverlo
dire espressamente.
10.2. Più vicina al problema oggi in esame è la sentenza 19
novembre 2021, n. 35466, alla quale l’ordinanza interlocutoria si è
richiamata per giustificare l’ulteriore rimessione a queste Sezioni
Unite della questione odierna.
In quella sentenza è stato enunciato il seguente principio di
diritto: «L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, terzo
comma, c.p.c. nell’atto di impugnazione estende la data di
quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che
quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto
che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della
sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione
o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente,
per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della
procura nell’atto originale».
È opportuno osservare che nel corpo della motivazione le
Sezioni Unite hanno ricapitolato il percorso compiuto dall’ordinanza
interlocutoria, identificando tre quesiti (punto 3.6.). A conclusione
della decisione, però, la sentenza ha risposto solo al primo quesito,
dando per assorbiti gli altri; per cui correttamente l’odierna
ordinanza interlocutoria è tornata a porre la questione qui in
esame, che non può considerarsi affrontata dalla sentenza del
2021.
Va peraltro rilevato che la sentenza n. 35466 è pervenuta alla
conclusione sopra trascritta dando massima importanza, ancora
una volta, all’elemento della incorporazione (v. punto 14 della
motivazione). Si legge in motivazione, infatti, che si è davanti «alla
incorporazione di due elementi di natura diversa, ciascuno dei quali
però, utilizzato da solo, non produrrebbe reali effetti in relazione
alla fruizione dei diritti processuali: il ricorso privo di procura
speciale al suo interno sarebbe inammissibile, e la procura non
apposta in calce o a margine di un atto processuale non
inciderebbe per aprire un processo. Anche questo conferma che
l’unitarietà è lo scopo cui l’atto e la procura sono predisposti, vale a
dire che l’incorporazione non è un fenomeno
relativo/parziale/eventuale, bensì è il compimento, inclusivo e
assoluto, cui sono diretti i due componenti». Ed è partendo da tale
assunto che la sentenza n. 35466 del 2021 ha concluso nel senso
che l’incorporazione «fa sì che anche la data di emissione dell’atto
processuale investa e quindi cronologicamente identifichi la
procura»; ragione per cui, poiché il ricorso (come il controricorso)
«nasce dopo la sentenza cui attiene e prima della propria notifica,
la sua data viene condivisa dalla procura».
La soluzione della questione.
11. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione del
problema debba prendere avvio da una constatazione in sé
semplice ma che, tuttavia, continua a dividere la giurisprudenza,
come risulta in modo evidente dalla ricostruzione compiuta fin qui.
Si è visto, infatti, che le sentenze (di cui al precedente punto 8)
che hanno ripreso e confermato l’orientamento espresso dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 2642 del 1998 sono state
pronunciate, per quanto risulta, in casi nei quali la procura speciale
per la proposizione del ricorso per cassazione (o del controricorso)
era stata redatta a margine o in calce all’atto. Viceversa, le
decisioni (di cui al precedente punto 9) espressive di quello che
l’ordinanza interlocutoria definisce come orientamento più rigoroso
sono state emesse in casi nei quali la procura era stata conferita
con un atto separato.
Questa distinzione – la quale, benché non formalmente
enunciata, rimane sottesa al contrasto di giurisprudenza – deve
essere, ad avviso di questo Collegio, definitivamente superata, in
modo che l’approdo interpretativo al quale si giungerà valga tanto
per le procure redatte a margine o in calce quanto per quelle
redatte su atto separato. Dopo tutto, l’ordinanza interlocutoria ha
chiesto di fare chiarezza sul punto in modo da ridurre quanto più
possibile le «difformità interpretative» e orientare le pronunce
verso una linea unitaria; che è poi la ragione stessa, nell’attuale
assetto dell’ordinamento, dell’intervento delle Sezioni Unite.
Il punto di partenza, quindi, deve essere quello che si è detto,
per la semplice ragione che mantenere la citata distinzione è in
contrasto con la riforma di cui alla legge n. 141 del 1997. La
ricostruzione storica che si è cercato di compiere nelle pagine
precedenti dimostra che quell’intervento legislativo aveva proprio
questo esplicito obiettivo, ossia equiparare la procura rilasciata su
foglio separato, che sia però congiunto materialmente all’atto cui si
riferisce, alla procura redatta a margine o in calce. Esigere dalla
procura scritta su foglio separato un qualcosa di più equivale a
travisare il senso di quella fondamentale riforma e a riportare
indietro, se così si può dire, l’orologio del tempo. Se la
giurisprudenza di questa Corte avesse costantemente tenuto come
guida la volontà di equiparazione posta dal legislatore del 1997 (e
non più modificata), le oscillazioni che l’ordinanza interlocutoria ha
posto bene in luce probabilmente non si sarebbero determinate.
12. Partendo da questa premessa, le Sezioni Unite ritengono di
comporre il contrasto di giurisprudenza dando continuità
all’orientamento già espresso nelle due fondamentali sentenze n.
11178 del 1995 e n. 2642 del 1998.
È opportuno osservare, come correttamente ha sostenuto il
Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, che la soluzione
del problema non può prescindere dalla considerazione della
centralità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e
dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale diritto, come più volte
ribadito sia dalla Corte costituzionale che dalle Corti europee, per
poter essere concretamente esercitato, impone che gli ostacoli di
natura procedurale impeditivi al raggiungimento di una pronuncia
di merito siano limitati ai casi più gravi, nei quali non è possibile
assumere una decisione diversa (si veda, tra le pronunce più
recenti, la nota sentenza della CEDU 28 ottobre 2021, pronunciata
nel caso Succi contro Italia, nella quale la Corte europea ha
evidenziato che le limitazioni all’accesso alle Corti Supreme non
devono essere interpretate in modo troppo formale). Tutto ciò sulla
base dell’indiscutibile affermazione secondo cui il processo deve
tendere per sua natura ad una decisione di merito, perché risiede
in questo l’essenza stessa del rendere giustizia.
Deve poi aggiungersi, per quanto specificamente riguarda il
problema oggi in esame, che l’art. 111, settimo comma, Cost.,
prevede che il ricorso per cassazione costituisca uno strumento
«sempre ammesso» contro le sentenze e i provvedimenti sulla
libertà personale; il che è in armonia con il ruolo di supremo
giudice che la Carta fondamentale attribuisce a questa Corte.
Non bisogna dimenticare, inoltre, la centralità del ruolo che il
difensore gioca, in favore del proprio cliente, per consentire che il
diritto di difesa venga realmente esercitato; tant’è che la procura
alle liti, come in precedenza si è detto, risponde da un lato
all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e,
dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della
riferibilità all’assistito dell’attività svolta dal difensore.
Due devono essere, ad avviso di queste Sezioni Unite, i fari
che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della
procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione
(come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena
valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro,
il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come
norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art.
1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159
cod. proc. civ.).
Traducendo in forma più concreta quanto si è detto, va
affermato che la sicura riferibilità al difensore della procura redatta
a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su
un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò
tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione,
perché il requisito dell’incorporazione è stato legislativamente
ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini,
l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in
calce al ricorso – e che toglie ogni dubbio sulla sua validità, come
emerge anche dalle pronunce dell’orientamento più restrittivo – è
stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su
foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997. Com’è
stato efficacemente detto dalla sentenza n. 2642 del 1998, «può
argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca
la certezza della provenienza dalla parte del potere di
rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di
riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede».
Tale parificazione è, in effetti, una presunzione che dà
attuazione al principio di conservazione dell’atto; di talché,
riprendendo ancora un passaggio della sentenza appena
richiamata, la procura redatta su foglio separato ma materialmente
congiunto è da ritenere valida «in difetto di espressioni che
univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di
proporre ricorso per cassazione».
Questo ulteriore passaggio dimostra la continuità tra la
sentenza n. 2642 del 1998 e la sentenza n. 11178 del 1995; come
si è detto in precedenza, la scelta da quest’ultima compiuta nel
senso di dare il massimo risalto al principio di conservazione degli
atti deve necessariamente arrestarsi qualora la procura sia stata
redatta in modo tale da escludere con certezza che la parte, nel
conferirla, abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il
ricorso per cassazione. Al contrario, com’è stato più volte affermato
dalle sentenze indicate in precedenza al n. 8, il fatto puro e
semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del
giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per
sé, che la stessa debba ritenersi invalida.
13. Il Collegio è consapevole del fatto che non mancano,
anche da parte della dottrina, sollecitazioni nel senso di esigere un
qualcosa di più affinché la procura possa essere considerata
speciale e, quindi, idonea ai fini dell’art. 365 cod. proc. civ.; in
questo senso, provando a formulare un’ipotesi, si potrebbe
richiedere che essa indichi il numero e l’anno del provvedimento
impugnato, in modo da garantire la sicura posteriorità della stessa
rispetto a quel provvedimento.
Tale opzione, tuttavia, non è percorribile e ciò per almeno due
ragioni.
Da un lato, perché deve valere in questo campo la vecchia
massima ubi voluit, dixit; e di questo si trae conferma proprio dalla
norma speciale di cui si è detto a proposito della protezione
internazionale. Assolutamente condivisibile si presenta, su questo
punto, il rilievo del Procuratore generale il quale, nella sua
requisitoria scritta, ha osservato che «la scelta di trincerarsi dietro
un rigido formalismo, a tal fine richiedendo che il testo della
procura alle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia
impugnata dinanzi alla Corte di legittimità, non è in linea con la più
convincente elaborazione dottrinale», oltre a non tenere conto
«della natura, eminentemente disponibile, degli interessi coinvolti».
Da un altro lato, e con grande forza, queste Sezioni Unite
intendono ribadire che l’avvocato che propone un ricorso per
cassazione, il quale deve essere iscritto, tra l’altro, all’apposito albo
speciale, è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che
esige da lui la massima professionalità. L’esercizio della
giurisdizione non può avere luogo senza la reciproca e continua
collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul
principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa
fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra
sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza
di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di
giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata
sfiducia nell’operato della classe forense.
14. La bontà dell’approdo interpretativo qui raggiunto è
ulteriormente confermata dalle riflessioni che, raccogliendo le
sollecitazioni dell’ordinanza interlocutoria, devono essere compiute
in riferimento al processo telematico.
Come si è già detto in precedenza, il testo attualmente vigente
dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di
conferimento della procura: la procura redatta su documento
informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati
con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura
conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in
via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente
prevalente).
In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa
cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21
febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art.
34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia. A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel
testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48,
la procura alle liti «si considera apposta in calce all’atto cui si
riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato
allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il
quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio
separato del quale è estratta copia informatica, anche per
immagine».
Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e
l’art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente
vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione
modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015),
stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e
documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente
i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio
giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “busta telematica”. Ne
consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la
procura speciale (rilasciata su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo
e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia
informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta
in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata
(PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta
telematica” con la quale l’atto è depositato.
Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel
processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico
utilizzabile, quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà
soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento
contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si
procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta
telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto.
Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito della separazione
della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale, il
che indirettamente rafforza la validità dell’orientamento
tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare.
L’enunciazione del principio di diritto.
15. Il contrasto di giurisprudenza prospettato dall’ordinanza
interlocutoria va risolto, pertanto, enunciando il seguente principio
di diritto:
«A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta
dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della
procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per
la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli
atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua
collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica
apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente
congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a
margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì
che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di
cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al
provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché
da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non
riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio
al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e
dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va
interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che
consenta all’atto di produrre i suoi effetti».
L’esame della procura conferita nel caso in esame.
16. Alla luce del principio appena enunciato emerge che la
procura conferita nel caso in esame dalla ricorrente è valida. Essa,
infatti, è sottoscritta dalla ricorrente (OMISSIS), con firma
autenticata dal difensore avv. Saverio Cosi, ed è conferita con atto
separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma
di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del
giudizio.
L’ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente
riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da
consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre
ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione
interpretato nei sensi di cui in motivazione.
Ne consegue che, dichiarata la validità della procura speciale
conferita dalla ricorrente, il ricorso va restituito alla Sesta Sezione
Civile – 3 per la decisione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la validità della procura speciale conferita da
(OMISSIS) e rimette la decisione del ricorso alla Sesta Sezione
Civile – 3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
Unite Civili, l’11 ottobre 2022.