Ordinanza 36319/2022
Accertamento del passivo fallimentare – Credito dell’“advisor” della società per la predisposizione di un piano concordatario – Eccezione di non corretta esecuzione della prestazione o di sua inutilità per la massa
In tema di accertamento del passivo fallimentare, sull’ “advisor” che intenda far valere crediti per l’attività di assistenza prestata in favore dell’ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe – a fronte dell’eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa – l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento o l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura concordataria, con l’indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di “mala gestio”.
Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 13-12-2022, n. 36319 (CED Cassazione 2022)
Art. 1460 cc (Eccezione d’inadempimento) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
– (OMISSIS) chiese che fossero ammessi in prededuzione al passivo del fallimento della s.p.a. (OMISSIS) i crediti che vantava per l’attività di assistenza prestata in favore della società ai fini della predisposizione di un piano di concordato in continuità;
– in esito al rigetto del giudice delegato, il tribunale fallimentare ha respinto l’opposizione successivamente proposta;
– a fondamento della decisione, e per il profilo rimasto d’interesse, il tribunale ha fatto leva sull’inattendibilità della situazione patrimoniale descritta;
– ha evidenziato al riguardo che, sebbene fossero emerse condotte ascrivibili agli amministratori precedenti, tali da giustificare l’azione di responsabilità, delle quali l’opponente era a conoscenza, sia perchè aveva rivestito la carica di advisor della società, sia perchè ne era divenuto amministratore in pendenza dell’esecuzione del contratto di assistenza nella procedura di concordato preventivo, nessun cenno a crediti risarcitori derivanti dall’eventuale esperimento di tali azioni compariva nel piano concordatario, che, pure, presentava un paragrafo dedicato alla giustificazione della scelta della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori assicurato da tale scelta rispetto all’alternativa liquidatoria e a quella fallimentare;
– contro questo decreto propone ricorso (OMISSIS) per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui non v’è replica.
CONSIDERATO CHE:
– il ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 1176 c.c., comma 2, e alla L.Fall., artt. 172 e 186-bis, perchè, si sostiene, non era nei compiti e negli obblighi del ricorrente quello di illustrare nel piano i possibili crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità, è infondato;
– le sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito che il curatore è (il solo) legittimato a eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestatore ha causalmente contribuito all’allestimento di un concordato in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d’impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura, in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa;
– il curatore ha dunque l’onere, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità; per contro, a carico del professionista, e al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura, ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento, oppure l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass., sez. un., n. 42093/21, punto 56);
– nel caso in esame, il tribunale ha dato conto dell’eccezione, proposta dal curatore nel corso della verifica dello stato passivo, d’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assistenza (l’esistenza del quale è pacifica fra le parti);
– ha quindi evidenziato che il ricorrente, che pure ha dedicato un paragrafo del piano di concordato alla giustificazione della scelta della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori, e ha a tal fine indicato l’attivo realizzabile in sede fallimentare, ha omesso di evidenziare i crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di mala gestio, che erano da lui conosciuti o comunque conoscibili;
– il che ha determinato, ha acclarato il tribunale con apprezzamento di fatto non censurato, l’inattendibilità della situazione patrimoniale rappresentata;
– la ricostruzione del tribunale esclude, quindi, la rispondenza della condotta del ricorrente al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, volta, come si è visto, a giustificare la scelta della continuità e il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa fallimentare (cfr. ancora Cass., sez. un., n. 42093/21, punto 57);
– di contro, il ricorrente, lungi dall’allegare e a maggior ragione dal provare di aver adempiuto l’obbligo di rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura concordataria, si è limitato a opporre l’inesistenza di precetti di legge o di obbligazioni contrattuali concernenti l’illustrazione dei crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità;
– il ricorso è respinto;
– nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.