Ordinanza 36374/2021
Clausola compromissoria – Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri – Accertamento della validità ed efficacia – Delibazione preliminare delle norme applicabili
In tema di arbitrato, ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell’assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.).
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 24-11-2021, n. 36374
Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1. Con un unico atto di citazione la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese, la (OMISSIS) s.r.o. (d’ora in poi, (OMISSIS)), società con sede nella Repubblica Ceca, chiedendo che, previo riconoscimento dell’abuso della posizione di dipendenza economica, fosse accertata la nullità dell’atto di recesso esercitato dalla convenuta con lettera del 28 giugno 2019, con conseguente rideterminazione del periodo di preavviso, e che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dal suo comportamento contrario alla buona fede, con annesso rimborso delle spese sostenute, ivi compreso il danno da sviamento della clientela.
In particolare, la (OMISSIS) s.r.l. ha esposto, a sostegno della domanda, di essere distributrice esclusiva fin dal 1977, per alcuni territori italiani, dei prodotti a marchio Bobcat, per conto della società (OMISSIS); che a partire dalla seconda metà del 2018 la società ceca aveva assunto un comportamento scorretto, creando una rete di commerci paralleli dei propri prodotti, violando il diritto di esclusiva della società italiana; che la (OMISSIS) le aveva arbitrariamente revocato la linea di credito, illegittimamente intimando il recesso dal rapporto, con la lettera suindicata, con soli sei mesi di anticipo; che tale comportamento, unito allo storno dei clienti, le aveva cagionato, in definitiva, un danno complessivo determinato nella somma di 15 milioni di Euro.
La (OMISSIS) s.r.l., da parte sua, ha precisato di aver concluso con la società (OMISSIS), nel 2013, un contratto relativo alla distribuzione di parti di ricambio dei prodotti Bobcat; di essersi vista imporre dalla società convenuta una serie di obiettivi di vendita e di aver ricevuto anch’essa una comunicazione di recesso contrattuale, con preavviso di sei mesi, senza potere più inoltrare ulteriori ordini, benchè in regola col pagamento delle fatture.
2. Si è costituita in giudizio la società (OMISSIS), eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sussistendo nel contratto una clausola di deroga alla giurisdizione italiana in favore dell’Arbitrato della Camera di commercio internazionale, con sede a Praga.
Ha osservato la società convenuta che il contratto concluso con la società (OMISSIS) prevedeva l’obbligo di distribuzione esclusiva da parte di quest’ultima e conteneva una clausola compromissoria nei termini suindicati (artt. 22. 1 e 22.3).
Quanto al rapporto con la società (OMISSIS), la parte convenuta ha rilevato che essa era stata autorizzata, a partire dal 2012, alla distribuzione di pezzi di ricambio della Bobcat alle stesse condizioni fruite dalla società (OMISSIS), e che essa (OMISSIS) aveva consentito alla società (OMISSIS) di ordinare, secondo le proprie necessità, le parti di ricambio attraverso la piattaforma elettronica di inoltro (i c.d. T&C); e ha aggiunto che l’art. 18 dei citati T&C prevedeva una clausola compromissoria identica a quella del contratto con la società (OMISSIS).
In via subordinata, la società (OMISSIS) ha chiesto che, previa separazione dei due giudizi, fosse dichiarato il difetto di giurisdizione almeno in relazione alla domanda avanzata dalla società (OMISSIS).
Nel merito, la società ceca ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, la società (OMISSIS) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Tribunale arbitrale avente sede a (OMISSIS).
Si sono costituite davanti a questa Corte, con un unico controricorso, le società (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che il proposto regolamento venga dichiarato inammissibile o comunque infondato.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le società controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dopo aver premesso che il regolamento preventivo di giurisdizione è lo strumento giuridicamente idoneo a far accertare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere sussistente una deroga in favore di un arbitrato estero, la società ricorrente richiama l’art. II.1 e II.3 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, recepita in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62.
Ricorda la società (OMISSIS) che la deroga alla giurisdizione italiana è stata concordata nel pieno rispetto della citata Convenzione e che il relativo difetto è stato tempestivamente eccepito ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 11, comma 1. La clausola compromissoria è stata validamente stipulata in forma scritta, contiene l’esatta individuazione del Collegio arbitrale competente ed ha natura esclusiva, nel senso che il contratto prevede una deroga per tutte le cause insorte tra le parti. Oltre a ciò, la clausola di deroga ha ad oggetto diritti disponibili, non è contraria a norme di ordine pubblico ed è pacificamente applicabile nella fattispecie, come risulta anche dal fatto che la stessa (OMISSIS) ha promosso una controversia nella sede arbitrale per ottenere dalla società (OMISSIS) il pagamento delle fatture rimaste insolute.
2. Ciò premesso, la società ceca rileva che la clausola di deroga è applicabile nella specie, trattandosi di causa promossa dalle due società italiane per la pretesa interruzione arbitraria del rapporto, per la violazione del diritto di esclusiva e per l’asserita illegittimità del recesso. Ricorda la parte ricorrente, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’abuso di dipendenza economica, benchè indicato come fonte di responsabilità extracontrattuale, si fonda pur sempre sul rapporto commerciale, per cui la deroga della giurisdizione dovrebbe applicarsi anche al caso di specie.
3. Le società italiane, nel costituirsi in questa sede, rilevano innanzitutto che il regolamento preventivo sarebbe inammissibile, perchè la sussistenza della clausola compromissoria in favore di un arbitrato estero sarebbe questione attinente al merito, e non alla giurisdizione.
Aggiungono, poi, che il Tribunale di Napoli, essendo intervenute contestazioni sulla leggibilità della clausola in questione, ha ordinato il deposito del contratto in originale, senza sospendere il procedimento nonostante l’avvenuta proposizione del presente regolamento. Da tale situazione processuale deriverebbe, secondo il controricorso, l’inammissibilità del regolamento preventivo, perchè la decisione del Tribunale dimostra che esso ha voluto evitare un uso distorto dello strumento processuale in esame.
Quanto all’effettiva operatività della clausola, le società (OMISSIS) e (OMISSIS) osservano che la stessa sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, in quanto priva della doppia sottoscrizione. Trattandosi, infatti, di un contratto per adesione, la doppia firma sarebbe da considerare necessaria, tanto più che la stessa Convenzione di New York impone (art. 2) di devolvere la causa al collegio arbitrale a meno che la clausola stessa sia nulla o non suscettibile di essere applicata. Sostengono le controricorrenti che sarebbe indubbia, nella specie, la qualificazione dei contratti in esame come contratti per adesione e che la necessità della doppia sottoscrizione deriverebbe, per implicito, dall’intervenuta abrogazione, ad opera del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, dell’art. 833 c.p.c., norma che escludeva l’approvazione specifica di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. per le clausole compromissorie contenute in condizioni generali di contratto.
A norma del Regolamento CE 593/2008, inoltre, un contratto concluso tra soggetti che si trovano in Paesi differenti è valido, quanto alla forma, alla luce della legge del Paese in cui si trova una delle parti; per cui, avendo la società (OMISSIS) sede in Italia, la validità della clausola sarebbe da giudicare ai sensi dell’art. 1341 c.c. italiano. Dalla lettura del contratto, inoltre, risulterebbe anche che lo stesso contiene il solo nome della società proponente (OMISSIS), per cui è stato predisposto da una sola parte e sottoscritto in tempi diversi dai contraenti italiani.
Rileva, infine, il controricorso che la società ceca avrebbe implicitamente rinunciato a far valere la clausola compromissoria nei confronti della società (OMISSIS); questa, infatti, è stata destinataria della notifica del regolamento preventivo quale mera controinteressata. La stessa società ceca avrebbe rinunciato a tale clausola nei confronti della società (OMISSIS), avendo introdotto un giudizio monitorio avverso di questa davanti al Tribunale di Nola. Il comportamento concludente della società (OMISSIS) e la mancanza di un contratto scritto farebbero sì, pertanto, che il regolamento preventivo sarebbe da considerare come non proposto nei confronti di una delle due società attrici nel giudizio pendente.
4. Rilevano queste Sezioni Unite, prima di tutto, che è fondato il rilievo delle società controricorrenti secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi proposto soltanto nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e non anche nei confronti della società (OMISSIS).
A tale conclusione si perviene sulla base della lettura degli atti processuali. Ed infatti, fermo restando che nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli la società (OMISSIS) ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione ad entrambe le società, il regolamento è tuttavia redatto in modo tale da limitare la richiesta alla sola causa pendente tra la società ceca e la società (OMISSIS). In questo senso deve essere letta l’intestazione stessa del regolamento, dalla quale risulta che la società (OMISSIS) viene definita “resistente”, mentre la (OMISSIS) s.r.l. viene definita come “terza interessata”; ma nello stesso senso è anche la parte conclusiva del regolamento preventivo, nel quale la società (OMISSIS), rassegnando le proprie conclusioni, espressamente chiede che venga dichiarata la carenza della giurisdizione italiana “sull’azione proposta da (OMISSIS)” (p. 16), nonchè “dichiarare la carenza della giurisdizione italiana sulla causa pendente (…) tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.o. e sulle domande tutte ivi formulate dall’attrice (OMISSIS) s.p.a.”.
Il semplice fatto di aver eccepito la carenza di giurisdizione in sede di merito non fa sì che il regolamento debba intendersi proposto automaticamente nei confronti di entrambe le società. Con la conseguenza che la decisione che queste Sezioni Unite oggi assumono riguarda soltanto la società (OMISSIS), mentre la causa contro l’altra società dovrà proseguire nella sede di merito dov’è attualmente incardinata.
5. Fatta questa premessa, il Collegio ritiene di dover confermare la propria giurisprudenza secondo cui, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.; precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza (così l’ordinanza 25 ottobre 2013, n. 24153, innovando rispetto all’orientamento precedente, che vedeva in simile ipotesi la prospettazione non di una questione di giurisdizione, bensì di merito).
A tale pronuncia, che ha trovato successiva conferma (ordinanza 13 giugno 2017, n. 14649), va data oggi ulteriore continuità.
Deve quindi affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, che il regolamento preventivo di giurisdizione è lo strumento correttamente utilizzato dalla società (OMISSIS) per contestare la giurisdizione del giudice italiano.
6. Priva di fondamento è, poi, l’eccezione sollevata dalle società controricorrenti secondo cui la decisione del regolamento preventivo sarebbe preclusa dal fatto che il Tribunale di Napoli ha stabilito di non sospendere il giudizio.
Il controricorso richiama, a sostegno della tesi, il principio enunciato dall’ordinanza 24 aprile 2002, n. 6042, secondo cui in seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 del codice di rito, introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo sia radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che il regolamento stesso non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa, in tal caso, al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo.
Questo principio, che ha trovato costante conferma nella giurisprudenza successiva (v., da ultimo, la sentenza 19 aprile 2021, n. 10243), non si adatta al caso di specie. Aver disposto che il processo prosegua, senza sospensione, invitando le parti al deposito del contratto in originale non equivale ad aver assunto una decisione che in qualche modo affermi o neghi, anche per implicito, la giurisdizione; per cui nessun effetto preclusivo può ricondursi alla scelta compiuta dal Tribunale di Napoli.
7. Può a questo punto procedersi all’esame della questione centrale oggetto del presente regolamento, consistente nell’interpretazione della clausola contrattuale dalla quale deriva, secondo la parte ricorrente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
7.1. è necessario premettere, innanzitutto, che dalla lettura del “Contratto di distribuzione esclusiva per prodotti Bobcat” prodotto dalla società ceca in questa sede emerge senza possibilità di dubbio che si è in presenza di un contratto le cui condizioni generali sono state proposte da uno solo dei contraenti (la società (OMISSIS), appunto). Anche volendo trascurare il tono generale del testo – che dimostra in modo evidente la sua destinazione verso un numero non precisato di controparti della medesima società – resta il fatto che nell’intestazione dell’accordo si dice che esso è stipulato tra la società (OMISSIS) e “il distributore menzionato nell’Allegato “A” (il “Distributore”)”; che, nella specie, è la società (OMISSIS).
Risulta in modo evidente, pertanto, che si è nell’ambito di quei contratti regolati dall’art. 1341 c.c. (c.d. contratti per adesione).
La società (OMISSIS) ha sostenuto nel controricorso che la clausola derogatoria della giurisdizione, contenuta nell’art. 22 del contratto ora citato, sarebbe nulla per mancanza della doppia sottoscrizione; e ha richiamato, a sostegno della tesi, l’art. II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, recepita in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, secondo cui il giudice è tenuto a devolvere la lite agli arbitri a meno che la clausola derogatoria sia nulla, inefficace o insuscettibile di applicazione. Detta società ha poi aggiunto due ulteriori considerazioni: da un lato, che la clausola derogatoria dovrebbe essere valutata facendo applicazione della legge italiana (cioè, nella specie, del citato art. 1341); dall’altro, che il Decreto Legislativo n. 40 del 2006, art. 28 ha abrogato l’art. 833 c.p.c. (che era stato introdotto con la L. n. 25 del 1994), a norma del quale la clausola compromissoria “contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all’approvazione specifica prevista dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile”. Il venir meno della norma che espressamente escludeva la necessità dell’approvazione specifica determinerebbe, secondo la società (OMISSIS), la necessità di dichiarare la nullità della clausola in questione.
7.2. Osservano le Sezioni Unite che il problema dell’assoggettabilità al regime della doppia firma delle clausole derogatorie della giurisdizione in favore di un arbitrato internazionale è stato oggetto di varie pronunce di questa Corte. Richiamando la formula contenuta nell’art. II, comma 1, della citata Convenzione di New York – secondo cui ciascuno Stato contraente “riconosce la convenzione scritta in base alla quale le parti si obbligano a sottomettere ad un arbitrato” le controversie tra loro insorte – le Sezioni Unite hanno più volte affermato che il requisito della forma scritta è soddisfatto dall’inserimento della clausola medesima in un accordo sottoscritto dalle parti, senza che sia necessaria la specifica approvazione prevista dall’art. 1341 c.c., comma 2, (così le sentenze 11 settembre 1979, n. 4746, 19 novembre 1987, n. 8499, 16 novembre 1992, n. 12268, e 22 maggio 1995, n. 5601).
Più di recente, tuttavia, l’ordinanza 18 settembre 2017, n. 21550, correttamente richiamata nella memoria della società (OMISSIS), ha dimostrato un’apertura in senso opposto, peraltro senza prendere posizione nel caso specifico, perchè il contratto fatto valere in quel giudizio non è stato ritenuto un contratto per adesione.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che sulla complessa questione ora indicata non sia necessario pronunciarsi, per un’altra decisiva ragione.
Nella già citata ordinanza n. 24153 del 2013, infatti (punti 8.1., 8.2., 8.3. e 8.4.), queste Sezioni Unite hanno osservato che “ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame”; occorre cioè stabilire se la validità vada scrutinata secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. Ciò in quanto la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 57 stabilisce che le obbligazioni contrattuali “sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980”, ratificata in Italia con la L. 18 dicembre 1984, n. 975. L’art. 3, comma 1, di quella Convenzione stabilisce che il contratto “è regolato dalla legge scelta dalle parti”, le quali “possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso”.
Nel caso oggi in esame – analogamente a quanto si verificò in quello deciso dall’ordinanza ora richiamata – l’art. 22 del contratto dispone al comma 1 che lo stesso “è regolato dalle leggi della Repubblica Ceca”. Il che viene a significare che la validità della clausola compromissoria di cui al medesimo art. 22, comma 3 non può essere scrutinata alla luce della legge italiana, perchè le parti hanno concordemente deciso di sottoporre il contratto alle leggi della Repubblica Ceca. Ne consegue che non sussiste la presunta nullità della clausola compromissoria seguendo i criteri di cui all’art. 1341 c.c..
Nel controricorso, infine, la società (OMISSIS) ha sostenuto che la clausola in questione sarebbe nulla anche secondo il diritto ceco, assumendo che quest’ultimo dispone che “se il contratto è concluso a distanza, vige la legge della sede o della residenza del beneficiario del contratto proposto, alias l’Italia nel caso de quo”.
Rilevano le Sezioni Unite, sul punto, che, anche volendo prescindere dalla totale genericità del richiamo al diritto straniero, il criterio invocato non sarebbe univoco, poichè non è dato sapere quale sarebbe, nello specifico, il “beneficiario” del contratto stesso.
Consegue dal complesso di tutte queste considerazioni che la clausola compromissoria invocata dalla società (OMISSIS), non potendo essere considerata nulla, è valida ed applicabile, per cui si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’arbitrato estero, in relazione alla causa pendente tra la società (OMISSIS) e la società (OMISSIS).
8. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla sola causa pendente tra la società (OMISSIS) e la società (OMISSIS).
La delicatezza, complessità e parziale novità delle questioni affrontate impongono l’integrale compensazione delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla sola causa proposta dalla società (OMISSIS) e compensa integralmente le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 12 ottobre 2021