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Cassazione Civile 38215/2021 – Diffamazione – Diritto di critica – Lesione dell’onore e della reputazione di un magistrato

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Ordinanza 38215/2021

Diffamazione – Diritto di critica – Lesione dell’onore e della reputazione di un magistrato – Risarcimento del danno

Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, nel giudicare lesiva dell’onore e della reputazione di un magistrato una nota con la quale venivano espresse critiche severe ad alcuni suoi comportamenti da parte di un dirigente amministrativo dell’ufficio giudiziario, si era limitata a considerare “non educato” e “non condivisibile” lo scritto, senza valutare se il pubblico dipendente avesse inteso criticare, seppur aspramente, comportamenti tenuti dal magistrato sul luogo di lavoro o se, invece, si fosse lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell’offeso.).

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38215   (CED Cassazione 2021)

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Salerno (OMISSIS), esponendo che:

-) il 30 luglio 2007 (OMISSIS), dirigente amministrativo della Procura presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, aveva inviato al Procuratore della Repubblica e ai due Procuratori Aggiunti di quella Procura una nota che, sebbene formalmente riguardante un questione di accesso a fondi pubblici per il miglioramento dell’ufficio, conteneva affermazioni offensive per l’onore, il decoro ed il prestigio di un Sostituto Procuratore della Repubblica in servizio presso quell’ufficio, il quale seppur non espressamente nominato, era agevolmente individuabile nella persona di (OMISSIS);

-) in quella lettera, in particolare, l’autore affermava di essere vittima “di un ingiustificato intento persecutorio da parte di un sostituto dell’ufficio, alla ricerca evidentemente di fai dominanti; al di là del ti spetto dei ruoli e competenze, come dimostrano le frequenti note, spesso pretestuose, indirizzate alla mia persona”; aggiungeva che “purtroppo resistono ancora negli uffici giudiziari comportamenti anacronistici di taluni soggetti, che lungi dal prendere atto dell’evoluzione normativa e culturale della P.A. in questi anni, e della presenza di nuove qualificate figure manageriali (non di “tradizionali” cancellieri-capo caratteristici del vecchio ordinamento, sui quali scaricare responsabilità vere o presunte), cercano a tutti i costi di perpetuare atteggiamenti egocentristici, senza preoccuparsi delle esigenze di ammodernamento delle strutture e di soddisfazione di interessi preminenti della collettività”;

-) le suddette frasi dovevano ritenersi calunniose e diffamatorie nei confronti dell’attore.

Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 4 febbraio 2014 (nè le parti, nè la sentenza impugnata ne indicano il numero) il Tribunale di Salerno rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 15 novembre 2018 n. 1767 la Corte d’appello di Salerno accolse il gravame e condannò (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 50.000.

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello ritenne che:

-) lo scritto di (OMISSIS) fosse gravemente offensivo per l’onore e la reputazione di (OMISSIS);

-) tale documento non era giustificato dal “contesto comunicativo”;

-) quello scritto doveva ritenersi offensivo perchè presentava (OMISSIS) come una persona “egocentrica” ed “anacronistici” che mirava a “conseguire ipni dominanti”;

-) queste espressioni erano destinate “unicamente” a screditare (OMISSIS);

-) doveva escludersi che quest’ultimo avesse provocato (OMISSIS);

-) le espressioni suddette non rispettavano il requisito della continenza verbale ed erano esorbitanti rispetto allo scopo informativo che la lettera intendeva conseguire;

-) gli scritti inviati da (OMISSIS) ad (OMISSIS) non erano nè anacronistici, nè egocentrici.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia sia il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3; sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (deve ritenersi un mero lapsus calami l’affermazione, contenuta nell’epigrafe del motivo, di voler prospettare la “violazione dell’art. 360 c.p.c.”).

Nell’illustrazione del motivo si espone che la lettera inviata da (OMISSIS) al Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro era maturata in un clima di contrasto già radicato tra le parti del presente giudizio; che tale contrasto era noto al Procuratore Capo; che nell’ambito di questo contrasto la Corte d’appello aveva trascurato di valutare se lo scritto che si assumeva diffamatorio fosse scusato dal legittimo esercizio del diritto di critica (p. 7 del ricorso).

Deduce a tal riguardo il ricorrente che “la sentenza non ha preso in alcun modo in considerazione che l’ (OMISSIS) ha esercitato una critica sui rapporti interni alla Procura, ed ha trascurato di valutare la sussistenza dell’esimente del diritto di critica”.

Se l’avesse fatto, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto concludere che lo scritto indirizzato da (OMISSIS) al Procuratore della Repubblica di Catanzaro costituiva un esercizio legittimo del diritto di critica, in quanto inteso a segnalare i problemi dell’Ufficio, i contrasti in seno ad esso insorti, ed il proprio malessere, da quei contrasti suscitato.

L’illustrazione del motivo prosegue esponendo che (OMISSIS), a causa d’uno zelo eccessivo, “doveva aspettarsi un minimo di critica”; che questo zelo eccessivo era stato ampiamente dimostrato in giudizio; e che esso pertanto “giustificava” le critiche contenute nella relazione inviata al Procuratore Capo (pp. 9-10 del ricorso).

1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui sollecita questa Corte a valutare se nel caso di specie le espressioni rivolte da (OMISSIS) a (OMISSIS) fossero o non fossero offensive; fossero o non fossero giustificate; fossero o non fossero rispettose del limite della continenza verbale.

Tutte e tre queste valutazioni, infatti, costituiscono altrettanti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018, Rv. 648418 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 22/03/2013, Rv. 625623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 80 del 10/01/2012, Rv. 621133 – 01; ma il principio è pacifico e risalente: così già Sez. 1, Sentenza n. 587 del 21/02/1969, Rv. 338786 – 01).

1.2. Il motivo è invece ammissibile e fondato sia nella parte in cui lamenta l’omesso esame della sussistenza della scriminante del diritto di critica (p. 7 del ricorso); sia nella parte in cui lamenta che il giudizio sul superamento del limite della continenza verbale sia stato compiuto senza contestualizzare lo scritto nell’ambito dei rapporti tra le parti (p. 8-9).

A questa Corte è infatti inibito sindacare gli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ma non è inibito valutare se questi abbia correttamente applicato i criteri in base ai quali ammettere od escludere la sussistenza di un fatto illecito lesivo dell’onore e della reputazione.

E tali criteri nel caso di specie non sono stati correttamente applicati.

1.3. La Corte d’appello di Salerno era chiamata a stabilire se uno scritto, indirizzato da un pubblico dipendente al dirigente d’un ufficio giudiziario, e contenente rimostranze nei confronti dell’operato di un Magistrato, avesse o non avesse leso l’onore e la reputazione di quest’ultimo.

Valutazioni di questo tipo vanno compiute – come ripetutamente affermato da questa Corte – applicando tre principi.

1.4. Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all’onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.

1.5. Il secondo principio (il quale costituisce l’eccezione alla regola) è che la lesione dell’onore altrui può essere giustificata – alle condizioni di cui si dirà – quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l’operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia.

Esprimere giudizi critici sull’operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all’onore, ed allorchè tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all’onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa.

Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata.

Impedire quindi l’esercizio del diritto di critica sol perchè potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero.

La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco (Ndr: greco Vedi PDF), e cioè “discernere, valutare”). Con la critica si manifesta un’opinione, ed un’opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva; e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio “colorito e pungente” (così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17172 del 06/08/2007, Rv. 598659 – 01).

Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012, Rv. 621644 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del 16/05/2008, Rv. 603117 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 – 01).

Giova ricordare, infine, che l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica può essere rilevata anche d’ufficio (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 12902 del 26/06/2020, Rv. 658175 – 01).

1.6. Il terzo dei principi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all’eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell’intangibilità del diritto all’onore.

Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Questi limiti sono tre.

Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del 17/06/2016, Rv. 640275 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 – 01).

L’offesa, in particolare, è “gratuita” quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. Così, ad esempio, costituirebbe un’offesa gratuita in una relazione di servizio indirizzata al datore di lavoro affermare che taluno sia un etilista od un depravato; non costituirebbe invece un’offesa gratuita affermare che taluno svolga di malanimo o con maltalento i propri compiti.

La “gratuità” dell’offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. argumentum ad hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l’indegnità morale o personale (Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16613 del 19/06/2008).

Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un’incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 – 01).

Il terzo limite (che non viene in rilievo nel presente giudizio) sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica.

1.7. Quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque ed in qualsiasi contesto, e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che il diritto di criticare l’altrui operato, nei limiti ricordati nei § 1.4-1.6 che precedono, spetta a chiunque: dunque non solo a chi si rivolga con uno scritto o con la parola ad una platea indeterminata di persone, ma anche a chi si rivolga ad una persona determinata per uno scopo non immeritevole.

In quest’ultima categoria di persone rientrano i lavoratori (dipendenti od autonomi), cui questa Corte ha da tempo riconosciuto la facoltà di esercitare il diritto di critica in scritti indirizzati al superiore gerarchico, al datore di lavoro od all’organo rappresentativo dell’ordine professionale, e contenenti censure all’operato del datore di lavoro o di colleghi (Sez. L -, Sentenza n. 18176 del 10/07/2018, Rv. 649797 01).

In ambito lavorativo, il diritto di critica è stato anzi ritenuto da questa Corte “rafforzato”, se esercitato allo scopo di “sollecitare l’attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all’interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità” (Sez. L, Sentenza n. 21649 del 26/10/2016, Rv. 641460 01).

Si è, di conseguenza, ritenuto che costituisca legittimo esercizio del diritto di critica la presentazione di un esposto con il quale si chieda l’intervento dell’Autorità amministrativa su un fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se contenente espressioni aspre o polemiche, “perchè nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, quali il diritto di critica e quello della dignità personale, occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senta la quale la dialettica democratica non potrebbe reali tarsi” (Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 – 01).

1.8. In conclusione, il giudice chiamato a stabilire se uno scritto sia lesivo dell’altrui reputazione non può limitarsi a rilevare se il contenuto di quello scritto contenga affermazioni offensive. Deve, invece, accertare:

a) se il testo che si assume diffamatorio contenga solo giudizi od esponga anche fatti;

b) nella prima ipotesi, se i giudizi in esso contenuti costituiscano legittima espressione del diritto di critica;

c) nella seconda ipotesi, se i fatti siano veri, anche solo putativamente.

1.9. Nel caso di specie, i suesposti principi non risultano correttamente applicati dalla sentenza impugnata.

Quest’ultima infatti si fonda su tre affermazioni così riassumibili:

a) lo scritto di (OMISSIS) era “offensivo perchè incontinente”, ed incontinente perchè “non rispettoso della civiltà e dell’educazione” (p. 13, terzo capoverso, della sentenza impugnata);

b) le censure mosse all’operato di (OMISSIS) erano “gratuite”, perchè esulavano dallo scopo dello scritto in cui erano inserite (ibidem);

c) in ogni caso le lamentele rivolte da (OMISSIS) all’indirizzo di (OMISSIS) erano ingiuste, perchè l’operato del Sostituto nei confronti del dirigente amministrativo era stato sempre corretto e civile (ivi, pp. 13, ultimo capoverso, e 14).

Tuttavia ciascuna delle tre affermazioni che precedono non applica correttamente i principi stabiliti da questa Corte e sopra ricordati, in base ai quali va accertata la sussistenza d’una lesione dell’onore risarcibile.

1.9.1. La prima affermazione (“lo scritto è offensivo perchè incontinente, ed è incontinente perchè offensivo), oltre a costituire una tautologia, viola il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui ogni critica è di per sè offensiva, e può arrivare ad essere anche “aspra e pungente”, purchè non trasmodi nel turpiloquio, nell’oscenità, nell’aggressione insensata.

La Corte d’appello dunque, nell’esaminare il gravame proposto da (OMISSIS), avrebbe dovuto stabilire non se lo scritto di (OMISSIS) fosse offensivo (qualunque critica, per quanto detto, è per sua natura offensiva), ma se il suo contenuto superasse il limite del turpiloquio, ovvero si risolvesse in un attacco denigratorio alla persona in quanto tale, e non al suo operato sul luogo di lavoro.

In base a questo criterio si è già stabilito che va reputato offensivo lo scritto inteso a screditare il prossimo presentandolo come indegno o immorale; non offensivo (o meglio, scriminato dall’esercizio del diritto di critica) lo scritto che censuri non la persona del prossimo, ma ne critichi i comportamenti, i programmi e le azioni (Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 – 01).

Questa valutazione, però, è carente nella sentenza impugnata, la quale si limita a reputare “incontinente” e “non educato” lo scritto di (OMISSIS), senza però valutare nè se le espressioni in esso contenute travalicassero il limite del turpiloquio; nè se esse fossero rivolte alla pura denigrazione morale di (OMISSIS), oppure costituissero una critica – non importa se fondata o meno – al suo modo di operare sul luogo di lavoro.

1.9.2. Anche la seconda affermazione su cui poggia la sentenza d’appello (“la critica fu gratuita e dunque offensiva, perchè esulante dall’oggetto dello scritto in cui era contenuta”) è erronea in punto di diritto.

Come anticipato, infatti, la “gratuità” dell’offesa, idonea a privare di effetti l’esimente del diritto di critica deve essere valutata in base al c.d. argumentum ad hominem: e cioè stabilendo se la censura avesse ad oggetto non l’operato altrui, ma solo le qualità morali o personali della persona criticata.

Tale accertamento, tuttavia, è pur esso sostanzialmente mancato.

1.9.3. La terza delle affermazioni compiute dalla Corte d’appello, infine (e cioè che i giudizi espressi da (OMISSIS) su (OMISSIS) erano ingiusti e ingenerosi) è erronea in quanto giuridicamente irrilevante.

La Corte d’appello ha in sostanza sindacato se i giudizi espressi da (OMISSIS) all’indirizzo di (OMISSIS) fossero o non fossero condivisibili (così la sentenza impugnata, p. 13, ultimo capoverso, e p. 14). Ha concluso, esaminati gli atti, che quei giudizi erano ingiusti, e che di conseguenza lo scritto oggetto del contendere costituisse un fatto illecito.

La Corte d’appello, indefinitiva, ha espresso un “giudizio sui giudizi” formulati dall’attore all’operato del convenuto: quindi, reputati scorretti quei giudizi, ha per ciò solo accolto la domanda.

Ma, per quanto detto supra, al p 1.5, l’ordinamento consente a chiunque di esprimere giudizi sull’operato altrui: e tale diritto non cessa di esistere sol perchè metta capo a valutazioni esagerate, inique, ingenerose o semplicemente erronee.

Non, dunque, se lo scritto del 30.7.2007 contenesse giudizi condivisibili la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare; ma solo se quelle affermazioni costituissero o no un legittimo esercizio del diritto di critica: del diritto, cioè, di esprimere giudizi anche aspri sull’operato altrui, a condizione che siano rispettosi dei limiti sopra indicati.

La decisione impugnata sarebbe stata corretta se il giudice di merito avesse accertato l’attribuzione a (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), di fatti totalmente inventati.

Ma la Corte d’appello, come già detto, non ha negato i fatti concreti rappresentati da (OMISSIS) nella lettera del 30.7.2007 (e cioè il ripetuto invio, da parte di (OMISSIS), di contestazioni sull’efficienza dei servizi di segreteria); ha solo reputato che (OMISSIS) avesse esagerato nel ritenere “invasiva” tale condotta.

Valutazione, quest’ultima, insufficiente all’accoglimento della domanda, in virtù del già ricordato principio secondo cui scrivere un testo offensivo non basta ad integrare gli estremi di un fatto illecito, quando sussista la scriminante dell’esercizio legittimo del diritto di critica (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 01).

1.10. Per completezza va aggiunto che la Corte d’appello, nel giudicare “verbalmente incontinente” lo scritto di (OMISSIS), ha affermato che tale valutazione era già stata compiuta dal Tribunale, con valutazione “non oggetto di impugnazione”.

A fugare qualsiasi eventuale dubbio che potesse sorgere nel giudizio di rinvio, reputa questa Corte opportuno rilevare che:

a) il fugace cenno alla “mancanza di impugnazione” contenuto nella sentenza d’appello non può essere considerata una autonoma statuizione sull’esistenza d’un giudicato interno, per l’evidente ragione che la Corte d’appello ha esaminato, soppesato e deciso la questione del rispetto del limite della continenza verbale da parte dello scritto di (OMISSIS): e questo capo di sentenza sarebbe incompatibile col rilievo d’un giudicato interno;

b) in ogni caso, nel caso di specie nessun giudicato interno può essersi formato, dal momento che, rigettata la domanda di danno in primo grado, l’impugnazione proposta dall’attore soccombente ha tenuto “viva” la questione dell’illiceità della condotta e dell’ingiustizia del danno.

1.11. Le conclusioni esposte nei pp che precedono sono corroborate dall’esame della copiosa casistica formatasi nella giurisprudenza di questa Corte su fattispecie analoghe. Tali fattispecie, se confrontate con quella oggi in esame, confermano che la Corte d’appello non ha correttamente applicato i principi di diritto in base ai quali stabilire se e quando il diritto di critica prevalga su quello all’onore.

In particolare è utile ricordare:

-) Sez. 3 -, Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, da parte di chi aveva presentato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, nel quale si dichiarava che un magistrato aveva favorito una delle parti in causa;

-) Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, in un caso in cui in una intervista giornalistica si attribuiva ad alcuni magistrati del Pubblico Ministero di avere piegato la propria funzione istituzionale al perseguimento di fini patrimoniali personali;

-) Sez. L -, Ordinanza n. 19092 del 18/07/2018, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nel caso di un lavoratore che si era rivolto in pubblico al direttore generale dell’azienda con un greve ed irripetibile turpiloquio;

-) Sez. L -, Sentenza n. 14527 del 06/06/2018, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nel caso di lavoratori che dinanzi all’ingresso del fabbricato aziendale avevano inscenato una macabra rappresentazione del suicidio in effigie dell’amministratore delegato della società;

-) Sez. 3, Sentenza n. 17180 del 06/08/2007, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nel caso di un avvocato che aveva definito “supporters degli stupratore” un collegio giudicante, per avere questo pronunciato una sentenza in cui si sosteneva che l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima del delitto di violenza carnale non costituisce circostanza aggravante del reato, bensì elemento costitutivo dello stesso;

-) Sez. U, Sentenza n. 28813 del 27/12/2011, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nel caso di un magistrato che aveva pubblicamente definito “gaglioffo” il Presidente del Consiglio dei Ministri;

-) Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nell’attribuire falsamente ad un magistrato il fatto di essere stato “più volte inquisito e condannato

-) Sez. 3, Sentenza n. 20139 del 18/10/2005, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nel caso dell’art. di stampa insinuante che un magistrato della Procura della Repubblica agisse in modo politicamente condizionato;

-) Sez. L, Sentenza n. 4952 del 16/05/1998, la quale ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica, nel caso di un lavoratore che in una intervista aveva accusato l’intera dirigenza della società datrice di lavoro di avere favorito l’infiltrazione in azienda di ditte legate a personaggi in odore di mafia, traendone un tornaconto in termini di riduzione dei costi aziendali.

Per contro, è stato reputato legittimo esercizio del diritto di critica l’invio da parte d’un lavoratore al proprio datore di lavoro di una lettera, in cui l’autore denunciava comportamenti (ritenuti) scorretti ed offensivi posti in essere dal superiore gerarchico in proprio danno (Sez. L, Sentenza n. 21649 del 26/10/2016).

La breve rassegna appena esposta svela come, nella giurisprudenza di questa Corte, la scriminante del diritto di critica è stata esclusa o al cospetto di espressioni oggettivamente turpi (Cass. 19092/18, Cass. 14527/18, Cass. 17180/07); o nel caso di attribuzione alla persona criticata di fatti oggettivamente falsi (Cass. 15112/13; Cass. 20139/05); o nel caso di attribuzione di condotte illecite penalmente o riprovevoli moralmente (Cass. 4952/98).

Ciò dimostra l’esistenza d’un consolidato diritto vivente secondo cui l’esimente del diritto di critica non può ridursi ad una lustra, ed escludersi sol perchè uno scritto dispiaccia o sia “maleducato”.

L’esimente del diritto di critica può venir meno solo dinanzi a scritti che contengano accuse gravi o giudizi che comportino un grave discredito morale alla persona in quanto tale: questo era dunque l’accertamento che la Corte d’appello avrebbe dovuto compiere, e che manca invece nella motivazione della sentenza impugnata.

1.12. Gli argomenti sin qui spesi non sono infirmati dalle considerazioni svolte dalla difesa del controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Ivi si compiono, infatti, due affermazioni inesatte in punto di diritto.

La prima è che lo scritto di (OMISSIS), non essendo un’opera letteraria o giornalistica, poteva contenere solo l’esposizione di “fatti nella loro stretta oggettività”, e l’autore di esso si sarebbe dovuto astenere “da qualsiasi tipo di commento e di valutazione personale”.

Tale affermazione è tuttavia erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte già ricordata supra, al p 1.7.

La seconda osservazione contenuta nella memoria del controricorrente è che, al contrario di quanto ritenuto dalla proposta di definizione del ricorso in sede camerale ex art. 380 bis c.p.c., la sentenza impugnata avrebbe debitamente esaminato se lo scritto di (OMISSIS) potesse essere scriminato da un legittimo esercizio del diritto di critica. Anche tale affermazione non è condivisibile, alla luce dei rilievi già svolti in precedenza. La Corte d’appello, infatti:

a) si è limitata a dare rilievo all’offensività dello scritto, ma s’è detto che ogni critica è di per sè offensiva, e dunque l’offensività non è sufficiente ad integrare gli estremi del fatto illecito;

b) ha reputato lo scritto “maleducato”, ma s’è detto che avrebbe dovuto valutare l’esistenza del turpiloquio o la denigrazione morale;

c) ha sindacato se i giudizi espressi da (OMISSIS) su (OMISSIS) fossero condivisibili o meno, ma s’è detto che il diritto di critica non viene meno sol perchè chi lo esercita ha opinioni sbagliate;

d) ha reputato la critica “esulante” dal tema dello scritto in cui era contenuta, disapplicando l’argumentum ad hominem.

In sostanza, la Corte d’appello ha sostanzialmente eluso, ovvero rispettato solo formalmente, praticamente tutti i principali criteri in base ai quali la giurisprudenza di questa Corte afferma debba compiersi il giudizio sul legittimo esercizio del diritto di critica.

1.13. La sentenza impugnata va dunque cassata su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, la quale tornerà ad esaminare l’appello proposto da (OMISSIS) facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:

“(A) dell’offesa all’onore od alla reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di critica”.

(B) il requisito della “continenza verbale”, presupposto per il legittimo esercizio del diritto di critica, non può dirsi violato sol perchè uno scritto contenga espressioni aspre o pungenti;

(C) l’esercizio legittimo del diritto di critica non viene meno sol perchè uno scritto biasimi anche aspramente l’operato di taluno; esso viene meno solo quando il biasimo trasmodi in offesa non all’operato della persona criticata, ma alla sua dignità morale e personale;

(D) la legittimità dell’esercizio del diritto di critica non viene meno sol perchè l’autore di uno scritto abbia formulato giudizi non condivisibili sull’operato altrui.

1.14. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 595 c.p..

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che lo scritto asseritamente offensivo consentiva di individuare agevolmente la persona cui esso si riferiva.

Sostiene in senso contrario il ricorrente che quello scritto invece non consentiva la suddetta individuazione.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto lo stabilire se uno scritto consenta o non consenta al suo destinatario di individuare la persona, innominata, cui esso faccia riferimento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c..

Deduce che il la Corte d’appello ha liquidato il danno non patrimoniale in assenza di qualsiasi allegazione e di qualsiasi prova di esso, e comunque con una motivazione solo formale, ed inidonea a dar conto dell’iter logico seguito.

Precisa che la Corte d’appello non ha indicato i criteri di determinazione del quantum, ed aveva comunque liquidato una somma eccessiva rispetto alla oggettiva gravità del caso.

3.1. Va premesso che la questione concernente il quantum debeatur non resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

“Assorbimento” di uno dei motivi dell’impugnazione proposta in sede di legittimità, infatti, può sussistere solo quando la questione con esso prospettata, per effetto dell’accoglimento d’un altro motivo, sia divenuta assolutamente irrilevante (ad esempio, allorchè in accoglimento dell’impugnazione sia negata la responsabilità del debitore, di talchè diventa inutile esaminare il motivo col quale il medesimo debitore lamentava la sovrastima del suo debito).

Non può aversi, per contro, assorbimento, quando la questione prospettata “possa diventare rilevante in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto” (così, lucidamente, Sez. 3, Sentenza n. 13259 del 06/06/2006, Rv. 591110 – 01; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 03/04/1978, Rv. 390884 – 01).

Ricorrendo tale ipotesi, pertanto, la Corte di cassazione deve procedere egualmente all’esame del motivo, ed eventualmente annullare la sentenza impugnata anche in relazione ad esso, sia pure condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto.

Non può infatti essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad uno o più motivi del ricorso, nonostante l’esistenza di un rapporto di interdipendenza con gli altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è accolto uno dei motivi non siano tali da escludere che nel giudizio di rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate con gli altri motivi, venendo in tal caso a mancare l’estremo della superfluità dell’esame della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento (Sez. 2, Sentenza n. 748 del 21/03/1970, Rv. 346015 01).

Il che è quanto si verifica nel presente giudizio: infatti se il giudice di rinvio, correttamente applicando i criteri di valutazione dell’esimente del diritto di critica, dovesse comunque escludere per la seconda volta la suddetta causa di giustificazione, si riproporrebbe il tema del quantum debeatur. L’esame del terzo motivo, dunque, non è superfluo nella presente sede.

3.2. Prima di esaminare nel merito questo terzo motivo di ricorso, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione.

Il ricorrente infatti, pur prospettando formalmente un vizio di “violazione di legge”, nella sostanza lamenta una nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame del motivo.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 16-18 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’obbligo di adottare una motivazione intelligibile. Così riqualificata ex officio la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, essa risulta fondata.

3.3. La Corte d’appello ha liquidato in Euro 50.000 il danno non patrimoniale patito da (OMISSIS) con una motivazione articolata nei seguenti passaggi:

a) la prova del danno non patrimoniale può ricavarsi da presunzioni semplici;

b) nel caso di specie l’esistenza del danno poteva desumersi da quattro fatti noti:

b’) la gravità del contenuto dello scritto;

b”) “l’elevato grado di diffusione” di esso;

b”) la “capacità offensiva” dello scritto, in quanto proveniente da un dirigente amministrativo della procura;

b”) l’alta considerazione professionale e sociale di cui godeva la persona offesa;

c) i suddetti quattro elementi, dimostrativi dell’esistenza del danno, giustificavano una aestimatio del danno non patrimoniale, “in tutte le sue componenti”, di Euro 50.000.

3.4. La motivazione appena riassunta, concentrata in 19 righe (cfr. la sentenza impugnata, p. 16), non soddisfa quel “minimo costituzionale” al di sotto del quale, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, i provvedimenti giudiziari debbono ritenersi immotivati (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Non lo soddisfa nè per quanto concerne la prova del danno; nè per quanto concerne la liquidazione del danno.

Per quanto concerne il primo aspetto, corretta fu la premessa dalla quale la Corte d’appello prese le mosse: la prova del danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione può trarsi anche da presunzioni semplici. Il danno non patrimoniale è infatti per definizione immateriale, e della sofferenza da esso causata ben può dirsi che “intender no la può, chi no la prova”.

Altrettanto corretta in diritto fu l’affermazione che l’esistenza del danno non patrimoniale da lesione dell’onore può desumersi ex art. 2727 c.c. dalla gravità dell’offesa, dalla personalità dell’offeso, dalla qualità dell’offensore, e dalla diffusione dello scritto offensivo.

La sentenza impugnata tuttavia, dopo avere affermato in astratto la rilevanza di tali circostanze, tace del tutto sugli elementi dai quali abbia desunto l’esistenza di una di esse, e non certo la meno significativa: e cioè la ritenuta “elevata diffusione dello scritto”.

Su questo punto decisivo la sentenza non contiene alcun accertamento di fatto.

Solo a p. 2, nello “Svolgimento del processo”, si legge che – secondo la prospettazione attorea – lo scritto fu inviato al Procuratore Capo, ai due Aggiunti, e successivamente “diramata agli uffici amministrativi”. Ma a prescindere dal rilievo che tale passaggio della motivazione non è un accertamento di fatto, ma il riassunto delle allegazioni attoree, quel che rileva è che la Corte d’appello ha utilizzato ai fini del decidere un fatto (la diffusione dello scritto) ed un giudizio (il grado “elevato” di tale diffusione) senza spiegare da quale prova abbia tratto il primo, e con quale criterio abbia determinato il secondo.

3.5. Più grave è il vizio motivazionale concernente la stima del danno. La Corte d’appello ha stimato in Euro 50.000 il danno sofferto da (OMISSIS) così motivando: “alla luce di siffatti elementi (e cioè la gravità dell’offesa, il ruolo dell’offeso, il ruolo dello spessore, la diffusione dello scritto, n. d.e.) non può mettersi in dubbio che le espressioni gravemente denigratorie usate dall’ (OMISSIS) (…) abbiano determinato in capo all’appellante una altrettanto grave sofferenza morale e profondo disagio nell’ambito delle sue relazioni professionali e sociali per effetto del pregiudizio alla stima ed alla considerazione che in quei contesti nutrivano nei suoi confronti sia i colleghi che il personale amministrativo.

Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte ritiene equo riconoscere in favore dell’appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, la somma di Euro 50.000, già considerata all’attualità”.

La motivazione sulla stima del danno, dunque, è composta da due proposizioni.

La prima non si occupa della aestimatio del danno, ma solo della sua esistenza. In essa si afferma che la gravità dell’offesa costituiva prova della gravità della sofferenza.

Alla stima del danno è dedicata unicamente la seconda proposizione (p. 16, quarto capoverso, della sentenza impugnata), in cui la Corte d’appello si limita ad affermare che la somma di Euro 50.000 è stata determinata “tenuto conto di tutti questi elementi” (e cioè quelli già esposti supra, § 3.3).

3.6. Quella appena trascritta è una motivazione solo apparente.

Lo è sul piano della tecnica scrittoria; sul piano della logica formale e sul piano del diritto.

3.6.1. Sul piano della tecnica scrittoria, la Corte d’appello afferma di avere stimato in Euro 50.000 il danno sofferto dall’attore “tenuto conto di tutti gli elementi” in precedenza indicati.

Non spiega però nè quale “peso” abbia attribuito a ciascuno dei suddetti elementi (personalità dell’offeso e dell’offensore; diffusione dello scritto; gravità del suo contenuto); nè quale sia stata la “base” di partenza della valutazione; nè se e come abbia modulato questa base di partenza per tenere conto dei suddetti elementi.

3.6.2. Sul piano della logica formale la stima del danno non patrimoniale, soprattutto se da compiersi in via equitativa, impone che nella motivazione sia posta una premessa; ne sia tratta una conseguenza; e si giunga ad una conclusione.

La premessa è l’indicazione del parametro standard da porre a base del risarcimento. La conseguenza è confrontare questo parametro standard con le specificità del caso concreto. La conclusione è stabilire se quel parametro astratto sia equo, sovra – o sottodimensionato rispetto al caso concreto.

Affermare, per contro, che una certa somma di denaro si reputa equa a ristorare il danno non patrimoniale “tenuto conto degli elementi del caso concreto” costituisce affermazione illogica, perchè non consente di ripercorrere il ragionamento seguito dal giudicante.

La liquidazione del danno non patrimoniale deve sì avvenire in via equitativa, ma l’equità non è una damagès lottery. La circostanza che la legge consenta la “liquidazione equitativa” non ha affatto per corollario l’esonero dal giudice di merito dal dovere di spiegare, invece che di affermare. Equità, infatti, come già stabilito da questa Corte “non vuol dire arbitrio, perchè quest’ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Affermare allora che la liquidazione equitativa è insindacabile a condizione che risulti congruamente motivata equivale ad ammettere che dell’equità possa darsi una giustificazione razionale a posteriori” (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

3.6.3. Sul piano del diritto, infine, la sentenza impugnata deve ritenersi “immotivata” per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che essa nulla riferisce su tre caratteristiche essenziali del risarcimento del danno alla reputazione.

In particolare:

a) il danno non patrimoniale alla reputazione può essere permanente o transeunte, ma la sentenza impugnata tace su tale questione centrale;

b) la sentenza riferisce di avere liquidato il danno “in tutte le sue componenti”, senza precisare quali;

c) la sentenza non spiega quale sia stata la base di calcolo del pretium doloris.

La sentenza, dunque, non è rispettosa dei principi già affermati da questa Corte, secondo cui “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata – ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità – allorquando il giudice dia l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito; e che essa è invece censurabile (…) quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato” (ex multis, in particolare, per l’ampiezza della motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, § 3.2.2. dei “Motivi della decisione”).

3.7. La seconda ragione per cui la sentenza deve ritenersi “immotivata” nella parte in cui ha provveduto alla stima del danno è che essa non spiega per quali ragioni ha ritenuto che la somma di Euro 50.000 soddisfacesse, nel caso di specie, il principio di giustizia distributiva insito nella ratio dell’art. 1226 c.c..

Questo aspetto merita qualche parola in più.

3.7.1. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la liquidazione equitativa del danno, di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., è espressione di un bimillenario principio che ha due scopi concorrenti: integrare la legge e garantire la parità di trattamento.

La liquidazione equitativa è integrativa della legge perchè completa la norma giuridica nei casi da essa non previsti, consentendo la creazione di una regola ad boe. Sotto questo aspetto, essa è uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti nei casi dubbi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25912 del 19/11/2013).

La liquidazione equitativa del danno assolve tuttavia anche un ulteriore compito: garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l’equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.

Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l’idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione.

Così intesa, l’equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all’art. 3 Cost., perchè consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto “regola del caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”. Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l’equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata (così, diffusamente, Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

3.7.2. Ciò posto in diritto, rileva questa Corte che l’importo liquidato dalla Corte d’appello di Salerno nel caso di specie coincide con quello che il medesimo ufficio giudiziario, stando alle decisioni pubblicate nei repertori di giurisprudenza, liquiderebbe – ad esempio – nel caso di una lesione della salute corrispondente (per un persona dell’età dell’odierno controricorrente) ad una invalidità permanente del 20% circa (App. Salerno, sez. lav., 25/01/2018 n. 757; App. Salerno, sez. I, 29/12/2017, n. 1275; App. Salerno, sez. I, 21/12/2017 n. 1241; App. Salerno, sez. lav., 14/07/2017, n. 403).

Il che, beninteso, non è affatto inibito al giudice di merito: ma il rispetto della regola di parità di trattamento, insita nell’art. 1226 c.c., imporrebbe che ove il Giudicante si orienti in tal senso, esponga le ragioni per le quali ha ritenuto che il ricordo d’una offesa ricevuta possa provocare, nel danneggiato, una sofferenza incancellabile, e risarcibile in misura pari a quella patita da chi abbia perduto, e per sempre, un quinto della propria validità fisica.

3.8. La sentenza impugnata va dunque cassata anche sotto questo aspetto con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, la quale, ove dovesse tornare ad accogliere il gravame, nella liquidazione del danno applicherà i seguenti principi di diritto:

“(A) non soddisfa l’obbligo di motivazione il giudice che, dovendo liquidare un danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione, si limiti ad elencare alcune circostanze di fatto genericamente indicate personalità della vittima e dell’offensore, gravità dell’offesa, diffusione dello scritto offensivo), per poi concludere che “tenuto conto” di esse, “si stima equo” liquidare il danno in una determinata cifra di denaro”.

“(B) Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale l’obbligo della motivazione, di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto se vengano indicati almeno il parametro standard posto a base della liquidazione, e la presenza o l’assenza di circostanze che ne giustifichino l’adattamento al caso concreto”.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.