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Cassazione Civile 38225/2021 – Accollo semplice o interno – Distinzione dall’accollo esterno ex art. 1273 cc

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Ordinanza 38225/2021

 

Accollo semplice o interno – Distinzione dall’accollo esterno ex art. 1273 cc

In tema modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell’accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-12-2021, n. 38225   (CED Cassazione 2021)

Art. 1273 cc (Accollo) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che (OMISSIS) aveva proposto avverso la pronuncia con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda con la quale lo stesso aveva chiesto la condanna, in solido, di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in suo favore, della somma di Lire 63.112.478, quale residuo del maggior credito vantato dallo stesso nei confronti della (OMISSIS) a r.l. in conseguenza del contratto d’appalto stipulato in data 9/8/1990.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che i convenuti, pur a fronte dell’accollo contenuto nell’art. 9 dell’atto pubblico stipulato in data 7/7/1995, non sono tenuti a rispondere del debito della società. Dall’esame dell’atto, in effetti, e, segnatamente, dalla clausola con la quale ogni socio ha dichiarato di assumere gli oneri e gli obblighi anche di natura fiscale gravanti sulla cooperativa a qualsiasi titolo, in dipendenza della realizzazione degli alloggi sociali, risulta chiaramente che tale accordo riguarda unicamente i singoli soci e la cooperativa e non anche l’appellante, il quale, pertanto, risulta estraneo all’accordo. L’accollo previsto da tale accordo, quindi, ha osservato la corte, integra la fattispecie dell’accollo interno, nel quale, cioè, i soci accollanti sono obbligati a tenere indenne la cooperativa accollata dal peso economico delle sue obbligazioni senza incidere sull’obbligazione originaria tra l’accollata e il creditore accollatario.

(OMISSIS), con ricorso notificato il 18/11/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che i soci della cooperativa si fossero accollati, con la clausola prevista dall’art. 9 dell’atto pubblico stipulato in data 7/7/1995, il debito della società nei confronti dell’appellante, senza, tuttavia, considerare che, con la predetta clausola, i soci della cooperativa avevano espressamente dichiarato di assumere tutti gli obblighi che dovessero gravare sulla predetta società in dipendenza della realizzazione degli alloggi sociali, compreso, quindi, il debito verso (OMISSIS).

1.2. Tale accollo, infatti, ha osservato il ricorrente, non può che essere, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello, un accollo esterno che, a norma dell’art. 1273 c.c., spiega i suoi effetti anche nei confronti del terzo accollatario, il cui intervento, al fine di consentire all’accordo di esplicare effetti nei suoi confronti, non è necessario. L’adesione del creditore, infatti, come nel contratto a favore del terzo, ha la sola funzione di rendere irrevocabile la stipulazione in suo favore, fermo restando l’efficacia della convenzione, intercorsa tra accollante ed accollatario, nei suoi confronti.

1.3. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, mentre nell’accollo interno l’accollante assume solo il peso economico del debito altrui, obbligandosi a rimborsare il debitore una volta che questi ha eseguito il pagamento al creditore, nell’accollo esterno l’accollante assume non già l’effetto economico bensì l’obbligazione dell’accollato, com’è accaduto nel caso in esame, dove i soci, a norma dell’art. 9 dell’atto pubblico di assegnazione degli alloggi, si sono assunti tutti gli oneri e gli obblighi che dovessero gravare a qualsiasi titolo sulla cooperativa in dipendenza della realizzazione degli alloggi sociali, dei quali, pertanto, sono tenuti a rispondere direttamente nei confronti del creditore appellante.

2.2. Il motivo è infondato. La figura dell’accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento d’interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n. 14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicchè il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. n. 4383 del 2014; Cass. n. 1180 del 1982; Cass. n. 6936 del 1996; Cass. n. 8044 del 1997; Cass. n. 4604 del 2000). L’accollo a efficacia esterna, invece, che l’art. 1273 c.c., configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l’accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l’adempimento nei confronti, oltre che dell’accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell’accollante. L’adesione all’accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un’obbligazione dell’accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l’accollante e il debitore accollato.

2.3. Nell’ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall’art. 1273 c.c., l’accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell’originaria obbligazione, determinando l’assunzione del debito da parte dell’accollante in senso puramente economico, sicchè si traduce nell’assunzione di un’obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l’assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. Con l’accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l’adempimento dell’obbligazione. L’accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell’obbligo, risponde dell’inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all’accordo.

2.4. Nè, in tale figura di accollo, può rilevare l’adesione del creditore, dichiarata con l’azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può avere l’effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l’accollo modificativo dell’originaria obbligazione e determinando esso l’assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell’assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l’assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui e, quindi, il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito, non realizzandosi nel caso in esame la funzione di rendere il terzo estraneo alla stipulazione (cioè il creditore) destinatario di un diritto soggettivo nei confronti dell’accollante.

2.5. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha escluso che i convenuti rispondessero dei debiti della cooperativa della quale sono stati soci nonostante l’accollo pattuito con quest’ultima relativamente ai debiti assunti a qualunque titolo dalla società per la realizzazione degli alloggi sociali, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente. La corte d’appello, infatti, con apprezzamento rimasto del tutto incensurato per violazione delle norme previste dagli artt. 1362 c.c. e segg., ovvero per omesso esame di fatto decisivo la cui risultanza emerga dalla sentenza o dagli atti di causa, ha accertato che la clausola contenuta nell’art. 9 dell’atto pubblico del 7/7/1995, non contiene alcuna previsione dalla quale poter inferire l’attribuzione ai singoli creditori della cooperativa, a partire dal ricorrente, del diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni della società, ivi previste, direttamente dai soci accollanti.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021.