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Cassazione Civile 38368/2021 – Regolamento di competenza sull’esecuzione

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Ordinanza 38368/2021

Regolamento di competenza sull’esecuzione

Il controllo della competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata).

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38368   (CED Cassazione 2021)

Art. 617 cpc (Opposizione agli atti esecutivi) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato, in danno dell’Agenzia delle Entrate (OMISSIS), le somme disponibili presso l’istituto tesoriere (OMISSIS) S.p.A., promuovendo l’esecuzione dapprima davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Treviso e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio di quest’ultimo, davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 28 maggio 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 7 maggio 2021).

è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..

Il creditore procedente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso, in relazione ad un processo esecutivo promosso nelle forme dell’espropriazione forzata di crediti presso terzi, il creditore procedente ha proseguito l’esecuzione davanti al Tribunale di Lecce.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che, dovendosi qualificare l’ente debitore come pubblica amministrazione, sussisterebbe la competenza per territorio del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma, in ragione della sede principale dello stesso (ovvero, in via alternativa ed eventuale, di quello da individuarsi in ragione dell’esistenza di una sede secondaria dell’istituto tesoriere con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, da verificare però in primo luogo con riguardo al circondario dell’ufficio giudiziario originariamente adito).

2. è pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza di ufficio.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che l’ordinanza con cui è stato richiesto il regolamento di competenza non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., cioè il rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, mentre non è possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., nè, per il giudice dell’esecuzione, sollevare di ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Così come avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (cfr. tre le tante: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011, Rv. 619500 – 01), così è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi (così Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014, Rv. 632562 – 01).

Come è stato ulteriormente precisato (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 – 01), in realtà, la competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26 c.p.c., ed ora dell’art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto della stessa opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata.

3. La richiesta di regolamento di competenza avanzata di ufficio dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce va, in definitiva, dichiarata inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto di ufficio dal Tribunale di Lecce;

– nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020.