Ordinanza 38370/2021
Liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi – Determinazione del valore della causa
Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (nella specie la S.C., trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., ha ritenuto di non dover tenere conto dell’importo della condanna contenuta nel titolo esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38370 (CED Cassazione 2021)
Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza
Art. 617 cpc (Opposizione agli atti esecutivi) – Giurisprudenza
Art. 17 cpc (Valore delle cause relative all’esecuzione forzata) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un processo esecutivo promosso dalla Società Agricola (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile (in quanto tardivo) l’appello proposto, in via principale, dalla (OMISSIS) S.r.l., nonchè inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, quello proposto in via incidentale dalla Società Agricola (OMISSIS) S.r.l. e condannando l’appellante principale al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 18.207,00 (oltre accessori), nonchè al pagamento di una somma di pari importo, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la Società Agricola (OMISSIS) S.r.l..
è stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
è stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 cpc sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3 del cpc».
La società ricorrente impugna la decisione della corte di appello esclusivamente con riguardo ai capi relativi alla regolamentazione delle spese di lite ed alla sua condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Fa presente che, ai fini della liquidazione delle spese del secondo grado del giudizio, nonchè della condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, (che risulta espressamente commisurata all’importo liquidato a titolo di spese processuali), la corte territoriale ha esplicitamente dichiarato di avere applicato lo scaglione di valore compreso tra Euro 520.000,00 ed Euro 1.000.000,00, mentre il valore della controversia era in realtà compreso nello scaglione tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00, come del resto correttamente dichiarato da essa stessa appellante ai fini del contributo unificato.
Infatti, l’esecuzione aveva avuto luogo sulla base di atto di precetto per Euro 69.723,23, lo stesso conseguente pignoramento (nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi) era stato effettuato fino a concorrenza di Euro 104.584,86, le dichiarazioni di quantità erano state rese in senso positivo per un ammontare complessivo di Euro 169.821,29, l’assegnazione aveva avuto luogo per un importo totale di Euro 100.319,33 (somma comprensiva della sorta precettata e dei relativi accessori e spese) e tale ultimo importo era stato chiesto in restituzione nelle conclusioni dell’atto di appello, poi dichiarato inammissibile.
Il ricorso deve ritenersi ammissibile, contenendo una idonea esposizione dei fatti di causa rilevanti, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed essendo inoltre adeguatamente indicate sia le ragioni poste a fondamento delle censure formulate che le disposizioni di legge che si assumono violate, in modo sufficientemente specifico, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
Esso è manifestamente fondato.
In base all’indirizzo di questa Corte, cui si intende dare continuità, “ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014, Rv. 629943 – 01).
Nella specie, dunque, trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto tenersi conto degli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione che, stante l’importo per cui aveva avuto luogo il pignoramento e, soprattutto, quello della relativa assegnazione, non poteva essere di certo essere superiore ad Euro 520.000,00, rientrando invece – come correttamente sostenuto dalla società ricorrente – nello scaglione di valore compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 (è appena il caso di osservare che non possono assumere alcun rilievo sul punto le considerazioni della controricorrente – svolte peraltro esclusivamente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, quindi tardivamente – in ordine ad ulteriori eventuali conseguenze dell’accoglimento del presente ricorso in relazione ad altre controversie pendenti tra le medesime parti, considerazioni di cui, peraltro, non si dà neanche conto se ed in quali esatti termini fossero effettivamente state avanzate nel corso del presente giudizio).
La corte di appello ha invece applicato lo scaglione di valore compreso tra Euro 520.000,00 e Euro 1.000.00,00, corrispondente all’importo della condanna contenuta nel titolo esecutivo posto in esecuzione, in tal modo discostandosi dai principi di diritto sopra richiamati.
Non ha rilievo (diversamente da quanto pretende la società controricorrente) la circostanza che di fatto l’importo liquidato non superi i massimi dello scaglione di valore effettivamente applicabile, dal momento che la liquidazione è stata espressamente contenuta dal giudice di secondo grado in misura inferiore ai massimi di tariffa (avendo la corte ritenuto adeguati i valori medi di tariffa per le voci relative allo studio della controversia e alla fase introduttiva e i valori minimi per quelle relative alla fase istruttoria e alla fase decisionale), ma considerando uno scaglione di valore certamente erroneo, in quanto individuato in base ad una non corretta applicazione delle disposizioni di legge sul valore della causa ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata; altrettanto è a dirsi, di conseguenza, per la condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, che la corte ha espressamente inteso commisurare all’importo delle spese di lite e alla quale, dunque, non puo’ non estendersi il medesimo vizio che inficia la liquidazione di queste ultime.
La decisione impugnata va pertanto cassata, in relazione al capo riguardante le spese del giudizio di secondo grado nonchè in relazione a quello della condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinchè proceda a liquidare nuovamente tali spese e a determinare l’importo della relativa condanna accessoria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., applicando il corretto scaglione di valore, sulla base dei principi di diritto piu’ sopra richiamati.
2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa in relazione la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020.