Ordinanza 39082/2021
Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della notizia assume diversa connotazione a seconda che l’art. riporti il contenuto di atti giudiziari ovvero riferisca indiscrezioni tratte da indagini in corso, dal momento che, nel primo caso, è necessario che venga fedelmente riportato il contenuto della fonte, mentre nel secondo è sufficiente che le dette indiscrezioni effettivamente vi siano, indipendentemente dal loro grado di aderenza agli atti di indagine presupposti.
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-12-2021, n. 39082
Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza
RITENUTO CHE:
1. – Il (OMISSIS) su “(OMISSIS)” è apparso un art. a firma di (OMISSIS) con cui venivano attribuite al Gen. (OMISSIS) condotte di reato, in concorso con il costruttore (OMISSIS): si sosteneva dell’interessamento dell’ufficiale per far ottenere un appalto (lavori per la sede dei Servizi) al costruttore, che in cambio avrebbe assunto, o lo aveva già fatto, la figlia del (OMISSIS). Inoltre, si attribuiva al Generale della Guardia di Finanza di avere offerto al gruppo di (OMISSIS) notizie circa accertamenti fiscali e indagini in corso.
2. – (OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti dell’autore dell’art., del direttore e della società editrice, ritenendo diffamatoria la notizia, oltre che pubblicata al di fuori dei presupposti del diritto di cronaca.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno però accertato che il giornalista ha riportato ciò che da fonti, verosimili, risultava in quel momento, e dunque a prescindere da quanto emerso successivamente. Hanno dunque rigettato la domanda.
3. – Ricorre (OMISSIS) con due motivi. Si sono costituiti gli intimati ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
5. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., per difetto di motivazione e travisamento della prova.
La tesi di fondo è che la Corte di Appello non ha dato alcun conto del fatto, allegato dalla Difesa, per cui nella fonte (indiscrezioni da indagine giudiziaria e fonti di intelligence) non si esponevano i fatti per come invece il giornalista li ha riportati, ed in particolare, mentre la sentenza riferisce di un “interessamento” del Generale per far ottenere l’appalto, il giornalista aveva invece prospettato una vera e propria “decisione” in tal senso: i giudici, in sostanza, avrebbero posto a base della decisione un fatto (il mero interessamento dell’ufficiale) diverso da quello invece riportato dal giornalista (che avrebbe riferito del più grave ed effettivo intervento).
Le stesse fonti, poi, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, in quanto costituite da mere indiscrezioni e da non precisate fonti di intelligence, quando invece la fonte deve essere certa o verosimile.
Altro fatto che i giudici di merito avrebbero distorto rispetto a quanto narrato nell’art. starebbe nella circostanza che essi alludono a “richieste” del Generale per assunzione della figlia – in cambio dell’appalto o dell’interessamento -, mentre nell’art. la ragazza si dà per assunta.
5.1. – Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che, in tempo successivo a quell’art., lo stesso giornale ne ha pubblicato un altro di segno diverso, con il quale ha escluso il coinvolgimento del Generale nella vicenda, ma senza smentire l’art. precedente e qui oggetto di causa.
Allo stesso modo i giudici avrebbero trascurato una relazione dei Ros, in cui non si dà per certa, ma solo per probabile l’assunzione della figlia, ed avrebbero ritenuto come verosimile il contenuto dell’incontro tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), in cui si sarebbe fatta propalazione di notizie riservate, che invece risultava smentito dalle intercettazioni in atti.
6. – I due motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili.
7. – Intanto, essi non colgono la ratio della decisione impugnata, che non è nel senso di riconoscere che il giornalista ha riportato fedelmente le fonti cui ha attinto, e dunque ha esercitato il diritto di cronaca, divulgando notizie non travisate.
La Corte di Appello chiaramente osserva che il giornale ha riportato i fatti “non come fatti acquisiti, bensì alla stregua di ipotesi investigative desunte dalle indagini in corso”.
V’è una certa differenza: altro è dire che il giornalista ha riferito le condotte del ricorrente esattamente risultanti da atti di indagine, riportandole fedelmente, altro è dire che il giornalista si è limitato a dire che quei fatti risultano da indiscrezioni su ipotesi investigative.
Nel primo caso il criterio della verità del fatto riportato è diverso che nel secondo: nel primo caso sarà vera la notizia se riporta fedelmente il contenuto della fonte (dell’atto di indagine), nel secondo sarà vera se effettivamente vi sono in giro indiscrezioni tratte da indagini in corso. Atti diversi che esigono diversi criteri di verità, ed il ricorrente tratta gli uni come se fossero gli altri, tenta di smentire quella che è riferita come indiscrezione, come se fosse invece il resoconto di atti di indagine.
Più precisamente nel caso in cui l’art. riporti il contenuto di un atto giudiziario (o di più atti) è vero se corrisponde a quel contenuto (Cass. n. 12264/2014), ma nel caso in cui riferisca di indiscrezioni tratte da indagini in corso, è vero – ma può bastare qui la verosimiglianza – se quelle indiscrezioni vi sono effettiva mente.
Il che sarebbe sufficiente a ritenere inammissibili i motivi.
Inoltre, il ricorrente assume a sostegno dei suoi motivi altri due vizi: la circostanza che successivamente, in parte, i fatti sarebbero stati narrati diversamente dallo stesso giornale; la circostanza che la sentenza riporta alcuni fatti (interessamento, anzichè decisione circa l’appalto, richiesta di assunzione della figlia, anzichè il fatto che fosse già assunta), che invece nell’art. sono riportati diversamente, ed avrebbero invero rilievo diverso: ossia i fatti riportati dall’art. (l’ufficiale che decide lui l’appalto, anzichè interessarsene, la circostanza che la figlia sia stata assunta anzichè esservi una semplice richiesta di assunzione) non sarebbero come la sentenza li ha intesi.
Questa censura è però infondata per la sua irrilevanza.
Va ricordato infatti che “in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell’art., la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l’offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto “vero” in maniera da renderne offensiva l’attribuzione a taluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo “falso” e, oltre che tale, diffamatorio”. (Cass. n. 7757/2020; Cass. n. 12903/2020)
E dunque, quale che delle due versioni sia vera (interessamento, o decisione diretta sull’appalto; figlia già assunta, anzichè ancora no, ma con richiesta di assunzione) non muta in peggio o in meglio il significato del fatto.
Inoltre, nessun rilievo può essere dato all’art. successivo, di cui peraltro non è in ricorso riportato il contenuto, in quanto al fine di valutare la verosimiglianza della notizia va fatto riferimento al momento in cui la notizia è stata divulgata, senza che abbiano rilievo gli elementi successivi (Cass. n. 12013/2017; Cass. n. 25420/2017).
8. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 7000,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma 3 novembre 2021