Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 39376/2021 – Risarcimento del danno extracontrattuale – Interessi compensativi o risarcitori – Decorrenza

Richiedi un preventivo

Ordinanza 39376/2021

 

Risarcimento del danno extracontrattuale – Interessi compensativi o risarcitori – Decorrenza

Gli interessi “compensativi” (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal momento del fatto illecito – e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all’equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d’ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-12-2021, n. 39376   (CED Cassazione 2021)

Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

Art. 1282 cc (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1.1. Ge. Mo. ed Ed. Mo., con atto di citazione notificato il 2/3/2005, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, il Condominio del fabbricato di vicoletto (OMISSIS) n. 2 di Napoli deducendo che dal terrazzo di copertura/lastrico solare dell’edificio condominiale, sul quale insisteva una piccola e fatiscente costruzione della quale ignoravano il proprietario, provenivano copiose infiltrazioni all’interno delle unità immobiliari poste al terzo piano del medesimo edificio, di cui erano rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario, e che avevano, di conseguenza, subito ingenti danni patrimoniali, dei quali chiedevano il risarcimento, oltre alla condanna all’esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione delle relative cause.

1.2. Il Condominio convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il confinante Condominio di via (OMISSIS) n. 7 di Napoli, al quale riferiva la proprietà della costruzione esistente sul lastrico solare e la responsabilità delle infiltrazioni.

1.3. Il Condominio di via (OMISSIS) n. 7 si è, a sua volta, costituito in giudizio eccependo l’infondatezza degli assunti degli attori e del Condominio chiamante.

1.4. Nel corso del procedimento di attuazione del provvedimento cautelare, richiesto dagli attori con ricorso per danno temuto del 10/11/2005 e concesso dal tribunale con ordinanza del 10/3/2006, è volontariamente intervenuto in giudizio Pa. D.Ca., “dichiarandosi proprietario esclusivo della terrazza a livello e del solaio interpiano oggetto degli interventi” disposti con la predetta ordinanza.

2. Il tribunale, con sentenza del 25/5/2010, richiamata la disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha dichiarato tanto i Condomini dei fabbricati di vicoletto (OMISSIS) n. 2 e di via (OMISSIS) n. 7, quanto Pa. D.Ca., responsabili dei danni riportati nell’appartamento di Ge. Mo. e Ed. Mo., anch’essi responsabili dei danni patiti, e, per l’effetto, in ragione del diverso grado di responsabilità nonché dei diversi diritti ad essi spettanti, li ha condannati nei confronti degli attori al relativo risarcimento (e precisamente: il Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) 2 a pagare la somma di € 21.205,88; il Condominio di via (OMISSIS) 7 a pagare la somma di € 8.434,88, Pa. D.Ca. a pagare la somma di € 23.533,45, oltre interessi), e, rigettata ogni altra domanda, ha ordinato l’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del parapetto a terrazzo, ripartendo tra tutte le parti in lite i relativi costi, al pari di quelli per i lavori di ripristino degli appartamenti.

3.1. Ge. Mo. ed Ed. Mo., con atto di citazione notificato 1’11/10/2010, hanno proposto appello avverso l’indicata sentenza.

3.2. Pa. D.Ca. si è costituito in giudizio ed ha resistito al gravame. 3.3. Lo stesso ha fatto il Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) n. 2.

3.4. Il Condominio del fabbricato di via (OMISSIS) n. 7 ha proposto appello incidentale.

3.5. Pa. D.Ca., nel frattempo, con atto di citazione notificato il 12/10/2010, ha proposto a sua volta appello avverso la sentenza del tribunale.

3.6. Ge. Mo. ed Ed. Mo., costituendosi nel relativo giudizio, hanno proposto appello incidentale condizionato.

4.1. Riuniti i giudizi, poi interrotti e riassunti, la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, accolto l’appello principale di Ge. Mo. ed Ed. Mo., dichiarando che il costo dei lavori di rispristino degli appartamenti degli attori dovesse essere ripartito solo tra i due Condomini, ed, in secondo luogo, ha accolto l’appello (dichiarato incidentale) di Pa. D.Ca., dichiarando che lo stesso non era tenuto a pagare nulla agli attori in dipendenza dei fatti di causa, condannando, infine, il Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) n. 2 e il Condominio del fabbricato di via (OMISSIS) n. 7, a pagare, in solido, agli attori l’ulteriore somma di € 25.298,46, nonché a rimborsare, nella misura di due terzi il primo e di un terzo il secondo, le spese di entrambi i gradi di giudizio tanto agli appella(n)ti Mo., per quote uguali tra loro, quanto al D.Ca. nei limiti della metà.

4.2. La corte d’appello, in particolare, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva “semplicisticamente” assunto che dalla consulenza tecnica d’ufficio era emersa che più sono le cause dello stato di fatiscenza dell’immobile di proprietà dei Mo., cui tutti, “attori compresi”, con la loro inerzia avevano contribuito seppur in diverse proporzioni, e che, all’esito dei chiarimenti richiesti al consulente, aveva distribuito a carico delle parti in lite i costi delle opere eseguite in corso di causa, compresi gli oneri di direzioni dei lavori, e di quelli necessari per la sistemazione dei cespiti degli attori, ha ritenuto che tale motivazione, risolvendosi nell’adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, poteva tuttavia ritenersi sufficiente ad escludere il lamentato vizio di nullità, “ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l’indicazione, come fonte del proprio convincimento, delle relazioni di consulenza, anche perché le valutazioni contenute nel primo elaborato peritale sono state oggetto di esame critico e precisate e corrette dall’ausiliario in una successiva consulenza tecnica d’ufficio”.

4.3. La corte, in particolare, ha, innanzitutto, ritenuto fondato il primo motivo d’appello principale, con il quale gli attori si erano doluti della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale li aveva implicitamente ritenuti corresponsabili dello stato fatiscente del solaio. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che le cause delle infiltrazioni d’acqua all’interno delle unità immobiliari dei Mo. erano da addebitarsi “ad un evidente stato di mancanza di manutenzione e della copertura insistente sugli appartenenti A e B e del lastrico costituente la copertura del corpo di fabbrica insistente sull’immobile A” e che il tutto era aggravato dall’assenza di pavimentazione interna, di infissi alle finestre e di intonaci alle pareti della “costruzione del D.Ca.”, con insufficiente protezione dalle acque meteoriche, infiltratesi dall’esterno e discese verso i sottostanti immobili, ha rilevato come la sentenza appellata non avesse indicato le azioni o le omissioni imputabili ai Mo. che abbiano contribuito alla produzione dei danni all’interno degli appartamenti oggetto dei loro diritti reali, “giammai allegate dai convenuti e neppure ricavabili dalle relazioni dell’ausiliare del primo Giudice o comunque dagli atti di causa”, ed ha, quindi, ritenuto ingiustificata l’imposizione, a carico degli attori, della somma di € 1.238,18, come quota dei lavori di ripristino dei loro appartamenti.

4.4. La corte d’appello, inoltre, ha esaminato l’appello (qualificato come incidentale) proposto da Pa. D.Ca.: e l’ha ritenuto fondato sul rilievo che lo stesso (“intervenuto volontariamente … nella fase di attuazione del provvedimento rese a definizione del procedimento di denuncia di danno temuto … per far valere i suoi diritti quale proprietario esclusivo della costruzione che avrebbe dovuto essere interessata dai lavori ordinati dal Giudice istruttore col provvedimento dell’8/10 marzo 2006”) era stato condannato dal tribunale “benché nei suoi confronti nessuna delle parti in causa avesse proposto qualsivoglia domanda”: né gli attori, che avevano proposto la domanda di condanna nei confronti del Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) n. 2, estesa poi unicamente nei confronti del Condominio del fabbricato di via (OMISSIS) n. 7, né, tantomeno, i due Condomini. La corte, quindi, ha condannato gli attori alla restituzione, in solido, della somma (di € 38.500,00) che il D.Ca. aveva corrisposto agli stessi, oltre interessi al tasso legale.

4.5. Peraltro, ha aggiunto la corte, “poiché la misura del danno patito dagli attori che il primo Giudice ha (ingiustamente) posto a carico del D.Ca. ammonta ad € 23.533,45 – importo che, attualizzato al momento della presente decisione ascende ad C 25.298,46 e che ai danneggiati va comunque rimborsato da coloro cui è imputata la relativa responsabilità”, dev’essere accolto l’appello incidentale proposto dai Mo. e i due Condomini condannati, per l’effetto, al pagamento, in solido, della predetta somma.

4.6. In definitiva, la corte d’appello, in accoglimento dell’appello dei Mo. e del D.Ca., ha riformato la sentenza impugnata: – dichiarando che il costo dei lavori di rispristino degli appartamenti degli attori dovesse essere ripartito solo tra i due Condomini; – dichiarando che il D.Ca. non era tenuto a pagare nulla agli attori in dipendenza dei fatti di causa; – condannando gli attori alla restituzione, in solido, della somma di € 38.500,00 che il D.Ca. aveva corrisposto agli stessi, oltre interessi al tasso legale; – condannando, infine, il Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) n. 2 e il Condominio del fabbricato di via (OMISSIS) n. 7, a pagare, in solido, agli attori l’ulteriore somma di € 25.298,46.

4.7. La corte, infine, ha ritenuto che, all’esito della riforma della sentenza di primo grado, le spese di causa, comprese quelle relative alle consulenze tecniche d’ufficio, dovessero essere poste per intero a carico dei due Condomini in ragione della loro soccombenza e proporzionalmente alla quota di responsabilità di ciascuno di essi nella causazione dei fenomeni d’infiltrazione, e cioè due terzi a carico del Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) n. 2 ed un terzo a carico del Condominio del fabbricato di via (OMISSIS) n. 7, ed ha provveduto alla loro liquidazione (tanto in favore dei Mo., quanto, ma solo per la metà, in favore del D.Ca.) in forza del d.m. n. 55 del 2014 avendo dichiaratamente riguardo al valore della controversia, al numero delle parti, alla natura e alla complessità delle questioni trattate e all’esistenza di una fase cautelare con la relativa attuazione.

5.1. Il Condominio del fabbricato del vicoletto (OMISSIS) n. 2, con ricorso notificato il 5/9/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

5.2. Pa. D.Ca. ha resistito con controricorso notificato in data 1/10/2016.

5.3. Ge. Mo. ed Ed. Mo. hanno resistito con controricorso notificato il 12/10/2016 con il quale hanno proposto, per un motivo, ricorso incidentale e depositato memoria.

5.4. Il Condominio del fabbricato di via (OMISSIS) n. 7 è rimasto intimato.

5.5. Con comparsa depositata in data 12/7/2021, si è costituita l’Avvocato Barbara Ferretti in sostituzione dell’Avvocato Claudia Piccolino, deceduta il 9/12/2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.1. Con il primo motivo, il Condominio ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 832, 1123, 1125 e 1126 c.c., dell’art. 1173 c.c. e degli artt. 105, 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata, innanzitutto, nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio era idonea ad essere posta dal giudice di prime cure alla base della decisione assunta, ha, poi, senza che sia dato comprendere per quali ragioni, riformato la sentenza appellata lì dove il tribunale proprio facendo riferimento alle risultanze della consulenza in ordine allo stato degli immobili in contesa aveva provveduto all’accertamento delle responsabilità nella produzione dei danni, alla loro quantificazione ed al riparto degli stessi, in base alle norme del codice civile, tra i vari proprietari, compresi gli attori e il D.Ca..

6.2. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito il ricorrente, con argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerle come giustificazioni del decisum, non ha correttamente applicato le norme previste dagli artt.832, 1123, 1125 e 1126 c.c., avendo escluso che, pur riguardando il thema decidendum i danni ad immobili in parte del condominio ed in parte di proprietà esclusiva derivanti dalla cattiva manutenzione e conservazione degli stessi, gli attori fossero tenuti ai precisi e specifici obblighi imposti dalla legge a loro carico quali titolari esclusivi del diritto reale e come condomini, dovendo, piuttosto, ripartire, al fine delle attività di ripristino e di bonifica dei singoli beni nonché di stima degli ulteriori interventi a farsi, i necessari e complessivi oneri tra i vari proprietari, compresi gli attori.

6.3. La corte d’appello, infine, ha aggiunto il Condominio ricorrente, ha erroneamente accolto l’appello incidentale proposto dal D.Ca. sul rilievo che il tribunale lo aveva condannato pur in mancanza di una specifica domanda nei suoi confronti, senza, tuttavia, considerare, in violazione delle norme previste dagli artt. 832, 1123, 1125 e 1126 c.c., nonché degli artt. 105, 112 e 113 c.p.c., che, in ragione del cattivo stato in cui versava l’immobile di sua proprietà, l’interventore era chiamato a rispondere direttamente in forza della legge e che, pertanto, nessuna specifica ed espressa domanda era necessaria nei suoi confronti.

7.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

7.2. La corte d’appello, come visto, ha ritenuto fondato il motivo con il quale gli attori si erano doluti della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale li aveva implicitamente ritenuti corresponsabili dello stato fatiscente del solaio ed aveva imposto agli stessi la somma di € 1.238,18 quale quota dei lavori di ripristino dei loro appartamenti, sul rilievo, illustrato con motivazione nient’affatto apparente o contraddittoria e rimasto in fatto incensurato per omesso esame di circostanze decisive, che la sentenza del tribunale non aveva indicato le azioni o le omissioni imputabili agli attori che avessero contribuito alla produzione dei danni all’interno degli appartamenti oggetto dei loro diritti reali, peraltro “giammai allegate dai convenuti” e, comunque, “neppure ricavabili dalle relazioni dell’ausiliare del primo Giudice o comunque dagli atti di causa”.

7.3. Questa Corte, tuttavia, ha di recente ribadito il diverso principio per cui l’accertamento della responsabilità risarcitoria del Condominio per i danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini non esclude che lo stesso condomino danneggiato rimanga, a sua volta, gravato pro quota, nei confronti del Condominio, dell’obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile (Cass. n. 18187 del 2021; Cass. n. 6849 del 2001; Cass. n. 23308 del 2007). Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione (anche) delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, in effetti, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del Condominio: ma non è, per questo, esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio o nella utilità di quelle, e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire, a propria L,2 volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni nonché alla rifusione dei danni cagionati.

7.4. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che gli attori non erano tenuti al pagamento della quota dei lavori di ripristino dei loro appartamenti sul mero rilievo che non erano emerse “dalle relazioni dell’ausiliare … o comunque dagli atti di causa” le azioni o le omissioni, ad essi imputabili, che avessero contribuito alla produzione di tali danni, non si è, evidentemente, attenuta al principio esposto.

7.5. La residua censura è, invece, infondata. Rileva la Corte che, in effetti, se è vero che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass. SU n. 9449 del 2016, la quale ha anche evidenziato come “il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”), è anche vero, tuttavia, che tali responsabilità, tanto in capo al Condominio (ed ai singoli condomini cui il lastrico o la terrazza serva da copertura, “sia pure – come chiarito da Cass. SU n. 9449 del 2016 – nei limiti della quota imputabile al condominio”), quanto nei confronti del proprietario esclusivo del lastrico (o della Iré terrazza a livello), aventi natura solidale, presuppongono, evidentemente, a prescindere dal titolo giuridico delle stesse, ed al pari di quella che grava sul terzo estraneo che abbia concorso al relative danno (art. 2055, comma 1°, c.c.), una domanda in tal senso da parte del danneggiato (art. 99 c.p.c.) ovvero di chi, tenuto a tale risarcimento, abbia agito in regresso, per la parte corrispondente, nei suoi confronti (art. 2055, comma 2°, c.c.).

8.1. Con il secondo motivo, il Condominio ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha posto a carico dei soli Condomini appellati l’intero carico delle spese dei due gradi di giudizio.

8.2. Il motivo è assorbito.

9. Con l’unico motivo di ricorso incidentale che hanno articolato, Ge. Mo. ed Ed. Mo., lamentando l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver accolto l’appello principale del D.Ca., ha provveduto, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato proposto dagli stessi, a condannare i due Condomini a pagare in loro favore, quale danno patito dagli attori, soltanto la somma di C. 25.298,46, pari all’importo liquidato a carico del D.Ca. in primo grado per l’esecuzione ai solai (€ 23.533,46), maggiorato della rivalutazione dalla data della pronuncia del tribunale il 17/10/2010 fino al deposito della sentenza di secondo grado, omettendo, tuttavia, di condannare i due Condomini all’integrale risarcimento dei danni subiti dagli stessi, comprensivi, cioè, tanto degli interessi legali, quanto delle quote dei lavori di ripristino degli appartamenti e di impermeabilizzazione della copertura che il tribunale aveva posto a carico dello stesso De Cannpora (C. 3.718,87) e degli attori (C. 1.238,18).

10.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono: e, per il resto, assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

10.2. Gli interessi “compensativi” (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2°, n. 1, c.c.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione (Cass. n. 5008 del 2005, Cass. n. 8298 del 2011), in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all’equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (Cass. n. 2330 del 2014, in motiv.; Cass. n. 17155 del 2012).

10.3. In tali ipotesi, peraltro poiché gli interessi sono una componente del diritto principale (come nel caso del credito per risarcimento del danno extracontrattuale) azionato dall’attore che, al pari di quest’ultimo, origina dal medesimo fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda per gli interessi (Cass. n. 1087 del 2007, per cui gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice). Ne deriva, da un lato, che il giudice procede alla liquidazione degli interessi in via ufficiosa, anche con riferimento al periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, dovendo, in mancanza di tale istanza, essere disposto anche d’ufficio (Cass. n. 18092 del 2005) e, dall’altro lato, che, in caso di omessa liquidazione degli interessi, il giudicato (ma solo il giudicato) sulla pretesa risarcitoria preclude la possibilità (non solo di una sua diversa quantificazione, ma anche) di una successiva domanda relativa agli interessi.

10.4. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che “poiché la misura del danno patito dagli attori che il primo Giudice ha (ingiustamente) posto a carico del D.Ca. ammonta ad € 23.533,45 – importo che, attualizzato al momento della presente decisione ascende ad € 25.298,46 e che ai danneggiati va comunque rimborsato da coloro cui è imputata la relativa responsabilità”, ed ha, quindi, condannato i due Condomini al pagamento, in solido, della predetta somma, senza, tuttavia, procedere alla liquidazione, nei termini esposti, degli interessi successivi, non si è attenuta ai principi che precedono.

11. Il ricorso principale, al pari di quello incidentale, devono essere, nei limiti indicati, accolti, e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Napoli che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie, nei limiti esposti, il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Napoli che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2021.