Cassazione civile 3999/2020
Condanna dell’assicurato – Pagamento della relativa somma da parte dell’assicuratore – Riforma della detta sentenza in appello
All’assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato sia stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta – laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva – l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3999