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Cassazione Civile 4054/2023 – Circolazione stradale – Morte dovuta ad esclusiva responsabilità della vittima – Danno da perdita del rapporto parentale – Risarcibilità – Esclusione

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Sentenza 4054/2023

Circolazione stradale – Morte dovuta ad esclusiva responsabilità della vittima – Danno da perdita del rapporto parentale – Risarcibilità – Esclusione

Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito “iure proprio” dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava, quale terzo trasportato, il figlio minore della vittima a risarcirgli il danno conseguente alla morte della madre, conducente del mezzo che, dopo esserne discesa per richiudere un cancello, era rimasta schiacciata dal veicolo stesso, il quale aveva iniziato a retrocedere in discesa su una rampa).

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-2-2023, n. 4054   (CED Cassazione 2023)

Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito)

Art. 2059 cc (Danni non patrimoniali)

Art. 1227 cc (Concorso di colpa)

 

 

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in qualità di genitore legale rappresentante del
figlio minore (OMISSIS), convenne in giudizio la (OMISSIS)
Assicurazioni SpA al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita
del rapporto parentale patito dal figlio a seguito della morte della
madre, (OMISSIS) a seguito di un sinistro stradale verificatosi
in data 31 maggio 2011 nel cortile dell’asilo nido comunale di
Camposampiero: la stessa (OMISSIS), conducente dell’auto BMW con
a bordo il figlio, dopo essere entrata nel cortile dell’asilo, aveva
arrestato l’autovettura spegnendo il motore e posizionando la leva del
cambio automatico in folle, era scesa dalla macchina e mentre si
dirigeva verso il cancello per chiuderlo l’auto iniziava a retrocedere,
data l’esistenza di una rampa in discesa, ed ella rimaneva schiacciata
tra la parte posteriore della BMW e il cancello e perdeva la vita.
Il congiunto chiedeva pertanto di essere risarcito per la perdita
del rapporto parentale.

La (OMISSIS) Assicurazioni si costituì in giudizio chiedendo ed
ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprietario
del veicolo, (OMISSIS); nel merito rilevò l’inoperatività
della polizza per essere il sinistro addebitabile esclusivamente a
responsabilità della vittima.

Il Tribunale di Padova rigettò la domanda ritenendo che il danno
non fosse risarcibile in quanto addebitabile in via esclusiva alla vittima
primaria del sinistro; condannò tuttavia la (OMISSIS) ai sensi dell’art. 96
c.p.c. in favore della terza chiamata (OMISSIS).
A seguito di appello principale del (OMISSIS) ed incidentale della
compagnia (OMISSIS), la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del
6/11/2018, ha accolto l’appello principale ritenendo che, pur essendo
la vittima primaria responsabile in via esclusiva del sinistro, ciò non
comportava l’esclusione della garanzia assicurativa; a sostegno di tale
tesi la corte di merito ha richiamato alcuni precedenti di questa Corte
che hanno ritenuto la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento
prevalente su quella di assicurato-responsabile; conseguentemente la
corte del gravame ha condannato la (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS)
la somma di € 330.000 oltre interessi legali e rivalutazione; ha inoltre
riformato anche il capo di sentenza relativo alla condanna della
compagnia ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; ha infine condannato la stessa
compagnia appellata alle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza la (OMISSIS) Assicurazioni SpA ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito (OMISSIS), sempre nella qualità di legale
rappresentante del figlio, con controricorso.

La causa è stata trattata una prima volta in adunanza camerale
ove il collegio ha disposto, con ordinanza del 31/3/2021, il rinvio alla
pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto
in essa dedotta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso – omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: errato riconoscimento
del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile
a favore dei congiunti della vittima stante la colpa esclusiva di
quest’ultima in merito all’evento per cui è giudizio- la ricorrente
assume che la sentenza è censurabile per aver omesso di richiedere al
danneggiato la prova dell’effettivo pregiudizio subìto ai sensi dell’art.
2697 c.c. e per aver omesso di considerare che, essendo la vittima
primaria del sinistro anche l’unica responsabile del medesimo, la
garanzia assicurativa doveva essere elisa da tale prevalente profilo di
responsabilità. A sostegno della tesi la ricorrente cita il tenore testuale
dell’art. 2043 c.c. il quale fa riferimento all’aver cagionato, con
comportamento doloso o colposo, un danno ad altri e non anche a se
stesso e i principi propri della materia assicurativa secondo i quali il
diritto al risarcimento sorge solo e soltanto se la vittima primaria è
distinta dal responsabile dell’evento, finendo altrimenti la garanzia per
essere elisa dalla responsabilità.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha affermato il principio della risarcibilità
del danno parentale ancorché la responsabilità del medesimo fosse
addebitabile esclusivamente alla vittima primaria del sinistro, come
non è revocabile in dubbio sia avvenuto nel caso di specie, non
avvedendosi che il fatto verificatosi neppure aveva caratteristiche di
antigiuridicità (tali da integrare un illecito risarcibile) perché la
responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente alla
danneggiata.

Né è pertinente il richiamo, contenuto nella impugnata sentenza,
a pronunce di questa Corte che, in applicazione della giurisprudenza
comunitaria, avrebbero decretato la prevalenza del diritto alla
copertura assicurativa sul principio di responsabilità, in nome del
principio vulneratus ante omnia reficiendus, in quanto quelle sentenze
riguardano il caso della risarcibilità dei danni arrecati al terzo
trasportato deceduto per responsabilità del conducente e non anche il
diverso caso del decesso della vittima primaria che sia esclusiva
responsabile del medesimo.

E’ evidente che, nel caso oggetto di scrutinio, non possono essere
alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla
responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per
i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale,
alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi
riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso
(quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire) .

Del resto, ai sensi dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni
Private, il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è
considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di
assicurazione obbligatoria.
Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito
iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica
responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per
l’ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. n.
23426/2014, Cass. n. 9349/2017 e Cass. n. 4208/2017), giacché tale
danno presuppone, a monte, l’esistenza di un illecito che abbia colpito
la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal
congiunto.

Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione
dell’art. 1227, 1 co. c.c. ai fini della liquidazione del danno non
patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai prossimi congiunti
della vittima stante la colpa esclusiva di quest’ultima in merito al
verificarsi dell’evento per cui è giudizio- la ricorrente censura la
sentenza nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione della
disposizione secondo la quale il rapporto causale tra la condotta ed il
sinistro può essere interrotto anche dal caso fortuito inteso quale fatto
esclusivo del danneggiato in applicazione dell’art. 1227 c.c.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria.

La peculiarità della vicenda e l’alterno esito dei giudizi giustifica
la compensazione delle spese dell’intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento. Compensa
le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile del 21 novembre 2022