Ordinanza 4069/2020
Ricorso in cassazione – Procura apposta su foglio separato – Espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione – Riferimento esclusivo ad incombenti dei gradi di merito – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con … più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali …”)
Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 18-02-2020, n. 4069 (CED Cassazione 2020)
Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione
RILEVATO CHE
Ja. Ad. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente
– avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale – veniva rigettato;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 3, 5 e 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, dell’art. 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25/2008, dell’art. 6, comma 6, d.p.r. n. 21/2015, dell’art. 16 direttiva 2013/32 UE, dell’art. 2, comma 1, lettera g), 5, 14, comma 1, lettera b) d.lgs. 251/2007 e dell’art. 15 direttiva 2011/95/UE per avere la Corte di merito ritenuto il racconto dell’odierno ricorrente non credibile senza esercitare adeguatamente i propri poteri officiosi di integrazione probatoria;
1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione e mancata applicazione dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 avendo la Corte di merito «escluso che sussista il pericolo per l’appellante di essere esposto al rischio di subire un grave danno, qualora fosse costretto ad un rientro forzoso in patria» senza tuttavia fornire «una puntuale indicazione di elementi idonei a compiere una valutazione individualizzante del rischio in caso di rimpatrio»;
1.3. con il terzo motivo si lamenta che la Corte d’appello, senza adeguata motivazione, avrebbe disatteso la richiesta subordinata di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, senza accertare la condizione di vulnerabilità del richiedente;
2.1. preliminarmente deve essere esaminata la questione, avente per oggetto l’idoneità della procura rilasciata al difensore a valere come procura speciale per il giudizio di legittimità;
2.2. in merito alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: a) «il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito ( cfr. Cass. 18468/2014); è stato altresì precisato che «il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce» (cfr. Cass. 1205/2015); b. «ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità»( cfr. Cass. n. 7014/2017); c. «è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poiché l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso» ( cfr. Cass. 1255/2018); d. «è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali» (cfr. Cass.23381/2004; Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018);
2.3. nel caso in esame, il mandato defensionale risulta conferito non in calce o a margine del ricorso, ma in un foglio separato, è privo di una data successiva al deposito della sentenza d’appello e non contiene alcun riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, alla sentenza impugnata, o al giudizio di cassazione, essendo stato compilato con esclusivo riferimento ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito («Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con … più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali od incidentali …»);
2.4. la procura non contiene, quindi, alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o “un grado” rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ma per garantire l’uniforme applicazione della legge;
- in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
- nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero;
- deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. S.U. n. 23535/2019 in motiv., Cass. n. 9660/2019)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, in data 17.1.2020.