Sentenza 4099/2016
Contratto stipulato in nome e per conto del rappresentato – Prova civile
Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell’art.2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l’opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 02-03-2016, n. 4099
Giurisprudenza art. 1388 cc (Contratto concluso dal rappresentante)