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Cassazione Civile 41274/2021 – Riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi – Termine per il versamento – Termine essenziale

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Ordinanza 41274/2021

Riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi – Termine per il versamento – Termine essenziale

In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l’individuazione di un termine entro il quale l’operazione dev’essere conclusa, se ne ricava l’essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del debitore, rivestono anch’essi caratteri di essenzialità.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 22-12-2021, n. 41274

Art. 1457 cc (Termine essenziale per una delle parti) – Giurisprudenza

 

 

Rilevato in fatto che:

con sentenza n. 662 del 2015, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INPS e riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.G.B., tesa ad ottenere l’accertamento della illegittimità della decadenza dalla richiesta di riscatto degli anni universitari (autorizzato mediante pagamento di Euro 18.241,08 da versare in 120 rate mensili), disposta dall’Inps a seguito del ritardato pagamento di sei rate;

in particolare, l’Istituto aveva giustificato la propria decisione con riferimento a disposizioni vigenti secondo le quali sarebbero state consentite le accettazioni di versamenti oltre i termini di scadenza, con ritardi non superiori a trenta giorni, solo per non più di cinque rate;

ad avviso della Corte territoriale, premesso che la Bartolomeo aveva esercitato il diritto previsto dall’art. 2 della I. n. 184 del 1997 mediante il meccanismo introdotto dalla I. n. 247 del 2007 e che l’Istituto l’aveva ammessa al riscatto con lettera ricevuta il 12 ottobre 2012, la decadenza era stata dichiarata legittimamente in quanto l’interessata non aveva rispettato i termini dei versamenti mensili in relazione a sei rate ed i termini indicati in sede di ammissione al riscatto dovevano ritenersi essenziali, in quanto correlati al calcolo della riserva matematica;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.G.B. sulla base di due motivi: 1) ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del principio di non contestazione e dell’art. 2697 c.c., in relazione al fatto che la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale riguardava i pagamenti in unica soluzione o il caso del mancato pagamento della prima rata, mentre la vicenda in esame riguardava il ritardo di pochi giorni di rate intermedie, per cui non poteva ritenersi l’ essenzialità del termine, invece ritenuta dalla sentenza impugnata; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5) c.p.c., che si ravvisa nella peculiarità della vicenda che riguardava il ritardato pagamento di poche rate ed il fatto mai contestato dall’INPS che spesso i bollettini giungevano in ritardo rispetto alla data di scadenza;

l’INPS non ha svolto attività difensiva;

Considerato in diritto che:

i due motivi di ricorso, in quanto connessi dal sostanziale riferimento alla illegittimità della decisione impugnata in punto di affermata essenzialità del termine di pagamento, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

questa Corte di legittimità ha già esaminato fattispecie analoghe alla presente (vd. Cass. civ. Sez. lavoro, 23-06-2004, n. 11682; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 08-05-2009, n. 10636; Cass. 10-03.2010 n. 5813) relative al mancato rispetto dei termini di scadenza dei versamenti previsti per il riscatto degli anni di laurea e da tali precedenti non ci si deve discostare;

la fattispecie in esame è regolata dall’art. 1 comma 77 della I. n. 247 del 2007, il quale ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, inserendo, per quanto qui di interesse, dopo il comma 4, il comma 4-bis secondo cui :< Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008>;

va osservato che la previsione di legge che fonda il diritto al versamento della contribuzione da riscatto è finalizzata a supplire alla mancanza di copertura contributiva per periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studi universitari (nel caso di specie art. 2, co.4 bis, d.lgs. n. 184 del 1997), e riconosce all’assicurato la facoltà di completare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione pensionistica mediante una implementazione della propria contribuzione;

ciò avviene a seguito della presentazione della domanda di riscatto che innesca il meccanismo di calcolo del relativo onere e dell’obbligo di versare la somma, calcolata ai sensi dell’art. 2-novies del citato d.lgs. n. 184 del 1997, secondo le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, anche nella forma rateizzata prevista dalla disposizione citata, senza interessi;

questo rinvio alle norme di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 (che disciplina la costituzione della rendita vitalizia nel caso di omissione da parte del datore di lavoro del versamento dei contributi) si riferisce alle modalità di calcolo della riserva matematica, la quale, più in dettaglio, è “calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministero del lavoro”;

i detti decreti ministeriali, nel determinare i coefficienti attuariali necessari per la costituzione della riserva matematica di cui al citato art. 13, espressamente prevedono anche “istruzioni di natura più generale”, quali – con riferimento al D.M. 19 febbraio 1981, art. 5, lett. B (i cui valori sono stati aggiornati con d.m. del 31 agosto 2007) quella che tale riserva “deve essere versata (dalla parte che ha proposto l’operazione) entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale comunica alla parte medesima l’ammontare di detta riserva”. “Se il versamento non è effettuato nel termine indicato” – viene ancora precisato – “l’operazione si considera come non proposta: l’interessato ha, tuttavia, facoltà di riproporre l’operazione la quale sarà espletata previa rideterminazione, alla data della nuova domanda, della quota di pensione e del coefficiente da applicare (quest’ultimo da individuare sulla base dell’età ed eventualmente dell’anzianità contributiva raggiunta dal beneficiario alla data medesima)”;

tali istruzioni, (Cass. n. 11682 del 2004; Cass. n. 6290 del 2006; Cass. n. 5813 del 2010), sulla premessa della necessità del meccanismo legislativo (della L. 12 agosto 1962, art. 13, n. 1338) della costituzione della riserva matematica, non fanno che rendere evidente la inevitabilità di un termine entro il quale l’operazione deve essere conclusa (proposta dell’Istituto attraverso l’applicazione dello strumento legale previsto, e corrispondente accettazione da parte del beneficiario), la cui scadenza non può non costituire momento determinante per la funzionalità del sistema;

se è vero che nessuna norma di legge prevede la cd. decadenza nel mancato rispetto del termine, non di meno il sistema riconduce alla natura essenziale di esso ai sensi dell’art. 1457 c.c., e, di conseguenza, alla necessità di una nuova e diversa domanda che recupera il meccanismo, come dire, aggiornato alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e ai conseguenti diversi coefficienti da applicare, che determinano, a loro volta, un altrettanto diverso risultato completamente estraneo alla situazione già negoziata e che lega entrambe le parti per la copertura contributiva del periodo interessato;

la previsione di un termine – nel caso di specie realizzata mediante rateizzazione fino a 120 mesi – è a favore e non a danno del debitore e per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità sopra ricordata ha ritenuto che in tema di riscatto del periodo di laurea il termine stabilito per il versamento della somma, con conseguente decadenza in ipotesi di mancato rispetto, ha carattere di essenzialità, sicché il termine generale previsto dal D.M. 18 febbraio 1981 – sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata dell’INPS- assume l’oggettiva funzione di limite minimo del termine per il versamento;

il ricorso va, dunque, rigettato;

nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione in carenza di attività difensiva da parte dell’INPS.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2021.