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Cassazione Civile 4531/2023 – Condizioni generali di contratto – Clausola compromissoria – Regolamento di competenza ex art. 819 ter cpc

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Ordinanza 4531/2023

Condizioni generali di contratto – Clausola compromissoria 

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l’inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l’obbligo informativo imposto all’assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. “clausola broker” che, avendo lo scopo di assicurare all’intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all’esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Regolamento di competenza ex art. 819 ter cpc – Validità ed efficacia della clausola compromissoria – Sindacato in sede di legittimità

Quando sia investita da un regolamento di competenza ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., La Corte di cassazione ha i medesimi poteri del giudice di merito per accertare la validità o l’efficacia della clausola compromissoria, ai fini della statuizione sulla competenza.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 14-2-2023, n. 4531   (CED Cassazione 2023)

Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2018 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Perugia la società (OMISSIS) (d’ora innanzi, “la ASE”), esponendo che:

-) era tesserato con la Federazione Ciclistica Italiana;

-) nel 2015 era rimasto vittima di un grave infortunio, occorsogli durante un allenamento organizzato da una associazione sportiva ritualmente affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana;

-) la Federazione Ciclistica Italiana aveva stipulato con la ASE una assicurazione contro gli infortuni a beneficio dei propri tesserati;

-) tale assicurazione era stata stipulata per un capitale di Euro 80.000, ma il contratto prevedeva che se l’infortunio occorso al beneficiario fosse consistito in tetraplegia o paraplegia, il capitale assicurato sarebbe stato elevato ad Euro 1.600.000, e che tale ultima evenienza ricorreva nel suo caso;

-) la ASE, ricevuta la richiesta di indennizzo, ritenne che il proprio debito indennitario fosse limitato al solo importo di Euro 80.000.

Chiese, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto, pari ad Euro 1.600.000.

2. La ASE si costituì ritualmente eccependo, per quanto in questa sede rileva, che la clausola 5 delle condizioni generali di contratto prevedeva che qualsiasi controversia sulla interpretazione del contratto fosse devoluta ad un collegio arbitrale.

L’attore replicò che la suddetta clausola doveva ritenersi nulla ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto non sottoscritta due volte; aggiunse che in ogni caso la suddetta clausola doveva ritenersi nulla anche ai sensi dell’art. 33 del codice del consumo.

3. Con sentenza 27 gennaio 2022 n. 146 il Tribunale di Perugia ritenne valida ed efficace la clausola arbitrale e di conseguenza dichiarò “improcedibile” la domanda attorea.

A fondamento di tale decisione il Tribunale ritenne che:

-) la clausola 5 del contratto non necessitava di una doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto aveva formato oggetto di trattativa individuale; che la clausola avesse formato oggetto di trattativa individuale, a sua volta, doveva desumersi dalla circostanza che la Federazione Ciclistica Italiana aveva concluso il contratto di assicurazione avvalendosi dell’intermediazione di un broker, nonchè dalla circostanza che nel contratto di assicurazione la Federazione contraente dichiarava espressamente “di affidare per l’intera durata della presente polizza mandato di consulenza e assistenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza” ad una società di brokeraggio;

-) la disciplina dettata dal codice del consumo non era applicabile nella specie, in quanto il contraente della polizza (e cioè la Federazione Ciclistica Italiana) non aveva la qualità di consumatore, ne rilevava che tale qualità fosse posseduta dal terzo beneficiario.

4. La sentenza suddetta è stata impugnata con regolamento di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 819 ter c.p.c. da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi.

La ASE ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la clausola 5 del contratto di assicurazione abbia formato oggetto di trattativa tra la ASE e la Federazione Ciclistica.

Questa allegazione è corroborata dal ricorrente con i seguenti argomenti:

-) la circostanza che il contratto di assicurazione fosse stato concluso per il tramite di un broker era irrilevante, al fine di stabilire se vi fu o no una trattativa tra le parti;

-) in ogni caso la trattativa avrebbe dovuto riguardare la specifica clausola oggetto di contestazione, e non genericamente l’intero contratto o altre parti di esso;

-) l’attore aveva dimostrato, depositando altri contratti stipulati dalla ASE con le federazioni sportive, che la clausola in contestazione costituiva una “clausola di stile” in tutti i contratti stipulati dalla ASE;

-) la circostanza che nella polizza la Federazione contraente avesse dichiarato di avere ricevuto prima della stipula del contratto le condizioni generali costituiva anch’essa una clausola di stile, e non dimostrava affatto l’esistenza di una trattativa.

1.1. Prima di esaminare il merito del primo motivo di impugnazione va ricordato come questa Corte, quando sia investita da un regolamento di competenza ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., ha i medesimi poteri del giudice di merito per accertare la validità o l’efficacia della clausola compromissoria, ai fini della statuizione sulla competenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17019 del 04/08/2011; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3934 del 8.2.2022).

1.2. Sempre in via preliminare, va osservato che la clausola compromissoria, contenuta in un contratto di assicurazione per conto altrui è opponibile all’assicurato, che abbia manifestato la volontà di voler profittare della stipulazione in suo favore, poichè, una volta intervenuta la manifestazione di volontà, essa non può riguardare che tutte le clausole contrattuali nella loro totalità, prescindendo dalla natura autonoma e non accessoria della clausola compromissoria ed essendogli opponibili ai sensi dell’art. 1891 c.c., comma 3 tutte le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 2384 del 18/03/1997, Rv. 503089 – 01; v. pure Sez. 1 -, Ordinanza n. 4338 del 10/02/2022, Rv. 664013 – 01).

1.3. Nel merito il motivo è fondato, per plurime ed indipendenti ragioni. Infatti, nel caso di specie non solo non esiste prova alcuna che la clausola n. 5 del contratto di assicurazione abbia formato oggetto di trattativa, ma anzi gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria deponevano in senso contrario.

1.3.1. Non è decisiva, in tal senso, la dichiarazione contenuta nel contratto con cui la Federazione Ciclistica afferma di aver ricevuto, prima della stipula, copia delle condizioni generali di polizza.

La messa a disposizione delle condizioni generali di contratto infatti costituisce una forma di adempimento dell’obbligo informativo imposto all’assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 cod. ass.; nonchè dagli artt. 6, comma 3, e 32, comma 2, del Regolamento Isvap 35/10, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 74 del 2015.

Tali norme, come noto, imponevano all’assicuratore e all’intermediario di rendere note al contraente, prima della stipula del contratto, le caratteristiche essenziali di quest’ultimo e di farsi rilasciare una dichiarazione scritta di avvenuta consegna della nota informativa.

Sicchè, essendo tali previsioni applicabili ad ogni sorta di contratto assicurativo contro i danni, la dichiarazione di avere ricevuto le condizioni generali di contratto non dimostrava affatto l’avvio o la conclusione di una trattativa individuale.

1.3.2. Non è decisiva, in secondo luogo, la circostanza che il contratto sia stato concluso con l’intermediazione di un broker.

Tale circostanza non è decisiva perchè l’attività del broker può estendersi da un minimo, rappresentato dalla individuazione di un assicuratore, ad un massimo, rappresentato dall’appianamento del divario tra le parti circa gli elementi essenziali del contratto.

Sicchè, in mancanza di ulteriori elementi nella specie inesistenti, dall’intervento del broker nessuna conclusione era consentito trarre circa l’effettiva esistenza di una trattativa tra assicuratore e contraente.

In ogni caso la presenza di un broker non è elemento risolutore, in quanto la trattativa idonea a escludere la necessità della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 c.c. deve riguardare la singola clausola della cui validità si discorre, e nel caso di specie nulla consente di stabilire che l’intervento del broker abbia avuto ad oggetto l’inserimento o la scrittura dell’art. 5 delle condizioni generali.

1.3.3. Non è decisiva, in terzo luogo, la presenza nel contratto della cosiddetta “clausola broker”, in virtù della quale il contraente ha conferito mandato all’intermediario, per il tramite del quale il contratto fu concluso, di “determinazione, gestione ed esecuzione” del contratto.

La clausola broker, infatti, è un patto contrattuale rilevante nel solo rapporto fra contraente e intermediario, ed ha lo scopo di assicurare a quest’ultimo la provvigione dovutagli per effetto dell’attività svolta. La presenza di tale clausola, pertanto, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, nè se questo sia stato stipulato all’esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

1.4. Mancando dunque la dimostrazione, il cui onere incombeva sulla parte convenuta, che la clausola 5 del contratto abbia formato oggetto di trattativa individuale, ne va dichiarata la nullità, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, beninteso ai soli fini della statuizione della competenza, e cioè in base a quanto risulta dagli atti, giusta la previsione di cui all’art. 38 c.p.c., comma 4.

2. Il secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta la violazione da parte della sentenza impugnata della normativa a tutela del consumatore resta assorbito e, con esso, le istanze svolte dal ricorrente nella memoria, di rimessione alla Corte costituzionale la q.l.c. degli artt. 3 e 33 del Codice del consumo.

3. Le spese del presente regolamento di competenza seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara la competenza del Tribunale di Perugia;

(-) condanna (OMISSIS) S.A. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 novembre 2022.