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Cassazione Civile 4632/2002 – Fideiussione – Iniziale azione di regresso nei confronti del confideiussore – Proposizione in appello di domanda di surrogazione fondata sulla autonomia dei rapporti di fideiussione – Novità della domanda

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Sentenza 4632/2002

Fideiussione – Iniziale azione di regresso nei confronti del confideiussore – Proposizione in appello di domanda di surrogazione fondata sulla autonomia dei rapporti di fideiussione – Novità della domanda

La domanda di surrogazione proposta dal fideiussore nei confronti di altro fideiussore – sul fondamento della configurabilità di fideiussioni autonome – nell’ambito di un giudizio inizialmente introdotto con azione di regresso – sul fondamento della configurabilità di confideiussione, contestata dal convenuto affermando l’autonomia dei rapporti – non integra domanda nuova inammissibile in appello, perché non introduce nel processo un tema nuovo di indagine e decisione.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 2-4-2002, n. 4632

Art. 1954 cc (Regresso contro gli altri fideiussori)

 

 

Svolgimento del processo
1. – La Mi. conveniva in giudizio Pi. So. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Busto Arsizio, notificata il 5.5.1988, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al pagamento di 137 milioni di lire.
Esponeva questi fatti.
Insieme ad altre quattro persone, tra cui il convenuto, aveva prestato fideiussione, a favore del Banco dei Paschi di Siena, per il debito della società As. e per adempiervi aveva dovuto pagare la somma di L. 685 milioni.
Al convenuto chiedeva il rimborso di un quinto della somma, che nel corso del giudizio riduceva al 10%, e perciò a L. 68.500.000.

  1. – Il convenuto si costituiva in giudizio e resisteva.
  2. – Il tribunale condannava il convenuto al pagamento della somma domandata.
    Nella sentenza 28.10.1995 svolgeva queste considerazioni. Nel corso del giudizio era risultato accertato che la Mi. aveva prestato fideiussione, con un atto del 19.2.1982, diverso da quello, del 16.7.1981, con cui altra fideiussione era stata prestata dal convenuto insieme ad altre persone.
    Se questo escludeva che il diritto al rimborso di parte di quanto pagato si potesse fondare sul diritto di regresso previsto dall’art. 1954 cod. civ., che riguarda il caso della fideiussione prestata d’accordo tra più garanti, tuttavia consentiva alla Mi. di ottenere la somma in base alla surrogazione legale nei diritti del creditore, che spetta al fideiussore, oltre che verso il debitore principale (art. 1203 n. 3 cod. civ.), verso gli altri terzi che per lui hanno prestato garanzia (art. 1204 cod. civ.).
  3. – La decisione è stata confermata dalla corte d’appello di Milano con sentenza del 19.3.1999. 5. – Pi. So. ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 28.4.2000 alla Mi. presso il difensore costituito nel giudizio di appello.
    La Mi. non ha svolto attività di difesa.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso contiene quattro motivi.
    2. Il primo denunzia un vizio di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 dello stesso codice).
    Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda, perché quella accolta dal tribunale era nuova rispetto a quella proposta.
    2.1. Il motivo non è fondato.
    2.2. La Mi. aveva dedotto di aver prestato fideiussione insieme ad altre quattro persone. tra le quali Pi. So., per un debito di una società verso una banca e, citando in giudizio So., aveva chiesto che fosse condannato a rimborsarle la quota di sua pertinenza, prima indicata in L. 137 milioni e poi ridotta a L. 68.500.000.
    Il fondamento giuridico della domanda era stato indicato nell’art. 1954 cod. civ., sul presupposto che si fosse trattato di una fideiussione prestata congiuntamente.
    Di fronte alla difesa del convenuto, che la fideiussione Mi. era stata prestata in modo separato da quella propria, il tribunale ha dichiarato che i fatti si erano svolti così, ma ha considerato che la condanna richiesta da Mi. poteva essere pronunciata applicando ai fatti la disposizione dettata dagli artt. 1203 n. 3 e 1204 cod. civ.. Impugnata la sentenza da So., la Mi. ne ha chiesto la conferma.
    2.3. – La questione di diritto processuale – che qui si tratta di risolvere – è stata già affrontata dalla Corte in due decisioni (le sentenze 12 luglio 1962 n. 1862 e 18 marzo 1999 n. 2459), le cui soluzioni possono dirsi in contrasto tra loro, anche se si riferiscono a situazioni processuali non identiche. Essa trae origine da una questione di diritto sostanziale, che concerne l’interpretazione delle norme dettate dagli artt. 1946 e 1954 cod. civ. A partire dalla sentenza 12 luglio 1962 n. 1862, in conformità di un indirizzo elaborato in dottrina e in essa in prevalenza seguito, si è venuta affermando la seguente costruzione. In tema di fideiussione si deve distinguere tra garanzia costituita da più fideiussori, anche se non con unico atto, ma con l’intento di prestarla insieme, e garanzie prestate separatamente senza un volontario collegamento tra loro.
    La prima situazione, definita di confideiussione, dà luogo ad una obbligazione solidale tra i fideiussori e segue la disciplina di tale tipo di obbligazioni.
    L’art. 1954 cod. civ. si presenta come una applicazione, nel campo della fideiussione e dei rapporti interni tra fideiussori, degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., che, sulla base della divisione nei rapporti interni, accordano al condebitore che ha pagato il regresso e lo disciplinano.
    La seconda situazione, caratterizzata da fideiussioni plurime, non dà luogo ad una obbligazione solidale tra i fideiussori ne’ a regresso a favore del fideiussore che ha pagato, non potendo in tale situazione applicarsi l’art. 1299 cod. civ., in mancanza di una fonte dell’obbligazione unica per tutti i fideiussori.
    A favore del fideiussore che ha pagato, tuttavia, opera in questo caso la surrogazione nei diritti del creditore, che può esercitarsi non solo in confronto del debitore (art. 1203 cod. civ.), ma anche in confronto dei suoi garanti e perciò degli altri fideiussori (art. 1204 cod. civ.). Ma, mentre la sostituzione del fideiussore nei diritti del creditore, nel caso di confideiussione, va coordinata con la disciplina del regresso, nelle fideiussioni plurime costituisce il solo strumento dato al fideiussore per domandare agli altri di rilevarlo.
    Tuttavia, con esiti nella cui definizione la giurisprudenza ha manifestato incertezze, avendo detto una volta che il fideiussore può recuperare degli altri solo quota di pertinenza di ciascuno (Cass. 12 luglio 1962 n. 1862), ma in seguito che può recuperare l’intero tranne la quota di sua spettanza (Cass. 7 aprile 1998 n. 3575; 18 marzo 1999 n. 2459) – con il che, se i fideiussori sono due, è realizzato lo stesso risultato del regresso, mentre, se sono più ed abbiano anch’essi dato garanzia separatamente dagli altri, non è stato sin qui affrontato il problema se il secondo fideiussore, che abbia pagato il primo, versi nelle condizioni di poter scaricare sugli altri la parte dell’onere sopportato e perciò se possano farlo mano a mano tutti i fideiussori.
    La costruzione di cui si sono delineati i tratti è stata in dottrina applicata anche nella interpretazione dell’art. 2871, secondo comma, cod. civ., che disciplina il regresso tra terzi datori di ipoteca, sul presupposto che, pur in questo caso, come in quello dell’art. 1954 cod. civ., la disposizione abbia riguardo al solo caso in cui tra i terzi datori di ipoteca sia intercorso un accordo per costituire le garanzie a favore del creditore per il medesimo debito. È stato però anche notato che l’istituto del regresso, mentre nel campo delle obbligazioni derivanti da negozio costituisce un aspetto normale della disciplina della contitolarità nel debito inerente ad un unico rapporto, si ritrova poi anche in casi in cui tale presupposto non è presente (così nel caso di assicurazioni presso diversi assicuratori: art. 1910 cod. civ.).

2.4. – È appunto su questa costruzione che si radica il motivo di ricorso.
Ma da quanto si è detto si desume che il fideiussore che ha pagato il creditore ha in linea di principio diritto di ottenere dagli altri fideiussori almeno la parte corrispondente alla quota che risulterebbe dalla ripartizione dell’intera somma tra tutti e che a questo diritto non può essere efficacemente contrapposto il solo fatto che la garanzia sia stata prestata in una forma anziché in un’altra, mediante confideiussione o con fideiussioni plurime.

2.5. – Se dal piano del diritto sostanziale si passa a quello processuale, ci si deve porre davanti al caso che si è presentato in questa controversia, in cui il fideiussore, dopo aver pagato il creditore, sostenendo che per quel medesimo debito altri avevano prestato fideiussione, si è fatto a chiedere ad uno di essi una somma, pari ad una quota dell’intero determinata in ragione del numero complessivo dei fideiussori e lo ha fatto sostenendo che ci si trovava in un caso di confideiussione.
L’attore avrebbe potuto prospettare che s’era trattato di confideiussione, sebbene le garanzie fossero state prestate con atti diversi, ed il convenuto avrebbe potuto obiettare che s’era trattato di fideiussioni plurime.
L’attore non ha introdotto lui in giudizio la circostanza che le garanzie erano state date con atto separato, lo ha fatto il convenuto, a sostegno di una difesa per cui nel caso di fideiussioni plurime non c’è regresso.
Sul piano processuale le due vicende non possono sollecitare una diversa ricostruzione.
In ambedue i casi il contraddittorio tra le parti viene ad incentrarsi, già in primo grado, sul problema se, essendo state date le garanzie con atto separato, si sia o no in presenza di una confideiussione e quali ne siano gli effetti in rapporto al diritto dell’attore di ottenere il rilievo richiesto.
Orbene, la vicenda processuale non si presta ad essere ricondotta al modello che si ha quando l’attore introduce nel corso del giudizio nuovi fatti costitutivi a sostegno di ciò che domanda. La vicenda si caratterizza invece per il tratto che rispetto ad una circostanza di fatto, introdotta già dall’attore con la propria domanda o dal convenuto con la propria difesa, e dunque non estranea all’iniziale contraddittorio, si apre la questione della sua rilevanza ad escludere la configurazione giuridica data dall’attore alla sua pretesa, ma non anche ogni suo fondamento giuridico.

2.6. – Orbene, la giurisprudenza della Corte, quando affronta il tema della distinzione tra ammissibili modificazioni della domanda ed inammissibile proposizione di una domanda nuova, siccome la distinzione è ordinata ad assicurare il regolare svolgimento del contraddittorio, tende a dare rilievo piuttosto che alla sostituzione di uno ad altro diritto come fondamento della pretesa al bene richiesto, ad una alterazione del complesso dei fatti storici allegati tale da modificare i termini della controversia ed introdurre nel giudizio un nuovo tema di indagine (Cass. 6 aprile 2001 n. 5120; 6 aprile 2001 n. 5152). E si è visto che nel caso non si è in presenza di questo.
D’altra parte, la dottrina, quando indaga sul medesimo rapporto, anche in riferimento alla delimitazione dell’ambito oggettivo del giudicato, sebbene ponga l’accento sulla importanza della norma giuridica e quindi del diritto dedotto in giudizio per isolare nell’ambito dei fatti storici quelli che fungono da fatti costitutivi del diritto, non vi assegna una rilevanza esclusiva. Non ve l’assegna, in particolare, nel caso di diritti che presentano in comune una parte della fattispecie ed un elemento differenziale, tale per cui la sua presenza od assenza vale a completare la fattispecie d’uno dei due diritti. ma per ciò ad escludere la verificazione dell’altra e quindi del diverso diritto. Situazioni nelle quali si ritiene che alle parti ed al giudice sia concesso di passare, all’interno del giudizio, dall’una all’altra figura.
E a questa situazione tipica si attaglia il caso in esame.

2.7. – Orbene, pronunciata dal giudice di primo grado la condanna al pagamento della somma richiesta, sulla base della surrogazione nel diritto del creditore, anziché sulla base del regresso, la richiesta da parte dell’attore che la sentenza fosse confermata è valsa a modificare la domanda originaria in modo ammissibile, per quanto si è detto sin qui.
Tra le soluzioni della questione offerta dai due precedenti in contrasto la Corte ritiene quindi di seguire quella della sentenza più antica.
3. – Il secondo motivo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto e difetti di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1362 cod. civ.).
Il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia violato le norme sulla interpretazione nell’accertare la volontà espressa nel contratto di fideiussione.
Se non che il documento non è stato depositato.
L’esame del motivo trova dunque ostacolo in quanto dispone l’art. 369 n. 4) cod. proc. civ. 4. – Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1203 e 1272 cod. civ.). Tesi sostenuta è che se più garanti prestano fideiussione in modo separato, l’art. 1203 cod. civ. non è applicabile. Anche questo motivo non è fondato.
Come si desume da quanto si è detto nel commentare il primo motivo, le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione del fenomeno dato dalla prestazione di più garanzie per il medesimo debito derivano proprio dalla presenza dei due complessi di norme, quelle sulla surrogazione e quelle sul regresso.
Ma, se si ammette, secondo la tesi posta a sostegno del primo motivo di ricorso, che nelle garanzie plurime non v’è diritto a regresso, nessun ostacolo si può frapporre ad applicare al caso gli artt. 1023 n. 3 e 1204 cod. civ. Perché la lettera della prima disposizione si attaglia alla situazione del fideiussore che paga e pretende di avvalersi del diritto del creditore per far valere la propria pretesa al rilievo. Il fideiussore che paga per il debitore principale è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore, secondo quanto dispone l’art. 1203 cod. civ., perché rientra tra i soggetti descritti al n. 3) dello stesso articolo – la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri al pagamento del debito (artt. 1936 e 1944 cod. civ.) aveva interesse a soddisfarlo e il fideiussore questo interesse lo ha, perché in tal modo limita il suo obbligo a ciò che è richiesto da un tempestivo adempimento. E parimenti si attaglia al caso del fideiussore che agisce per il rilievo contro altri fideiussori quanto dispone l’art. 1204 cod. civ. – una volta che, secondo l’interpretazione riferita commentando il primo motivo, l’applicazione di questa norma, nel caso delle fideiussioni plurime, non trova limiti nella concorrente applicazione della disciplina del regresso prevista dall’art. 1954 cod. civ. In altri termini e conclusivi, nel caso delle garanzie plurime, non è dato negare al fideiussore che ha pagato sia il regresso sia la surrogazione legale nel diritto del creditore.
5. – Il quarto ed ultimo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia spiegato per quali ragioni ha ritenuto applicabile al caso gli artt. 1203 e 1204 cod. civ.). Le ragioni sono state spiegate commentando il motivo precedente e non costituisce vizio di legittimità della sentenza ne’ in particolare vizio di motivazione il non avere il giudice di merito spiegato perché ha interpretato ed applicato in un certo modo la norma.
Rileva, come errore di diritto, che la norma sia stata interpretata ed applicata in modo erroneo.
Se per contro la decisione è esatta, una motivazione sulle ragioni di diritto, mancata od errata, è data, modificata o sostituita dalla Corte di cassazione nell’esercizio del potere di correzione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). 6 – Il ricorso è rigettato.
7.- Non si deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Sezione Terza Civile, il 30 novembre 2001.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002