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Cassazione Civile 4747/2021 – Associazioni non riconosciute – Debiti d’imposta

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Ordinanza 4747/2021

Associazioni non riconosciute – Debiti d’imposta

Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente.

Cassazione Civile, Sezione 5, Ordinanza 23-02-2021, n. 4747

Art. 38 cc (Associazioni non riconosciute – Obbligazioni) – Giurisprudenza

 

 

Rilevato che:

-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Siciliana, sez. staccata di Catania veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n.146/09/2008 che aveva accolto il ricorso di Pe. Sa., avente ad oggetto un avviso di rettifica IVA 1997.

-La sentenza della CTR riteneva di confermare la decisione di primo grado ritenendo nel merito non fondate le riprese nei confronti del contribuente, titolare di negozio di vendita al dettaglio di mobili.

-Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi, mentre il contribuente non ha svolto difese, restando intimato.

Considerato che:

– In via pregiudiziale alla disamina dei motivi di ricorso, in ordine alla notifica dello stesso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: «la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

– l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della ci- tata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

– il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1» (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).

– Orbene, nella presente fattispecie, in cui l’intimato non si è costituito né ha svolto attività difensiva, l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione non è stato prodotto anteriormente all’adunanza camerale, la cui fissazione è stata a sua volta ritualmente comunicata alla ricorrente.

Pertanto, in applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale rammentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, e il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione dev’essere adottata in punto di spese di lite, in assenza di costituzione del contribuente.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2020