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Cassazione Civile 4953/2020 – Insinuazione allo stato passivo – Contratto di leasing – Estratti conto bancari

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Ordinanza 4953/2020

  

Insinuazione allo stato passivo – Contratto di leasing – Estratti conto bancari – “Data valuta” – Art. 2704 cc

In tema di insinuazione allo stato passivo, le “date valuta” risultanti dagli estratti conto bancari relativi al contratto di leasing, non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4953   (CED Cassazione 2020)

Articolo 2704 c.c. annotato con la giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE

Con decreto del 27.3.18, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò l’opposizione allo stato passivo del fallimento della “M.R.C.” s.p.a. proposta dalla Banca MPS s.p.a. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto l’istanza di rivendicazione dei beni mobili relativa a nove contratti di locazione finanziaria, in quanto inopponibili al fallimento per mancanza di data certa, così come prive di data certa erano le scritture private di modifica dell’oggetto dei medesimi contratti poiché solo sul relativo frontespizio era stato apposto un timbro postale.

La Banca MPS s.p.a. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.

Non si è costituita la curatela del fallimento intimata.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

RITENUTO CHE

Con l’unico motivo, la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., e la nullità del decreto impugnato, in quanto l’anteriorità dei contratti di locazione finanziaria al fallimento risultava: dalle indicazioni delle date contenute nelle fatture d’acquisto dei beni locati (le cui descrizioni coincidono con quelle dei contratti di leasing); dai verbali di ricevimento e constatazione; dagli estratti-conto analitici e dai piani finanziari ad essi correlati.

La ricorrente lamenta anche che il Tribunale ha omesso di valutare, ex artt. 95 e 96, c.p.c., che il giudice delegato non aveva provveduto sulla domanda d’ammissione al passivo del credito da leasing, da cui la prospettata violazione di nullità ex art. 360, n.4, c.p.c.

Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale, nel respingere l’opposizione allo stato passivo, ha fatto corretta applicazione dei principi per cui: a) In tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso (Cass., n. 5346 e 23281/17); gli estratti conto, in sé considerati, non soddisfano la condizione posta dall’art. 2704, comma 1, c. c., essendo stato escluso che ai fini dell’accertamento dell’anteriorità della data di un contratto di conto corrente bancario la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso (Cass.12 agosto 2016, n. 17080; n. 16404/18).

Invero, nella fattispecie, i contratti di leasing finanziario e le fatture d’acquisto dei beni sono pacificamente privi di data certa, allo stesso modo degli atti di modifica del contenuto dei suddetti contratti i quali presentano il frontespizio munito di timbro postale che, però, non forma un corpo unico con il resto del documento come affermato dal giudice delegato, e di fatto confermato dal giudice dell’opposizione, con argomentazione insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Inoltre, anche gli estratti-conto relativi alla locazione finanziaria, di per sé, non possono ritenersi muniti di data certa (v. Cass., n. 24137/18 secondo cui in tema di revocatoria fallimentare- ma con argomentazioni applicabili anche nella fattispecie- le “date valuta” risultanti dagli estratti-conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire la data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi).

Infine, è infondata la doglianza afferente all’omessa pronuncia sull’istanza di ammissione al passivo, atteso che il Tribunale ha chiaramente rilevato che l’inopponibilità al fallimento dei contratti di leasing determina il rigetto non solo della domanda di rivendicazione, ma anche di quella d’insinuazione al passivo del credito fondato sui predetti contratti.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2019.

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