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Cassazione Civile 5050/2013 – Contratto aleatorio – Nozione – Apposizione di una condizione sospensiva

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Sentenza 5050/2013

 

Contratto aleatorio – Nozione – Apposizione di una condizione sospensiva – Rilevanza – Esclusione

Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l’alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l’aleatorietà non può derivare dall’apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull’efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell’alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-2-2013, n. 5050   (CED Cassazione 2013)

Art. 1469 cc (Contratto aleatorio) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Siracusa, esponendo che:

con scrittura privata in data (OMISSIS) aveva venduto al predetto, per sè o per persona da nominare, la quota di un quinto indiviso di proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in (OMISSIS), di una casa di campagna e di un terreno siti in contrada (OMISSIS), di una casa di campagna e di due terreni siti in contrada (OMISSIS), nonchè la quota di un sesto indiviso di proprietà di un’altra casa di campagna sita in contrada (OMISSIS);

della vendita facevano parte tutti i diritti di rendiconto e fruttificazione dei beni suddetti e di tutti i beni ereditari, il diritto di collazione dei beni ricadenti nel compendio ereditario di (OMISSIS), nonchè i mobili e gli arredi del palazzo (OMISSIS);

il prezzo veniva convenuto in complessive lire 10.000.000 delle quali risultavano versate lire 2.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, mentre il residuo doveva essere versato al momento del rogito da stipularsi in favore del (OMISSIS) o di persona da designare entro trenta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della maternità di (OMISSIS) nei riguardi della venditrice con attribuzione della qualifica di erede, evento al quale l’efficacia dell’atto era sospensivamente condizionata;

che il valore dei beni venduti era superiore a lire 100.000.000 e che la sproporzione era dipesa dal suo stato di bisogno.

Chiedeva, pertanto, che il contratto fosse dichiarato rescisso per lesione ultra dimidium.

Il (OMISSIS), costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto.

Al presente giudizio veniva riunito quello promosso nei confronti della (OMISSIS) dal (OMISSIS), con il quale il predetto aveva chiesto di dichiararsi verificata la condizione sospensiva apposta al contratto di cui alla scrittura privata in data (OMISSIS) e quindi il definitivo trasferimento dei beni ivi descritti, dando atto della volontà di pagamento del residuo prezzo.

Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Il procedimento, interrotto per la morte della (OMISSIS), veniva riassunto dagli eredi (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con sentenza n. 374/01 il Tribunale di Siracusa qualificava il contratto come preliminare di vendita, rigettava la domanda principale proposta dalla (OMISSIS), accoglieva quella avanzata dal (OMISSIS), dichiarando verificata la condizione sospensiva apposta al contratto di cui alla scrittura privata in data (OMISSIS); quindi, dichiarava il definitivo trasferimento dei beni ivi descritti in favore del (OMISSIS), attribuiva a (OMISSIS) e (OMISSIS) la somma di lire 8.000.000 depositata da (OMISSIS) nel libretto n. (OMISSIS) della (OMISSIS), Agenzia di (OMISSIS), subordinando tale attribuzione al trasferimento dei beni in favore del (OMISSIS), con compensazione delle spese processuali.

Il Tribunale riteneva il contratto de quo aleatorio e, come tale, non suscettibile del rimedio di cui all’art. 1448 cod. civ..

Con sentenza dep. il 2 agosto 2006 la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS), accoglieva la domanda di rescissione per lesione proposta dalla (OMISSIS) respingendo anche la richiesta, formulata dal convenuto ex art. 1450 cod. civ., di modifica del contratto per condurlo a equità.

Secondo i Giudici, era da escludere la natura aleatoria del contratto quando le parti, proprio con l’apposizione della condizione sospensiva, avevano inteso evitare i rischi conseguenti all’esito del giudizio dal quale sarebbe dipesa la qualità di erede della venditrice; nè, per i modesti rischi ad esso collegati, il carattere aleatorio poteva derivare dal versamento della caparra, che rientra nella normale alea dei contratti commutativi; analoghe considerazioni erano formulate per quel che concerneva la fruttificazione dei beni oggetto della vendita.

Erano, quindi, ritenuti sussistenti i requisiti voluti dall’art. 1448 cod. civ..

La domanda formulata ai sensi dell’art. 1450 cod. civ. era respinta sul rilievo che era generica, atteso che il convenuto non aveva offerto una somma concreta nè si era rimesso alla determinazione del giudice, al quale non aveva offerto alcun elemento concreto.

In considerazione dell’accoglimento della domanda di rescissione la Corte riteneva irrilevante accertare il verificarsi o meno della condizione sospensiva.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Il primo motivo censura la decisione gravata che, nell’escludere la natura aleatoria del contratto de quo, non aveva tenuto conto non solo del pregiudizio derivante – in relazione al versamento della caparra – dalla perdita dei frutti e del diminuito potere di acquisto della moneta verificatori fra la dazione della somme e l’avveramento della condizione ma anche dalla intrinseca indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisto, atteso che nel contratto si specificava che la compravendita riguardava “i diritti spettanti alla venditrice in ordine alla eventuale richiesta di collazione nei confronti dei donatari relativamente ai beni ricadenti nel compendio immobiliare di (OMISSIS) ed alle ragioni eventualmente spettatile per effetto dei suddetti conferimenti” o ancora “….. i diritti eventualmente spettanti alla venditrice sui beni mobili provenienti dalle eredità paterna e materna della defunta sig.ra (OMISSIS)”.

Pertanto, le parti avevano introdotto un coefficiente di assoluta incertezza in ordine all’entità del compendio ceduto, che comprendeva beni e diritti che potevano risultare nulli o insussistenti: era incerto il vantaggio economico in relazione al quale l’acquirente si era esposto. Censura l’interpretazione del contratto, laddove: a) il Giudice non aveva considerato che nella specie l’esborso della caparra era stata effettuata senza alcun certezza dei tempi di conclusione o di scioglimento del contratto; b) le parti dimostrarono di dare particolare valore alla fruttificazione dei beni e specificarono che detta rendicontazione e fruttificazione doveva riguardare non solo i beni oggetto del trasferimento, ma anche tutti i beni ricadenti nella massa ereditaria (e quindi, anche i diritti inerenti alle quote ereditarie spettanti alla cedente sulle quote ereditarie di altre successioni per le quali pendevano giudizi, beni sottoposti a sequestro giudiziario). Anche siffatta determinazione era assolutamente incerta ed eventuale, dipendendo, altresì, dalla definizione di altro e diverso giudizio ereditario (invero ancora pendente) e, purtuttavia, le parti sottolinearono e ribadirono detta pattuizione, evidenziandone la rilevanza nell’ambito della globale convenzione.

1.2. – Il motivo va disatteso.

Al fine di qualificare il contratto come aleatorio, è necessario verificare se, al momento della conclusione del contratto, vi sia – per volontà delle parti o per legge – una situazione di obiettiva incertezza circa i vantaggi o lo svantaggio economico che potrà derivare dal regolamento negoziale ovvero che, per la struttura del contratto posto in essere dalle parti, è a carico di una delle parti il rischio di un evento casuale che potrà incidere sul contenuto del suo diritto o della sua prestazione: in sostanza l’alea opera sin dall’inizio come elemento essenziale del sinallagma. Orbene, nelle specie la aleatorietà non poteva derivare dalla condizione sospensiva apposta che, incidendo sulla efficacia e non sulla struttura del contratto, era intesa addirittura a evitare – come correttamente ritenuto dai Giudici – i rischi derivanti dall’esito sfavorevole del giudizio avente a oggetto il riconoscimento della qualità di figlia naturale di (OMISSIS) dell’attrice e, quindi, la sua qualità di erede, legittimata alla vendita de qua.

Il versamento della caparra, che è un patto accessorio al contratto, non può incidere sulla struttura del contratto, rientrando gli effetti che da tale dazione derivano nell’alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva, alea che è evidentemente nozione diversa da quella di cui si è detto sopra.

Nè, d’altra parte, potrebbe censurarsi la sentenza, invocandosi la aleatorietà, in considerazione della denunciata indeterminatezza o indeterminabilità dei beni ereditari oggetto della vendita.

Secondo quel che è stata la ricostruzione della volontà pattizia compiuta dai Giudici, oggetto del contratto di vendita erano stati: la quota di un quinto indiviso di proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in (OMISSIS), di una casa di campagna e di un terreno siti in contrada (OMISSIS), di una casa di campagna e di due terreni siti in contrada (OMISSIS), nonchè la quota di un sesto indiviso di proprietà di un’altra casa di campagna sita in contrada (OMISSIS); i diritti di rendiconto e fruttificazione dei beni suddetti e di tutti i beni ereditari, il diritto di collazione dei beni ricadenti nel compendio ereditario di (OMISSIS), nonchè i mobili e gli arredi del palazzo (OMISSIS).

In primo luogo, va osservato che al riguardo la ricorrente censura l’interpretazione formulata dai giudici, dovendo qui ricordarsi che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: tali oneri non sono stati ottemperati dal ricorrente, la cui censura in realtà si risolve nella prospettazione di una soggettiva qualificazione del contratto come aleatorio. Orbene, se da un canto, erano alienate le quote di beni determinati, specificamente indicati, il riferimento al diritto ai frutti dei beni non era di per sè tale da integrare una situazione in cui – per il verificarsi di un fatto casuale indipendente dalla volontà delle parti – non fosse possibile stabilire il rapporto fra vantaggi e sacrifici derivanti dal contratto.

Nè alcuna obiettiva incertezza sulla effettiva consistenza del compendio oggetto della vendita – rilevante sotto il profilo dell’alea – poteva derivare dal riferimento alla collazione e al relativo credito azionabile, posto che l’obbligo della collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius – da considerare anticipazioni della futura successione – sorge ex lege per effetto dell’apertura della successione a carico dei soggetti indicati dall’art. 737 cod. civ. i quali sono tenuti a restituire i beni salvo dispensa da parte del de cuius, peraltro valida nei limiti della disponibile.

2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva respinto la domanda formulata ai sensi dell’art. 1450 cod. civ., quando il ricorrente, già nella comparsa di costituzione del 24.10.1988 (subito dopo l’avvenuto deposito della prima relazione del C.T.U.), aveva precisato: “nella subordinata ipotesi di cui all’art. 1450 c.c., determinare l’importo ancora dovuto come per legge, ordinando al dr. (OMISSIS) di versarlo alla (OMISSIS) e subordinando l’efficacia del trasferimento allo avvenuto versamento” e nella conclusionale depositata in primo grado in data 1 febbraio 2001, dopo avere richiamato i principi al riguardo elaborati dalla Cassazione, concludeva per……… ricondurre ad equità il contratto disponendo il trasferimento del compendio per il corrispettivo ritenuto equo, subordinando gli effetti traslativi all’avvenuto versamento dell’importo determinando tali concetti erano stati integralmente ribaditi e reiterati anche in seno alla comparsa di costituzione in grado di appello del 19 ottobre 2002.

Era erroneo l’assunto affermato in sentenza secondo cui il concludente non si sarebbe nemmeno rimesso alla determinazione del giudice; d’altra parte, la domanda di reduetio ad equitatem può essere proposta in qualsiasi stato e grado di giudizio e anche nella presente fase.

2.2.- -Il motivo è fondato.

L’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 cod. civ.), qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio. Nella specie, in cui la domanda fu tempestivamente formulata, le espressioni adoperate evidenziano la volontà della parte di rimettersi alla determinazione del giudice, il quale pertanto avrebbe dovuto provvedere. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata relativamente a tale domanda (che è stata erroneamente ritenuta generica), dovendo il giudice di rinvio determinare la modifica del contratto, stabilendo il prezzo secondo il valore del bene all’attualità, cioè al momento della sua decisione.

3.1. – Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti: il terzo, in quanto proposto subordinatamente all’accoglimento del primo; per quanto riguarda il quarto, avente a oggetto la statuizione accessoria sulle spese processuali, tale statuizione è travolta dalla cassazione, seppure parziale, della sentenza impugnata.

Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese relative alla presente fase ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2013.