Sentenza 5121/1990
Prescrizioni brevi – Prescrizione dei diritti oggetto del contratto dichiarato risolto – Applicazione del regime prescrizionale proprio
Il termine di prescrizione di cui all’art. 2953 cod. civ. (cosiddetto actio iudicati) si riferisce alle sole sentenze di condanna e quindi non è applicabile alle sentenze di risoluzione dei contratti, che sono, invece, dichiarative o costitutive, a seconda che ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ. ovvero quelle di cui agli artt. 1453 e 1467, con la conseguenza che ai diritti oggetto del contratto dichiarato risolto si applica il regime prescrizionale proprio di essi e, trattandosi del diritto di proprietà, il regime della imprescrittibilità, tranne che si sia verificata l’usucapione in favore di terzi. (nella specie trattavasi di risoluzione di un contratto oneroso di rendita vitalizia mediante alienazione di un immobile).
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-5-1990, n. 5121 (CED Cassazione 1990)
Art. 2953 cc (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi) – Giurisprudenza
Art. 1453 cc (Risoluzione del contratto per inadempimento) – Giurisprudenza
Art. 1454 cc (Diffida ad adempiere) – Giurisprudenza
Art. 1456 cc (Clausola risolutiva espressa) – Giurisprudenza
Art. 1457 cc (Termine essenziale per una delle parti) – Giurisprudenza
Art. 1467 cc (Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità) – Giurisprudenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’8 novembre 1978, (OMISSIS) – premesso che era proprietaria di due appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Papasidero alle contrade “Voccale” e “Piano del signor Paolo”, per averli acquistati, con contratto oneroso di rendita vitalizia, il primo da (OMISSIS) ed il secondo dallo stesso (OMISSIS) e dalla di lui moglie (OMISSIS); che, nell’emigrare in Francia, aveva lasciato quest’ultima nel godimento dei suddetti beni, nel possesso dei quali era però rientrata al ritorno dall’Estero;
che tale (OMISSIS), con il quale la (OMISSIS) alla morte del marito (OMISSIS) si era risposata, accampava arbitrariamente dei diritti sui cespiti innanzi indicati – tutto questo premesso, conveniva il nominato (OMISSIS) davanti al Pretore di Mormanno, per sentire dichiarare la assoluta proprietà di essa istante sui beni in questione, con conseguente inibizione al convenuto di insistere ulteriormente nelle sue arbitrarie pretese. Instauratosi il contraddittorio, il (OMISSIS) si costituiva e contestava la fondatezza della domanda, eccependo, quanto al fondo sito alla contrada “Voccale”, che la proprietà di esso era stata acquistata dalla (OMISSIS) per usucapione, e, quanto al fondo sito alla contrada “Piano del Signor Paolo”, che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 12 maggio 1965, aveva pronunciato la risoluzione del contratto di rendita vitalizia, con la conseguente condanna della (OMISSIS) al rilascio del bene in favore della (OMISSIS).
La (OMISSIS) replicava, assumendo che la eccepita usucapione non si era mai verificata e che i diritti nascenti a favore della (OMISSIS) dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari del 12 maggio 1965 si erano oramai prescritti, non essendo stata mai attuata la relativa statuizione.
Nel corso del giudizio, il (OMISSIS) rinunciava alla eccezione di usucapione relativa al fondo sito alla contrada “Voccale”, mentre insisteva nell’affermare che l’altro fondo era di proprietà della (OMISSIS).
Con sentenza del 31 luglio 1982, l’adito Pretore – dato atto della rinuncia, da parte del convenuto, alla eccezione di usucapione e ritenuti prescritti i diritti riconosciuti alla (OMISSIS) con la pronuncia del Tribunale di Castrovillari sopra citata – accoglieva la domanda.
Avverso la suddetta decisione interponeva appello, relativamente alla statuizione concernente il fondo sito alla contrada “Piano del Signor Paolo”, (OMISSIS), nella qualità di unico erede legittimo di (OMISSIS), ed il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 26 marzo 1985, accoglieva il gravame, cui aveva resistito la (OMISSIS), e, in riforma della decisione del Pretore, rigettava la domanda.
Osservava il giudice di appello che: – per effetto della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 12 maggio 1965, passata poi in cosa giudicata – con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), era stata dichiarata la risoluzione, per inadempimento della (OMISSIS), del contratto oneroso di rendita vitalizia, con la conseguente condanna della convenuta al rilascio, in favore dell’attrice, dei beni trasferiti col contratto, fra i quali il fondo sito alla contrada “Piano del Signor Paolo” dell’agro del Comune di Papasidero – la (OMISSIS) aveva riacquistato il diritto di proprietà sul predetto fondo; ora, il diritto di proprietà non è prescrittibile e la (OMISSIS), dal canto suo, non aveva provato (e neppure chiesto di farlo) di aver posseduto il bene per il tempo necessario al compiersi di una eventuale usucapione da opporre al diritto suddetto per neutralizzarlo;
– quanto alla mancata esecuzione della menzionata sentenza in ordine alla statuizione di condanna della (OMISSIS) al rilascio, in favore della (OMISSIS), del fondo in questione, essendosi verificata tra le dette parti una certa alternanza nella materiale disponibilità del bene, non si poteva escludere – precisava il Tribunale – che il suindicato capo della pronuncia non fosse stato eseguito, perché, a quell’epoca, il cespite era già in possesso della (OMISSIS);
comunque, quand’anche il fondo fosse stato nella materiale disponibilità della (OMISSIS), un tale stato di fatto, di per sè, non era idoneo a compromettere il diritto di proprietà sul cespite riconosciuto alla (OMISSIS), non risultando, in alcun modo, che la (OMISSIS), dopo la richiamata sentenza del Tribunale di Castrovillari, avesse posseduto il fondo in questione per il tempo necessario ai fini dell’acquisto della proprietà di esso per usucapione;
– infondata, pertanto, era la domanda della (OMISSIS), a fondamento della quale era stato posto appunto il diritto di proprietà della istante sul fondo in argomento.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) sulla base di un unico motivo di annullamento, illustrato anche con memoria. Il (OMISSIS) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, la (OMISSIS) – denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2909, 2934 e 2946 C.C.), nonché mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) – censura la impugnata sentenza, per avere il Tribunale ritenuto che il giudicato costituito dalla propria sentenza in data 12 maggio 1965, dichiarativa della risoluzione per inadempimento di essa ricorrente del contratto oneroso di rendita vitalizia stipulato con i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) con atto per notaio Filomena del 24 ottobre 1952, neutralizzasse l’azione proposta.
Essendo, infatti, prescritta – come era pacificamente presupposto dalla decisione impugnata – l'”actio indicati” nascente dalla richiamata sentenza, il giudicato medesimo – sostiene la ricorrente – era “tamquam non esset”, con la conseguenza che il contratto di rendita vitalizia, sul quale era fondata la sua domanda, spiegava piena efficacia tra le parti.
L’affermazione del Tribunale che il diritto di proprietà “non è prescrittibile”, salvo il verificarsi dell’usucapione a favore di un terzo, è indubbiamente esatta – precisa la ricorrente – ma essa era assolutamente irrilevante nel caso in esame, in cui il riacquisto della proprietà del fondo in questione da parte della (OMISSIS) non era un atto automatico, ma la conseguenza della risoluzione del contratto di rendita vitalizia, dichiarata con la richiamata sentenza del Tribunale di Castrovillari: una volta prescritta l'”actio indicati” nascente dalla detta sentenza, l’azione di risoluzione era da considerare come se non fosse mai stata proposta.
Il Tribunale, in definitiva – continua la ricorrente, concludendo – aveva errato anche nella interpretazione del giudicato, che non si era affatto formato su un preteso riconoscimento del diritto di proprietà a favore della (OMISSIS), ma semplicemente sulla dichiarata risoluzione del contratto oneroso di rendita vitalizia, risoluzione che la intervenuta prescrizione dell'”actio indicati” aveva poi riposto nel nulla; e, fuorviato da tale erronea interpretazione del giudicato, non aveva considerato che il punto decisivo della controversia riguardava l’efficacia o meno del contratto di rendita vitalizia del 24 ottobre 1952, sul quale era fondata la domanda di essa ricorrente, quesito, quello sopra enunciato, cui bisognava dare risposta affermativa, stante la intervenuta prescrizione dell’azione relativa al giudicato concernente la pronunciata risoluzione del suddetto contratto.
Il ricorso non è fondato.
Come emerge dalla narrativa che precede, il Tribunale ha rigettato la domanda della (OMISSIS) – diretta ad ottenere semplicemente l’accertamento e la dichiarazione del diritto di proprietà, esclusiva ed assoluta, della istante su un fondo rustico sito in agro del Comune di Papasidero alla contrada “Piano del Signor Paolo”, di cui la istante medesima assumeva di avere già il possesso – sulla considerazione che il contratto oneroso di rendita vitalizia stipulato con atto per notaio Filomena del 24 ottobre 1952 – con il quale la sunnominata (OMISSIS) trasferì alla (OMISSIS) alcuni fondi rustici, fra cui quello in questione, e sul quale la istante aveva fondato la sua domanda – era ormai venuto meno, perché, con sentenza dello stesso Tribunale in data 12 maggio 1965, passata in cosa giudicata, era stato, su domanda della (OMISSIS), dichiarato risolto per inadempimento dell’acquirente.
Orbene, la censura rivolta alla sentenza impugnata – incentrata sul rilievo che il Tribunale non aveva considerato che, quando (OMISSIS), per contrastare la domanda della (OMISSIS), invocò la sentenza dello stesso Tribunale del 12 maggio 1965, era ormai maturata la prescrizione dell'”actio indicati” nascente dalla richiamata sentenza – non tiene conto del fatto che la “ratio decidendi” della sentenza impugnata è basata sulla statuizione (contenuta in quella del 12 maggio 1965) della risoluzione del contratto di trasferimento posto dalla (OMISSIS) a fondamento della domanda di accertamento della proprietà e che, in ordine ad una tale statuizione, non sorge il problema della prescrizione, dell'”actio indicati”, che si pone unicamente in ordine alle sentenze di condanna (ex art. 2953 C.C.):
infatti, con la pronuncia di risoluzione del contratto (che può avere natura dichiarativa o costitutiva, a seconda che ricorrano le ipotesi degli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. ovvero degli artt. 1453 e 1467 c.c., come, peraltro, con quelle di annullamento, o di rescissione, aventi natura costitutiva, che facciano cessare un rapporto giuridico esistente – l’effetto che di esso è proprio si realizza e si consuma nel momento stesso della pronuncia passata in giudicato; nel periodo successivo, vengono in considerazione i diritti oggetto del contratto risolto (o annullato o rescisso) e trova applicazione il regime prescrizionale proprio di essi; nel caso in esame, si tratta del diritto di proprietà, che, come esattamente afferma il Tribunale, non è prescrittibile, salvo il verificarsi dell’usucapione a favore di un terzo.
Si sottrae, quindi, alla censura, che le è stata rivolta, la sentenza impugnata, di rigetto della domanda della (OMISSIS), basata sulla intervenuta pronuncia della risoluzione del titolo di acquisto dedotto dalla istante a fondamento della domanda di accertamento della proprietà.
Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.
La ricorrente, data la sua soccombenza, è tenuta a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente (OMISSIS) a rimborsare al resistente (OMISSIS) le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 22.300, oltre a lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione IIa Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 1988.