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Cassazione Civile 5599/2022 – Sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc

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Ordinanza 5599/2022

Sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l’eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia “medio tempore”, salvo restando la retroattività “inter partes” con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 21-2-2022, n. 5599   (CED Cassazione 2022)

Art. 295 cpc (Sospensione necessaria del processo) – Giurisprudenza

 

 

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato MA. PE. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano GI. SE. e MI. ZA.. Esponeva che la deceduta madre, M.S. CO., aveva alienato con atto del 14.4.2015 ai convenuti la nuda proprietà dell’immobile in Milano, al primo piano dello stabile al civico n. 2 di piazzale (OMISSIS); che l’alienazione era stata compiuta dalla madre in stato di incapacità naturale. Chiedeva pronunciarsi l’annullamento dell’atto di vendita.

2. Resistevano GI. SE. e MI. ZA..

3. Con sentenza n. 2372/2020 il tribunale rigettava la domanda.

4. Avverso tale sentenza MA. PE. proponeva appello.

Resistevano GI. SE. e MI. ZA..

5. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. GI. SE. e MI. ZA. convenivano dinanzi al Tribunale di Milano MA. PE. e MA. CA..

Esponevano che erano proprietari, per acquisto fattone da M.S. CO. con atto del 14.4.2015, dell’immobile in Milano, al primo piano dello stabile al civico n. 2 di piazzale (OMISSIS); che l’immobile era detenuto sine titulo da MA. PE. e da MA. CA.. Chiedevano, tra l’altro, condannarsi i convenuti al rilascio dell’unità immobiliare.

6. Resistevano MA. PE. e MA. CA..

7. Con ordinanza del 24.3.2021 il Tribunale di Milano sospendeva il giudizio ex art. 702 bis cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.

Premetteva il tribunale che il riscontro della validità – sub iudice dinanzi alla Corte d’Appello di Milano – del titolo d’acquisto degli attori, ricorrenti ex art.702 bis cod. proc. civ., costituiva il presupposto logico/giuridico delle loro domande, segnatamente della domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ.

Quindi reputava sussistente la causa di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. fino alla definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Milano.

8. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza GI. SE. e MI. ZA.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

MA. PE. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

MA. CA. del pari ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; parimenti ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. GI. SE. e MI. ZA. hanno depositato memoria. MA. PE. del pari ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

Deducono che non vi è identità soggettiva tra il giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Milano ed il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Milano, siccome al primo giudizio è estranea MA. CA..

Deducono segnatamente che tale circostanza osta di per sé all’applicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ.

Deducono altresì che non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il giudizio dapprima introdotto ed ora pendente innanzi alla Corte di Milano ed il giudizio successivamente introdotto.

Deducono segnatamente che non si prospetta la sussistenza di un nesso di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di annullamento di un titolo negoziale ed il giudizio avente ad oggetto pretese fondate sul medesimo titolo.

11. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ.

Deducono che, qualora il Tribunale di Milano avesse ravvisato un nesso meramente logico tra i due giudizi, “avrebbe potuto, eventualmente, disporre la sospensione del processo di rivendicazione ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 14).

12. I motivi del ricorso per regolamento di competenza sono ambedue fondati e meritevoli di accoglimento.

13. Con precipuo riferimento al primo motivo è sufficiente ribadire gli insegnamenti di questa Corte.

14. Ovvero, per un verso, che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità – la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi d’annullabilità del titolo, poiché l’eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia “medio tempore”, salvo restando la retroattività “inter partes” con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite (cfr. Cass. (ord.) 4.3.2011, n. 5331; Cass.28.11.2007, n. 24751).

Nel caso di specie, evidentemente, si versa nella seconda delle ipotesi testé prefigurate, siccome nel giudizio asseritamente pregiudicante si discute dell’annullabilità, per incapacità naturale, del contratto di vendita della nuda proprietà stipulato da M.S. CO. con GI. SE. e MI. ZA. con atto del 14.4.2015.

15. Ovvero, per altro verso, che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad una di esse può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (cfr. Cass. (ord.) 11.8.2017, n. 20072; Cass. sez. lav. 18.3.2009, n. 6554; Cass. 29.5.2001, n. 7280, secondo cui il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione).

Nel caso di specie, evidentemente, non vi è identità soggettiva, siccome MA. CA. è estranea al giudizio asseritamente pregiudicante.

16. Con precipuo riferimento al secondo motivo analogamente è sufficiente ribadire gli insegnamenti di questa Corte.

17. Ovvero che, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, 2° co., cod. proc. civ., sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 20.1.2015, n. 798; Cass. sez. un. 29.7.2021, n. 21763, secondo cui, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, 2° co., cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, 2° co., cod. proc. civ.; Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 17936; Cass. (ord.) 18.3.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art.337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; Cass.(ord.) 19.9.2013, n. 21505; Cass. sez. un. 19.6.2012, n. 10027).

18. Ebbene, nel caso di specie, sono indubitabili le seguenti circostanze.

Da un canto, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. non già ai sensi dell’art. 337, 2° co., cod. proc. civ. (“visto l’art. 295 c.p.c. il Giudice dispone la sospensione necessaria del processo sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa pendente tra SE./ZA. e Pregreffi MA. innanzi alla Corte d’Appello di Milano”: così ordinanza impugnata, pag. 2).

D’altro canto, allorquando il Tribunale di Milano ha pronunciato l’ordinanza in questa sede impugnata, pendeva e pende dinanzi alla Corte d’Appello di Milano il giudizio (r.g. n. 1259/2020) di gravame avverso la sentenza n. 2372/2020 del Tribunale di Milano.

19. Conseguentemente la sospensione in questa sede impugnata, in quanto disposta ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. anziché nel solco dell’art. 337, 2° co., cod. proc. civ., è per tale sola ragione illegittima.

E, ben vero, ai fini di cui al 2° co. dell’art. 337 cod. proc. civ., è più che opportuno il riferimento all’ordinanza n. 21218 del 2.10.2020 di questa Corte, ove in motivazione si legge testualmente: “questa Corte anche di recente ha ribadito che (Cass. n. 14738/2019), ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola [id est, ex art. 337, 2° co., cod. proc. civ.] è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intenda riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (in senso conforme Cass. n. 14337/2019; Cass. n. 18494/2018)”.

20. In accoglimento del ricorso va cassata l’ordinanza del 24.3.2021 con cui il Tribunale di Milano ha sospeso il giudizio iscritto al n. 19721/2020 r.g. Le parti vanno, dunque, rimesse dinanzi al Tribunale di Milano nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

21. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza del 24.3.2021, con cui il Tribunale di Milano ha sospeso il giudizio iscritto al n. 19721/2020 r.g., e rimette le parti nel termine di legge dinanzi allo stesso tribunale anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2021.