Ordinanza 5671/2023
Sospensione necessaria del processo – Presupposti – Pregiudizialità – Nozione
A norma dell’art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato “pro soluto” rispetto all’azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-2-2023, n. 5671 (CED Cassazione 2023)
Art. 1260 cc (Cessione del credito)
Art. 295 cpc (Sospensione necessaria del processo)
Osserva quanto segue.
cessionaria di un credito, nei confronti del Ministero delle infrastrutture, a
lei ceduto, pro soluto, dalla (OMISSIS) S.r.l., che aveva compiuto una serie di
forniture al Ministero.
davanti al Tribunale di Palermo, nel quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo
nei confronti del Ministero, il quale ha proposto opposizione e la causa è
stata trattenuta in decisione in primo grado.
del cedente, sulla base della clausola dell’art. 15 del contratto, la (OMISSIS)
S.p.a. ha promosso un nuovo giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, nei
confronti della cedente (OMISSIS) S.r.l., invocando l’avvenuta decadenza dalla
garanzia e chiedendo il recupero del credito corrispondente al saldo di
conto corrente rimasto impagato.
giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ritenendo la pregiudizialità del
giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo e ipotizzando un
possibile contrasto di giudicati.
competenza la (OMISSIS) S.p.a., rilevando che il rischio di locupletazione
da parte sua sarebbe inesistente e che i due crediti non sarebbero gli stessi,
perché il suo credito verso il Ministero delle infrastrutture è costituito dal
corrispettivo delle forniture eseguite dalla (OMISSIS) S.r.l., mentre quello nei
confronti della (OMISSIS) S.r.l. è costituito dalla sommatoria delle anticipazioni
e competenze maturate in esecuzione del contratto di factoring.
regolamento e confermarsi la disposta sospensione del processo,
deducendo il rischio che la (OMISSIS) S.p.a. consegua una duplicazione di
titoli per lo stesso credito.
infondato, non risultando, nella specie, conferente la giurisprudenza
richiamata dalla (OMISSIS) S.p.a. (Cass. n. 9495 del 28/06/2002 Rv.
555459-01) in quanto, come risulta dalla relativa massima, nella specie si
trattava di una cessione pro solvendo, mentre nelle controversie in esame il
contratto di cessione è pro soluto.
essendovi perfetta identità di parti tra i due giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo – il che costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’art. 295 cod. proc. civ. – , poiché in quello sospeso sono in causa la
(OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.r.l. e dinanzi al Tribunale di Palermo in causa
vi è anche, oltre che le dette due parti, anche il Ministero delle
Infrastrutture, si verifica un’ipotesi di deroga alla necessità di perfetta
coincidenza delle parti tra il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato,
poiché la causa assunta in decisione a Palermo, in primo grado, appare
suscettibile di spiegare efficacia, almeno potenzialmente, nella controversia
pendente dinanzi al Tribunale di Venezia (sul punto si veda: Cass. n. 3936
del 18/02/2008 Rv. 602031 – 01).
all’ordinanza 9 dicembre 2011, n. 26469, di questa Corte, nella quale la
sospensione necessaria del processo può essere disposta perché la decisione
del medesimo dipende dall’esito di un’altra causa, nel senso che questo
abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di
giudicato, all’interno della causa pregiudicata.
al Tribunale di Palermo è circostanza pacifica, in quanto dedotta dalla (OMISSIS)
S.r.l. nei propri scritti difensivi e non contraddetta dalla ricorrente per
regolamento.
IFIS S.p.a. ponga in esecuzione entrambi i decreti ingiuntivi da essa richiesti
e ottenuti, ossia quello opposto dinanzi al Tribunale di Palermo e quello
opposto dinanzi al Tribunale di Venezia, comporta, inoltre, che sia
necessario, al fine di evitare il dispendio di inutile attività processuale
derivante dalla possibilità di recuperare quando indebitamente
(eventualmente) incassato dalla (OMISSIS) S.p.a., la sospensione del
processo che si trova in fase meno avanzata, ossia quello sospeso a mezzo
dell’ordinanza qui impugnata e pendente dinanzi al Tribunale di Venezia.
deve essere rigettato.
sono liquidate come da dispositivo.
il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13, se dovuto.
del presente regolamento, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre C.P.A. e
IVA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il
ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 dicembre 2022.