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Cassazione Civile 5766/2005 – Mediazione – Pluralità di mediatori – Provvigione – Ripartizione pro quota

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Sentenza 5766/2005

Mediazione – Pluralità di mediatori – Provvigione – Ripartizione “pro quota”

In caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell’affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo ma giovandosi l’uno dell’utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell’accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell’affare, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell’intera provvigione. Poiché l’art. 1758 cod. civ. pone la regola della ripartizione «pro quota» della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l’obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell’intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest’ultimo per ottenere la propria parte; nell’ipotesi, peraltro, in cui solo alcuni siano iscritti al ruolo istituito con legge n. 39 del 1989, non spetta ai non iscritti la provvigione, non potendo pertanto essi ripetere dall’«accipiens» la quota eccedente al medesimo eventualmente versata (pur non avendo quest’ultimo diritto di riceverla trattandosi di pagamento privo di causa), ma tuttavia, ove l’intermediato deliberatamente versi al mediatore iscritto la quota sua e quella del non iscritto, e l’«accipiens» rilasci quietanza interamente liberatoria, il mediatore non iscritto può pretendere da colui che l’ha ricevuta e la trattiene senza causa il pagamento della somma versata in suo favore, giacché in tale ipotesi egli non fa valere il diritto alla provvigione, bensì il diritto corrispondente all’obbligo insorgente in capo all’«accipiens» per avere ricevuto, rilasciandone quietanza liberatoria, (anche) la parte di quota in relazione alla quale è privo di titolo.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-3-2005, n. 5766

Art. 1755 cc (Mediazione – Provvigione) – Giurisprudenza 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo. Sc., assumendo di avere prestato attività di mediazione nella vendita di fondo rustico da parte di Bi. Pe., convenne innanzi al tribunale di Taranto l’altro mediatore, Sa. La., per ottenerne la condanna al pagamento della metà della provvigione (lire 14.260.000) da lui riscossa nell’intero.
Il convenuto si difese, sostenendo di avere svolto da solo l’attività di mediazione.
Il tribunale accolse la domanda; alla conclusione opposta pervenne la corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – la quale ritenne che, pur avendo utilmente contribuito alla conclusione dell’affare, lo Sc. non avesse diritto alla provvigione in quanto non iscritto nell’apposito ruolo.
Propone ricorso per Cassazione lo Sc.; resiste il La. con controricorso sostenuto con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1758, 1298, 2033 c.c., nonché vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la corte di merito 1) ha ritenuto che egli non avesse diritto alla provvigione perché non iscritto all’albo, mentre avrebbe dovuto ritenere il contrario, considerato che la provvigione non è stata reclamata nei confronti delle parti messe in relazione, bensì “pro quota” dall’altro mediatore che se l’è ricevuta nell’intero; 2) avrebbe quanto meno dovuto riconoscergli la somma pretesa a titolo di indebito.

La prima proposizione è fondata; l’altra rimane assorbita.

Come evidenziato dalla sentenza impugnata, nella specie si verte in tema di pluralità di mediatori; tale ipotesi ricorre sia quando più mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell’affare sia quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché ciascuno si sia giovato dell’apporto utile dell’altro o degli altri, anche se limitandosi ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell’accordo, di guisa che sussista un nesso di causalità obiettiva tra i singoli separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell’affare (Cass. 13.2.1998, n. 1564);
ricorre un’ipotesi diversa, estranea allo schema mediatizio tipico, quando ciascuna parte si avvalga di un proprio mediatore per trattare il medesimo affare; in tale ipotesi, essendo stati stipulati distinti contratti di mediazione e non essendo stata svolta attività in cooperazione tra i mediatori, ciascuno di essi ha diritto all’intera provvigione dalla parte che gli ha conferito l’incarico (Cass. 17.11.1978, n. 5375).

In caso di pluralità di mediatori occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto abbiano preso contatto con le parti contraenti o almeno una di esse; nella prima ipotesi ciascun mediatore ha azione diretta per il pagamento della provvigione (Cass. 16.2.1965, n. 248), mentre nella seconda il mediatore che non ha preso contatto può agire in via di rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell’intera provvigione (Cass. 15.3.1954, n. 743).

L’art. 1758 c.c. stabilisce la regola della ripartizione “pro quota” della provvigione con implicita esclusione della solidarietà.

Pertanto, ciascun mediatore ha diritto alla quota e, corrispondentemente, l’obbligato si libera pagandogliela; il pagamento dell’intera provvigione ad uno o ad alcuni dei mediatori non ha effetto liberatorio ed il mediatore, che non ha ricevuto la propria quota, può pretenderla dall’obbligato, il quale è quindi tenuto ad un nuovo pagamento, fermo restando il suo diritto di ripetere dall'”accipiens” la somma eccedente la quota a lui spettante; è fatta salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente pattuito la solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, nella quale il pagamento dell’intera provvigione ad uno qualunque dei mediatori è liberatorio, ma ciascuno degli altri può agire per ottenere la propria quota da quello che l’ha ricevuta (Cass. 7.8.1997, n. 7311). Il mediatore che non sia iscritto nel ruolo istituito con L. 39/1989 non può pretendere la provvigione (art. 6) e, se alcuna delle parti intermediate gliela versa, è tenuto a restituirgliela a richiesta, non beneficiando neppure della più tenue tutela della “soluti retentio” (art. 8).

Nel caso di pluralità di mediatori, ove uno sia iscritto nel ruolo e l’altro no, il mediatore iscritto ha diritto solo alla quota di provvigione che gli compete e non può ritenere la quota eccedente che abbia ricevuto, essendo il relativo pagamento privo di causa. D’altra parte, il mediatore non iscritto non può ripetere dall'”accipiens” la quota eccedente, postulando la ripetizione l’esercizio del diritto alla provvigione che l’art. 6 gli nega.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’intermediato versi deliberatamente al mediatore iscritto la sua quota e quella del mediatore non iscritto e l'”accipiens” rilasci quietanza interamente liberatoria, oltre che per sè, per il mediatore non iscritto, quest’ultimo può pretendere il pagamento della somma versata come sua quota dal mediatore che l’ha ricevuta e la trattiene senza causa, in quanto in tale ipotesi non fa valere il diritto alla provvigione che non ha, bensì l’obbligo che nasce dall’essersi il mediatore iscritto ricevuta la quota di quello non iscritto e dall’avere rilasciato per lui quietanza liberatoria.

Ai principi sopra esposti non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione alla corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2005