Sentenza 586/2017
Imposta sul reddito delle persone fisiche – Erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico
In materia di determinazione della base imponibile dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano nel reddito da lavoro dipendente le erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico applicate ai dipendenti ENEL, sebbene non più in servizio, poiché integranti un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro ad alcune categorie di lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione ed in base agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva, sul presupposto e riconoscimento appunto del rapporto di lavoro, al quale va equiparato ex art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo d.P.R. anche il rapporto pensionistico.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 12 gennaio 2017, n. 586 (CED Cassazione 2017)
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 68/4/12 del 4 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza con la quale (OMISSIS) chiedeva il rimborso della ritenuta fiscale operata a suo carico dall’Inps sullo sconto praticatogli, in quanto pensionato (OMISSIS), sul consumo di energia elettrica negli anni 2004/2005 (per Euro 333,87).
Ha ritenuto la commissione tributaria regionale, in particolare, che la riduzione tariffaria in oggetto – costituente beneficio riconosciuto da (OMISSIS) ai propri dipendenti ed ex dipendenti – non sia assimilabile nè a reddito di lavoro dipendente ex articolo 51 Tuir, facendo difetto il rapporto di lavoro, nè ad erogazione pensionistica, in quanto non derivante dal versamento di contributi previdenziali.
Resiste con controricorso lo (OMISSIS).
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
- 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex articolo360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 49, comma 2, e articolo51, comma 1 T.U.I.R..
Diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, lo sconto tariffario in oggetto avrebbe natura retributiva, in quanto vantaggio accessorio (“fringe benefit”) riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione collettiva (CCNL 1979); con conseguente tassazione come reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito pensionistico a quest’ultimo equiparato.
- 3. Il ricorso è fondato.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 51, comma 1 T.U.I.R., “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Questa regola – integrante il principio della c.d. “onnicomprensività” del reddito di lavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente “in relazione al rapporto di lavoro” – fa sì che debbano includersi in questa categoria reddituale anche gli importi e le erogazioni in genere integranti, come nel caso di specie, un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro a talune categorie di lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione (“fringe benefit”). Tali vantaggi – che, se erogati in natura, sono quantificati economicamente secondo il criterio generale del “valore normale” di cui all’articolo 9 T.U.I.R. – si ricollegano direttamente alla prestazione lavorativa ed alla retribuzione, di cui concretano un componente. Nel caso di specie, tale connessione con il rapporto di lavoro è reso, d’altra parte, tanto più palese in considerazione del fatto che la riduzione tariffaria sul consumo energetico non esplica, come vorrebbe il controricorrente, funzione di agevolazione o sostegno sociale esente; in quanto prevista dalla contrattazione collettiva, applicabile ai dipendenti (OMISSIS), sul presupposto e nel riconoscimento del rapporto di lavoro. Nulla toglie che essa continui poi ad essere attribuita, una volta cessato il rapporto di lavoro, anche a favore dei pensionati (OMISSIS); l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro non muta infatti i termini del problema, dal momento che anche le somme erogate dall’ente di gestione in relazione al rapporto pensionistico sono equiparati ex lege al reddito di lavoro dipendente, così come stabilito dall’articolo 49, comma 2, lettera a) T.U.I.R.. Pur nella consapevolezza di un contrario precedente di legittimità – però risalente, e riferito alla previgente disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1950 – secondo cui il controvalore della riduzione tariffaria (OMISSIS) in questione non rientrerebbe nel concetto di retribuzione “essendo negato a soggetti che, pur avendo prestato lavoro, non possono usufruirne per la presenza di un altro beneficiario nello stesso nucleo familiare” (Cass. 4231/96), si ritiene di dare qui continuità a quanto recentemente affermato in senso opposto, e sulla base della vigente disciplina. Va in proposito richiamato il principio espresso da Cass. 25024/15, secondo cui lo sconto sul costo dell’energia elettrica consumata ad uso familiare viene riconosciuto – a dipendenti in servizio ed in pensione – in quanto componente della retribuzione o della pensione; così da legittimarne l’imposizione come reddito di lavoro dipendente o assimilato ex articoli 49-51 cit.. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La peculiarità della controversia e la non univocità dei precedenti in materia, per giunta in parte sopravvenuti in corso di lite, depongono per la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
– compensa le spese di legittimità e merito;
– v.to il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.