Sentenza 594/2017
INVIM – Determinazione
In tema di INVIM, ove una società, resa conferitaria di un complesso aziendale nel vigore della l. n. 904 del 1977 (il cui art. 10 ha esteso anche alle operazioni di conferimento di complessi aziendali il principio della “neutralità fiscale” stabilito per le fusioni), abbia provveduto successivamente ad alienare uno dei beni oggetto del conferimento, andrà assunto in considerazione, ai fini della determinazione del valore iniziale del bene in questione, non già quello della data di conferimento, bensì quello risalente alla data in cui il bene sia stato a suo tempo acquistato dal conferente, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di quest’ultimo.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 12 gennaio 2017, n. 594 (CED Cassazione 2017)
FATTO
Per quanto rimasto d’interesse con l’impugnata sentenza n. 377/01/10 depositata il 19 novembre 2010 la Commissione Tributaria Centrale sez. di Trieste – a seguito di revocazione di altra sentenza della CTC che aveva deciso senza comunicare alla (OMISSIS) S.a.s. la fissazione dell’udienza – confermava la decisione n. 464/03/88 della Commissione Tributaria di 2 Grado di Udine che aveva respinto il ricorso promosso dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale ai fini INVIM cosiddetta straordinaria introdotta dal Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, articolo 26, conv. con modif. in L. 26 aprile 1983, n. 131, veniva rettificato con riferimento al 1 gennaio 1963 il valore iniziale di un’azienda agricola comprensiva di fondo anche se quest’ultima era stata conferita alla Società contribuente il 3 dicembre 1980 da un socio persona fisica in regime di neutralità fiscale L. 16 dicembre 1977, n. 904, ex articolo 10 e Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 6, comma 7.
La CTC – con ciò disattendo le tesi della contribuente secondo cui il valore iniziale ai fini della determinazione dell’incremento di valore doveva essere individuato in quello che il fondo aveva al 3 dicembre 1980 momento del conferimento – riteneva appunto che il valore iniziale fosse quello che il ridetto fondo aveva il 1 gennaio 1963. E questo perchè per la CTC la cit. L. n. 904, articolo 10 – che come ricordato estendeva ai conferimenti d’azienda la neutralità ai fini INVIM prevista dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 643, articolo 6, comma 7, per le fusioni o incorporazioni o scissioni comportanti trasferimento di immobili – “non aboliva ma solo rinviava il prelievo”.
La contribuente proponeva ricorso straordinario per cassazione affidato a un solo articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
L’ufficio resisteva con controricorso.
DIRITTO
- Con l’unico articolato motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, articolo 26, comma 2, L. 16 dicembre 1977, n. 904, articolo 10 e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 6, commi 2, 5 e 7” – la contribuente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile alla concreta fattispecie il cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 643, articolo 6, comma 7, che come veduto stabiliva il regime di neutralità fiscale per talune operazioni societarie comportanti trasferimento di immobili. Invero secondo la contribuente il Decreto del Presidente della Repubblica n. 643, detto articolo 6, comma 7, era richiamato dalla cit. L. n. 904, articolo 10, soltanto ai fini dell’estensione della neutralità fiscale ai conferimenti d’azienda. A giudizio della contribuente difatti con il conferimento – a differenza che con la fusione l’incorporazione e la scissione con le quali l’immobile soggetto a INVIM non viene concretamente trasferito per cui era logico far riferimento al momento dell’iniziale acquisto – il trasferimento dell’azienda comprendente il fondo era realmente avvenuto per cui il valore avrebbe dovuto accertarsi al tempo del ridetto conferimento e non a quello dell’iniziale acquisto fatto dal conferente.
Il motivo è infondato.
Come questa corte ha già avuto occasione di chiarire la determinazione dell’imponibile INVIM straordinaria – nella sostanza un’anticipazione dell’INVIM decennale – segue la letterale regola di cui al cit. Decreto Legge n. 55, articolo 26, comma 2, per la quale il valore iniziale deve accertarsi con riferimento al momento dell’acquisto ovvero al 1 gennaio 1963 per gli acquisti registrati in epoca anteriore. Il regime di neutralità fiscale – dalla cit. L. n. 904, articolo 10, esteso ai conferimenti d’azienda comportanti trasferimenti immobiliari mediante rinvio al cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 643, articolo 6, comma 7, che lo prevede solo per le rammentate operazioni sociali – è quindi semplicemente rivolto a favorire le ridette operazioni sociali e di conferimento senza però cancellare parte dell’imposta come in effetti avverrebbe se il valore iniziale dell’INVIM straordinaria fosse accertato con riferimento al momento del conferimento (conforme, in identica fattispecie, Cass. sez. trib. n. 865 del 2001).
- Nella particolarità della fattispecie – contrassegnata da un solo precedente successivo all’impugnazione dell’avviso – debbono ravvisarsi le ragioni che inducono la corte a compensare le spese processuali di ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2016.