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Cassazione Civile 598/2017 – Concordato preventivo – Sottoscrizione della domanda di concordato da parte del solo difensore

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Sentenza 598/2017

 

Concordato preventivo – Sottoscrizione della domanda di concordato da parte del solo difensore

Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 gennaio 2017, n. 598   (CED Cassazione 2017)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/2-18/3/2014, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo di (OMISSIS) srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale, di declaratoria della inammissibilità della proposta di concordato preventivo e del fallimento della società, ritenendo che debba essere sottoscritto dal debitore e dal difensore munito di procura alle liti il ricorso contenente la domanda di concordato ex articolo 161, comma 1, l.f., oltre che dall’eventuale assuntore e dal legale rappresentante ove si tratti di società (articolo 152 l.f.), per avere natura complessa, contenendo la domanda giudiziale ed il piano per la soluzione concordata della crisi, ossia una proposta lato sensu contrattuale; che invece, nel caso di concordato in bianco, contenendo il ricorso solo la domanda di concordato, quindi esclusivamente la domanda giudiziale, è sufficiente la sottoscrizione del solo difensore munito di procura alle liti.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato ad unico motivo.

Si difendono con separati con controricorsi (OMISSIS) srl in liquidazione ed il (OMISSIS).

(OMISSIS) ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico mezzo, il Fallimento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 l.f. nella parte relativa all’obbligo di sottoscrizione del ricorso per concordato preventivo: sostiene che il 6 comma non contiene alcuna deroga al 1, ribadisce anzi la paternità della domanda “l’imprenditore può depositare”; evidenzia che la domanda di concordato con riserva determina conseguenze sulla capacità giuridica dell’imprenditore e sulla vita dell’impresa (l’imprenditore deve chiedere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, ex articolo 161, comma 7, L. Fall.; deve assolvere agli obblighi informativi periodici fissati dal Tribunale, ex articolo 161, comma 8; può essere assoggettato al controllo costante di un commissario giudiziale, ex comma 6; può chiedere che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso, ex articolo 169 bis L. Fall.).

Sul piano sistematico, sostiene che, proprio a ragione dei richiamati effetti sostanziali, la domanda di concordato con riserva non è una mera domanda giudiziale e la legge fallimentare prevede altri atti giudiziali con effetti sostanziali, per i quali è prevista la sottoscrizione della parte (così il ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento, la domanda di omologazione degli accordi ristrutturazione, 182 bis), e conclude nel senso di ritenere che è nel sistema della definizione della crisi d’impresa la previsione della sottoscrizione della parte dei vari atti di impulso delle procedure, che implicano sin dall’inizio effetti sia sostanziali che processuali.

2.1.- Il ricorso va respinto.

L’unica questione che il ricorso pone all’attenzione di questa Corte è se la domanda di concordato con riserva ex articolo 161, comma 6, L. Fall., nel testo risultante dalle modifiche di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, debba essere sottoscritta personalmente dal debitore, ovvero se sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso contenente la domanda di concordato con riserva da parte del solo difensore, munito, ovviamente, di procura alle liti.

Sul piano letterale, l’articolo 161, al comma 1 dispone che “La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore” ed al comma 6, che “L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione”.

Ciò posto, v’è in primo luogo da rilevare che, sul piano strettamente letterale, suona come “preconcetta” la ricostruzione in termini di rapporto tra regola e deroga tra le due disposizioni riportate, intese a regolare la prima la proposizione della domanda di concordato “pieno” e la seconda quella del concordato “con riserva”, sì che per ciò che non risulti derogato da quest’ultima debba applicarsi la disciplina prevista nella prima, mentre deve ritenersi metodologicamente corretto procedere all’esame della disposizione che qui interessa per quel che la stessa dispone.

La formulazione del comma 6, nella parte che qui interessa, evidenzia la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.

Enfatizzando detta scissione a fronte della natura di atto complesso del ricorso contenente la domanda di concordato di cui all’articolo 161, comma 1, L. Fall., che assomma in sè sia la domanda giudiziale che il piano per la soluzione negoziata della crisi, ossia la proposta, la Corte del merito è pervenuta a ritenere sufficiente nel caso la sottoscrizione del solo difensore per la domanda di ammissione al concordato prenotativo.

Incanalandosi in detta prospettiva, la ricorrente ha agevolmente opposto che anche l’apertura di detto concordato produce immediati effetti negoziali e sostanziali, ma tale rilievo, se dimostra la non correttezza argomentativa del Giudice del merito, non denota la fondatezza in sè dell’opzione interpretativa fatta valere in ricorso.

Ciò posto, e tornando alla specifica disamina della norma che qui interessa, deve evidenziarsi che la domanda di concordato prenotativo si inserisce nel ricorso, che quindi viene a contenere anche la richiesta di natura contrattuale che dovrà riempirsi di contenuti secondo le previsioni dell’articolato normativo.

Ne consegue che, posto che nella specie è incontestato che il liquidatore della (OMISSIS) ne ha la piena rappresentanza legale, ed è quindi titolare del potere di firma e del potere direttivo, la sottoscrizione del mandato alle liti è valsa a soddisfare la previsione normativa relativa alla proposizione della domanda di concordato cd. in bianco.

E, sul piano sistematico, detta interpretazione è coerente con il disposto di cui all’articolo 152 L. Fall., richiamato dall’articolo 161, comma 4 L. Fall., che prevede, nel concordato fallimentare, che “la proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale”, da cui consegue che l’obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all’istanza di accesso alla procedura.

È opportuno infine precisare che nel presente giudizio non è stata in alcun modo fatta questione sul potere del liquidatore di chiedere il concordato, di talchè non può rilevare il principio di recente affermato nella pronuncia 12273/2016, secondo cui, posto che lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell’assemblea che li ha nominati, il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell’articolo 152, comma 2, lettera b), L. Fall., non può ritenersi compreso nell’atto di nomina degli stessi, nè può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all’articolo 2489 c.c., comma 1, ma deve essere loro specificamente attribuito dall’assemblea ex articolo 2487 c.c., comma 1, lettera c).

Il ricorso va quindi respinto, alla stregua del seguente principio di diritto: “Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all’articolo 161, comma 6 L. Fall., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione”.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, e il Fallimento ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio a favore dei due controricorrenti, negli importi come liquidati in dispositivo(a riguardo della posizione del (OMISSIS), è sufficiente rimarcarne la qualità di litisconsorte necessario).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento alle spese a favore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed a favore del (OMISSIS) s.p.a. in Euro 5300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.