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Cassazione Civile 5997/2022 – Impugnazione delibera condominiale – Seconda delibera che modifica le decisioni della prima

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Ordinanza 5997/2022

Impugnazione delibera condominiale – Seconda delibera che modifica le decisioni della prima

In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell’interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-02-2022, n. 5997

Art. 1137 cc (Impugnazione delibera condominiale) – Giurisprudenza

 

 

Rilevato che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

<< letto il ricorso proposto da Ca. Ro. per la cassazione della sentenza n. 2103 del 19. 8. 2020 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la decisione del tribunale di rigetto della sua domanda di annullamento della delibera del 21.6.2016 dell’assemblea del condominio di viale (OMISSIS), che aveva respinto la sua proposta transattiva di una lite in corso; il ricorso, con un unico motivo, denunzia vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera impugnata era stata sostituita con altra delibera in data 13.2.2017;

il ricorso appare manifestamente infondato;

la Corte territoriale si è pronunciata sulla allegazione dell’appellante di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che essa non si era tradotta in una specifica domanda ed era comunque incompatibile con la reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della sua richiesta di annullamento della delibera impugnata;

la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, situazione, questa, che il ricorso non solo non rappresenta ma anzi appare escludere, atteso che la tesi secondo cui la controversia sulla delibera impugnata sarebbe venuta meno in ragione della decisione assunta nella successiva assemblea del 13.2.2017 si scontra con il relativo deliberato, per come riportato nello stesso ricorso ( pag. 7 ), che appare del tutto confermativo della delibera del 21.6.2016, avendo anche in tale riunione l’assemblea rigettato la proposta transattiva dell’odierno ricorrente;

in tema di contenzioso sulle delibere condominiali la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi solo nel caso in cui il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo nel senso richiesto dal condomino che impugna, non anche nel caso in cui reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente >>.

Considerato che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile del 14 gennaio 2022.