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Cassazione Civile 601/2017 – Requisiti della fallibilità – Verifica 

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Sentenza 601/2017

 

Requisiti della fallibilità – Verifica 

Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall’art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., è prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili; tuttavia, devono tenersi in considerazione pure altri elementi (nella specie, il fondo rischi ed oneri a copertura di debiti litigiosi “certi” o “probabili”) dai quali risulti l’esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell’impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l’inclusione nel computo dell’indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l’esito della controversia volta all’accertamento di quel debito.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 gennaio 2017, n. 601   (CED Cassazione 2017)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

La corte del merito ha rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale si contestava il superamento delle soglie di fallibilità di cui alla L.Fall., articolo 1, comma 2, trovava smentita nei bilanci degli esercizi 2010/2011 depositati dalla stessa reclamante, che alla voce “rischi ed oneri” riportavano la somma di 1.407.000 Euro, appostata, secondo quanto illustrato nella nota integrativa, a copertura di debiti dall’esistenza certa o probabile, derivanti da iniziative giudiziarie promosse nei confronti della società.

La sentenza è stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento ed il creditore istante non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo del ricorso, che denuncia violazione della L.Fall., articoli 1 e 5, (OMISSIS) contesta che i debiti appostati nel fondo rischi ed oneri, incerti an et quando, concorrano alla quantificazione dell’ammontare dell’indebitamento rilevante, ai sensi della L.Fall., articolo 1, comma 2, lettera c), ai fini dell’assoggettabilità di un’impresa a fallimento.

2) Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 25870/011), l’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) cit. va compiuto procedendo alla valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sè sola, l’inclusione nel computo dell’indebitamento – rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilirne l’assoggettabilità al fallimento – in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall’opinione del debitore a riguardo ed, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell’apertura della procedura concorsuale.

Nel caso di specie la stessa (OMISSIS) aveva iscritto oltre 1.400.000 Euro nel fondo rischi ed oneri, a copertura di debiti litigiosi “certi” o “probabili”: non era pertanto precluso al giudice del merito, cui compete in via esclusiva l’apprezzamento dei fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, di ritenere detta appostazione indicativa dell’effettiva esistenza di quei debiti, ancorchè non ancora giudizialmente accertati, anche in ragione (secondo quanto la sentenza non ha mancato di rilevare) del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressochè insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio.

La ricorrente, d’altro canto, non ha impugnato la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione.

Poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.