Sentenza 6021/2019
Contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 – Prova per testimoni
Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né “ad probationem” né “ad substantiam”, il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-2-2019, n. 6021 (CED Cassazione 2019)
Art. 2723 cc (Patti posteriori alla formazione del documento) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) in liquidazione sas propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro (OMISSIS) spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Bologna 18.7.2013, che in accoglimento dell’appello incidentale e con rigetto di quello principale, ha dichiarato la risoluzione del contratto di agenzia a tempo indeterminato del 16.2.1990, allora tra (OMISSIS) srl ora (OMISSIS) spa e (OMISSIS) in liquidazione sas, per recesso di (OMISSIS) dovuto a giusta causa, rigettando ogni altra domanda e condannando (OMISSIS) alla restituzione di Euro 91.292,9 oltre interessi e spese.
Il giudizio, introdotto da (OMISSIS) per vedere riconosciuto il diritto al recesso per giusta causa ed accertato che nulla era dovuto per indennità di mancato preavviso e indennità di clientela ed in subordine risolto a seguito di recesso con preavviso, nella resistenza della convenuta che aveva svolto riconvenzionale per la risoluzione per fatto e colpa della mandante, aveva comportato in primo grado l’accertamento della intervenuta cessazione del rapporto di agenzia a seguito dell’invio da parte attrice della nota in data 10.6.1999 non accettata con condanna di (OMISSIS) a corrispondere alla convenuta Euro 92.914,46 oltre interessi.
Proposto appello da (OMISSIS) in ordine alle ulteriori domande disattese ed incidentale da (OMISSIS), la Corte di appello decideva come sopra riferito valutando il tema dell’utilizzabilità della prova testimoniale riguardante patto posteriore alla formazione di un documento smarrito ma concludendo nel senso che, dopo una iniziale contestazione, (OMISSIS) non aveva sollevato questioni anzi aveva mostrato di volersi avvalere del risultato cui era giunto il primo giudice sulla scorta della deposizione di (OMISSIS).
La valutazione di ogni ulteriore elemento di prova (testimoniale e documentale) portava alla conclusione della legittimità del recesso di (OMISSIS) posto che il primo giudice aveva considerato solo l’addebito di essere all’origine della scomparsa del documento mentre vi era anche l’illegittimo ed immotivato rifiuto di ottemperare all’accordo raggiunto.
L’accoglimento dell’appello incidentale esimeva dall’esame dell’appello principale sul punto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente denunzia 1) violazione di legge e degli accordi economici collettivi, artt. 1324, 1352, 1742, 2725 e 2724 c.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per aver ritenuto erroneamente ammissibile la prova testimoniale; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 184 c.p.c., art. 2725, 2724 e 2697 c.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza sulla asserita successiva non contestazione; 3) violazione dell’art. 2724 c.c., n. 3, art. 2725 c.c., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza sulla valutazione della teste (OMISSIS); 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1218, 1749, 1750, 1751, 2697 c.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per il mancato riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1218 e 1751 c.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza in ordine al rigetto della domanda di danni; 6) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 1748, 1749, 2697 e 2729 c.c. degli aec di settore, omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza in ordine al pagamento delle provvigioni; 7) violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1362 c.c. e ss., artt. 1744, 2697, degli aec di settore e Direttiva Cee n. 653/1986, degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza in ordine al pagamento dell’indennità di incasso; 8) violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2041, 1362, 1744 e 2697 c.c., degli aec e della direttiva Ce n. 653/1986, dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per il rigetto della domanda di pagamento del compenso per l’attività di riscossione ex art. 2041 c.c. formulata in primo grado ed in appello; 9) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza sulla mancata ammissione delle prove riportate.
Ciò premesso si osserva:
Le odierne censure tendono ad una rilettura degli atti non consentita in questa sede e si caratterizzano per una promiscua denunzia di violazione di plurime norme di diritto processuale e sostanziale in violazione dei canoni di necessaria specificità che caratterizzano il giudizio di cassazione, che non può ricondursi ad un terzo grado di merito.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione (essendo tutti collegati alla prova per testi) e respingersi.
Trattasi di contratto di agenzia del 1990, circostanza pacifica, con la conseguenza che la prova testimoniale era ammessa nei limiti dell’art. 2723 c.c..
Questa Corte ha, invero, statuito che poichè per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al Decreto Legge n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta nè ad substantiam nè ad probationem, il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificare le originarie clausole del contratto scritto (Cass. 12.1.1998 n. 196, Cass. n. 11220/1990). Comunque si tratta di una nullità relativa da far valere nella prima difesa successiva alla sua verificazione (Cass. nn. 4690/1999, 3186/2006, 7765/2010) ed il ricorrente non dimostra la tempestività dell’eccezione avendo dedotto di averla sollevata in comparsa conclusionale (v.pag. 17 del ricorso) non potendo valere la generica opposizione con formula di stile in memoria istruttoria di replica (pagine 22 e 26 del ricorso).
Per il resto la censura investe l’apprezzamento della prova e, pur nel riferimento alle deposizioni riportate, non modifica il quadro probatorio delineato in sentenza peraltro rispettoso dell’interpretazione dei presupposti della domanda e non supera il rilievo secondo il quale, dopo una iniziale generica contestazione, la (OMISSIS) non si avvalse di ulteriori rimedi.
Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, prerogativa di tutti i motivi, le doglianze si risolvono nella censura circa la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze compiute dalla Corte di appello.
Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).
Ogni altra censura, pur sotto l’apparente denunzia di plurime violazioni, si configura o come tardiva contestazione della ctu o come riproposizione negli stessi termini delle questioni già proposte in tema di indennità di incasso, o ex art. 2041 c.c. che la sentenza affronta alle pagine sette, otto e nove richiamando sia la sentenza di primo grado in ordine al fondamento contrattuale sia l’assenza di alcuna attendibile ed oggettiva fonte probatoria.
In particolare i motivi quattro e cinque possono ritenersi assorbiti perchè neutralizzati dal rigetto dei primi tre.
I motivi sei e sette sono censure in fatto e sulla motivazione, il motivo n. 8 è una censura in fatto ed il nove riguarda l’ammissibilità di mezzi istruttori riservata al giudice di merito. Sono anche condivisibili alcuni spunti del controricorso a confutazione del ricorso, non resistiti da utili repliche.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, comprensiva della fase della inibitoria come richiesto dal difensore del controricorrente in sede di discussione (Cass. 24.10.2018 n. 26966, Cass. n. 21198/2015, Cass. n. 16.4.1987 n. 3780), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3500, di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma, 29 novembre 2018.