Ordinanza 6195/2018
Accertamento tributario induttivo o sintetico beni – Indice di capacità contributiva
Ai fini dell’accertamento dei redditi con metodo sintetico, la formale intestazione a terzi dei beni-indice non rende di per sé inoperante la presunzione legale di capacità contributiva, ove la concreta posizione dei terzi intestatari (come il coniuge fiscalmente a carico o una società a base ristretta) consenta di riferire l’effettiva disponibilità di detti beni in capo al contribuente, sul quale incombe, di conseguenza, l’onere della prova contraria dell’inesistenza in concreto dei qualificati vincoli familiari o societari posti a fondamento dell’accertamento presuntivo.
Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6195 (CED Cassazione 2018)
ATTESO
CHE:
– Circa l’avviso notificato a (OMISSIS) in accertamento sintetico del reddito per l’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro l’annullamento di primo grado.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, articolo 2697 c.c., avendo il giudice d’appello dichiarato illegittimo l’utilizzo del redditometro per beni intestati non al contribuente ma a terzi.
Il ricorso è fondato: nell’accertamento dei redditi con metodo sintetico, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva, gravando il contribuente di provare la fonte non reddituale delle somme giustificative (Cass. 19252/2005 Rv. 584597, Cass. 16284/2007 Rv. 599484, Cass. 17487/2016 Rv. 640989); la sintesi reddituale e la prova contraria devono essere esercitate in concreto, anche riguardo a qualificati vincoli familiari (Cass. 17202/2006 Rv. 592319) e rapporti societari (Cass. 12448/2011 Rv. 618423); assumendo che la formale intestazione a terzi sia astrattamente incompatibile con la presunzione legale di capacità contributiva, il giudice d’appello ha violato detti principi di diritto, i quali viceversa esigono di accertare se la concreta posizione dei terzi intestatari (nella specie, il coniuge fiscalmente a carico e una società a base ristretta) possa riferire al contribuente l’effettiva disponibilità dei beni-indice.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.