Sentenza 6196/2020
Opposizione a decreto ingiuntivo – Fallimento di uno degli opponenti – Improcedibilità della domanda – Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito – Esclusione
Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d’ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell’impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale).
Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-3-2020, n. 6196 (CED Cassazione 2020)
Art. 653 cpc (Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Palermo, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto in primo grado dell’opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a., li aveva escussi nella loro veste di fideiussori della (OMISSIS) s.p.a. a fronte dei saldi passivi accumulati dalla società nei rapporti con la banca.
In particolare la Corte territoriale, registrato che nelle more del giudizio di opposizione la società debitrice era fallita, che il Tribunale aveva confermato l’ingiunzione nei soli confronti dei fideiussori non essendosi il fallimento costituito nel giudizio riassunto dopo l’interruzione e che nel susseguente giudizio di appello si era costituito, in sostituzione dell’originario opposto, (OMISSIS) s.p.a. quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a. – nuova denominazione di (OMISSIS) s.p.a. -, ha motivato il rigetto del gravame ritenendo di dover condividere le conclusioni a cui era approdato il CTU, non scalfite dalle obiezioni sollevate dagli appellanti e, segnatamente, dalle contestazioni in punto di violazione del contraddittorio, che non appaiono fondate “in ragione della riscontrata presenza del CTP al momento dell’inizio delle operazioni e del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti”.
Al ricorso resiste la banca con controricorso, cui replicano i ricorrenti con memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Il primo motivo di ricorso – mercè il quale i ricorrenti censurano l’impugnata decisione perchè essa, violando gli artt. 101, 332 e 331 c.p.c., non avrebbe provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della società fallita – è infondato, avendo la giurisprudenza di questa Corte più volte chiarito che “nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della “par condicio creditorum”” (Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21565).
Ne discende che, essendo la domanda nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. divenuta improcedibile a seguito del suo fallimento e della susseguente interruzione del processo, non incombeva alla Corte d’Appello alcun obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti della società in relazione alla quale, stante la vis acttractiva del foro fallimentate, ogni statuizione doveva ritenersi previamente inammissibile ovvero, diversamente, improcedibile.
3. Il secondo motivo di ricorso – inteso parimenti a censurare la decisione qui in esame per aver pronunciato in violazione degli artt. 101 e 111 c.p.c. nei confronti di (OMISSIS) e non nei confronti dell’originario contraddittore (OMISSIS) s.p.a. “sparito” dal processo quantunque le altre parti non avessero acconsentito alla sua estromissione – è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La Corte d’Appello, ancorchè non investita della questione, ha comunque avuto modo di annotare che, “regolarmente instaurato il contraddittorio”, nel giudizio così incardinato di fronte a sè si era costituita (OMISSIS) s.p.a. “nella qualità di mandataria della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.r.l. nelle more subentrata nel rapporto per cui è causa giusta cessione dei crediti indicata in atti”. A ciò il decidente d’Appello è potuto pervenire in guisa della consultazione dei documenti versati in causa dall’appellante, di modo che, risultando da questi, per come li riporta la controricorrente, la sequenza degli eventi negoziali in forza del quale all’originario contraddittore era succeduta, sotto il profilo della legitimatio ad causam, la (OMISSIS) s.p.a. e sotto il profilo della legittimatio ad processum (OMISSIS) s.p.a., sarebbe stato “allora preciso onere del ricorrente contestare, riportando adeguatamente in ricorso l’indicazione analitica delle documentazioni prodotte ex adverso (che… la corte di merito ha presupposto come in atti e così esaminato), l’inidoneità di ognuno dei documenti ivi evidentemente indicati a provare ciascuno dei singoli passaggi sopra ricostruiti” (Cass., Sez. III, 4/05/2018, n. 10603). E poichè nella sua illustrazione i ricorrenti sono venuti meno a siffatto onere limitandosi ad una rimostranza del tutto generica, il motivo deve reputarsi non autosufficiente e conseguentemente inammissibile.
4. Il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 120 TUB, della L. 7 marzo 1996, n. 108, dell’art. 1815 c.c., delle norme processuali sull’inammissibilità di nuovi documenti in appello e di quelle sullo svolgimento del contraddittorio sulla CTU – è inammissibile per difetto di specificità.
Ed invero mentre la sentenza si dà cura di dare atto, a confutazione della lamentata violazione delle norme sul contraddittorio, “della riscontrata presenza del CTP al momento dell’inizio delle operazioni e del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti” e, quanto alle altre doglianze, di precisare che “in carenza di uno specifico conteggio e di una analitica contestazione dei calcoli eseguiti dal CTU, la conclusione cui giungono gli opponenti con riferimento al saldo di conto corrente, secondo cui si sarebbe verificata la presenza di un tasso usurario nei periodi giusto coincidenti con i trimestri per cui non sono stati depositati estratti conto… sfugge a qualsiasi controllo per l’assenza di dati di supporto e di indicazione del tasso che assume applicato dalla banca, così da rendere assolutamente esplorativa la nomina di un altro ctu”, il motivo, al contrario, si limita a reiterare le ragioni di contestazione già sottoposte al vaglio del giudice di merito e da questo disattese, sicchè, sottraendosi in tal modo al confronto con le ragioni della decisione, esso oblitera manifestamente il principio della specificità del ricorso e si rende perciò inammissibile.
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo.
Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ove dovuto il raddoppio del contributo. ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.12.2019.