Ordinanza 637/2017
Impugnazione della cartella di pagamento – Vizi della cartella di pagamento – Agente della riscossione
In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l’impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell’Agente della riscossione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all’ente impositore, può estendere il giudizio a quest’ultimo.
Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 12 gennaio 2017, n. 637
PREMESSO IN FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, pronunciando sull’appello proposto dalla qui ricorrente (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata dichiarata la nullità della cartella esattoriale impugnata dal (OMISSIS) per vizi di forma (in particolare, per la mancata indicazione nella cartella esattoriale dei dati identificativi dei verbali di infrazione al codice della strada – oltre che per altri vizi, giudicati dal Tribunale non più rilevanti in sede di appello), ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
- – Il ricorso è proposto con due motivi.
L’intimato non si difende.
Col primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., delle norme di diritto di cui all’art. 25 dpr 602 del 1973, art. 27 l. 689/81 e art. 207 d. lgs. n. 285/92.
La ricorrente censura la sentenza perchè il Tribunale, così come il giudice di primo grado, non avrebbe tenuto conto del fatto che la cartella esattoriale risultava viziata a causa dell’incompleta formazione del ruolo esattoriale da parte del Comune di Calderola (MC), ente impositore, cui sarebbe da addebitare la mancata specificazione dei verbali di infrazione posti a fondamento delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Deduce perciò che la sentenza sarebbe viziata in primo luogo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e comunque perchè nulla avrebbe potuto essere rimproverato ad (OMISSIS) S.p.A. in merito alla notificazione della cartella esattoriale.
2.1.- Il motivo è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale “in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l’impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell’Agente della riscossione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all’ente impositore, può estendere il giudizio a quest’ultimo” (Cass. n. 3707/16, emessa in un caso analogo a presente).
- – Col secondo motivo si denuncia
3.1. – Il motivo così come proposto è inammissibile. Esso è, infatti, formulato facendo riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo non applicabile al caso di specie.
Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 febbraio 2014 si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal Decreto Legge n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lettera b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il motivo in esame.
In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso.”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Non sono state depositate memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
Il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè l’intimato non si è difeso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2016, nella camera di consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.