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Cassazione Civile 6390/2020 – Azione revocatoria – Litisconsorzio necessario

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Sentenza 6390/2020

Azione revocatoria ex art. 2901 cc – Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – Interruzione della prescrizione

In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso.

Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 6 marzo 2020, n. 6390 

(Conformi: Cass. 23068/2011, Cass. 9523/2010, Cass. 11005/2002)

Art. 2903 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

Rilevato che:

Pa. Da. ricorre, formulando due motivi, per la cassazione della sentenza n. 801/2017 della Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 4 settembre 2017.

Nessuna attività difensiva è svolta dai resistenti.

La ricorrente espone di essere stata convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, da AF. S.p.A. che, dichiaratasi cessionaria dei crediti di Un. S.p.A. nei confronti di Da. Gi. e Figlio S.n.c. per la somma di euro 97.327,33 derivante dallo scoperto del conto corrente n. 70 per anticipi su crediti, nonché della somma di euro 887.169,05 per lo scoperto di conto corrente n. 1405, oltre agli interessi, chiedeva, ai fini che qui interessano, venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto con cui aveva ricevuto in donazione dai genitori, Gi. Da. e An. Fo., l’usufrutto di alcuni terreni siti in Sassano e di quello tramite il quale aveva dato in permuta a Ro. Pe. gli stessi terreni in cambio di un anello d’oro.

Costituitasi in giudizio, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva di AF. S.p.A. e la prescrizione dell’azione revocatoria, essendo decorsi cinque anni dalla stipulazione dei contratti, ed aveva insistito nel merito per l’infondatezza della domanda, ritenendo non sussistente la prova dell’eventus damni e del consilium fra udis.

Si costituivano in giudizio anche Ra. Da. e Pe. Ro.; Ni. Da., An. Fo. e Fi. Ci. restavano contumaci.

Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza n. 221/2003, rigettava la domanda attorea e regolava le spese di lite.

La Un. S.p.A, quale cessionaria pro soluto di AF., proponeva appello, denunciando l’infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione, e ribadendo la fondatezza della domanda, in ragione dell’eventus damni, ravvisabile nella dismissione patrimoniale e nel difficile recupero del credito, e del consilium fraudis, visto che, trattandosi di due donazioni, era sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore per sottoporle all’azione di cui all’art. 2901 cod. civ.

Si costituivano in giudizio solo Pa. Da. e Ro. Pe. che ribadivano le eccezioni di prescrizione e di infondatezza della domanda per carenza dei presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava inefficaci l’atto con cui An. Fo. e Gi. Da. avevano donato all’odierna ricorrente alcuni terreni e quello con cui l’odierna ricorrente aveva dato in permuta i medesimi terreni in cambio di un anello d’oro a Ro. Pe. nonché la donazione intercorsa tra Gi. Da. e An. Fo., donanti, e Fi. Ci., donataria; disponeva la trascrizione della sentenza e regolava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

  1. La ricorrente rileva la violazione degli artt. 2903 e 2943 cod. civ. e dell’art. 139 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la consegna all’Ufficiale giudiziario dell’atto da notificare fosse idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

La ricorrente assume che l’atto di citazione, cui era stato attribuito dalla Corte d’Appello effetto interruttivo del termine di prescrizione era stato consegnato dall’ufficiale giudiziario a Teggiano (Salerno) nelle mani di An. Fo., quindi, non solo in un luogo diverso da quello della propria residenza fissata, come risultante dai certificati della popolazione residente, in San Rufo (Salerno), ma nelle mani di un soggetto, la madre, a sua volta convenuto nello stesso giudizio e quindi in posizione conflittuale.

Per di più, la Corte d’Appello avrebbe travisato la prova offerta, quando, esaminando i certificati anagrafici aveva confuso la sua residenza con quella della madre. Il giudice a quo avrebbe dovuto considerare nulla la notificazione dell’atto di citazione e quindi improduttiva dell’effetto interruttivo, visto che la ricorrente asseriva di avere appreso dell’azione di revocazione solo con la successiva notificazione dell’atto di citazione, avvenuta in data 6 agosto 2009, quando cioè era ormai maturata la prescrizione.

Il motivo non ha efficacemente censurato la motivazione decisiva sulla scorta della quale la Corte territoriale ha, ancorché molto succintamente ed evocando una pronuncia a Sezioni Unite, non pertinente, enunciato che « quanto all’identificazione del momento interruttivo della prescrizione » rilevava « la prima notifica a mani della madre Fo. An. » , volendo così in effetti dire che l’interruzione si era verificata con la notifica ad uno dei litisconsorti necessari dell’azione revocatoria, cioè la madre della qui ricorrente.

Tanto in applicazione del principio di diritto per cui nell’azione revocatoria è sufficiente ad interrompere il corso della prescrizione il fatto che l’atto interruttivo, nella specie la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, sia tempestivo nei confronti di uno dei litisconsorti.

Nel caso di litisconsorzio necessario, infatti, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere le prescrizioni e ad impedire le decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (Cass., Sez. Un., 22/04/2010, n. 9523).

E non vi è dubbio che nel caso di specie ricorresse un litisconsorzio necessario, tenuto conto di quanto stabilito da questa Corte, e cioè che in un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ. , il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso (Cass.26/07/2002, n. 11005; Cass. 07/11/2011, n. 23068).

L’applicazione del principio di diritto in questione rendeva del tutto irrilevante il problema della validità della notifica alla qui ricorrente.

Essa, peraltro, assume del tutto infondatamente di essere stata in conflitto di interessi con la madre, dato che si trattava di donazione, ma, comunque, agli effetti dell’applicazione del principio sopra richiamato è da escludersi – lo si rileva superfluamente – l’esistenza del conflitto.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2903 e 2943 cod. civ. per avere erroneamente dichiarato la totale inefficacia dell’atto di permuta e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e il travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

L’errore attribuito al giudice a quo è quello di aver dichiarato l’inefficacia dell’intero atto di permuta senza considerare che, oltre al trasferimento del diritto di usufrutto, i genitori le avevano trasferito anche la nuda proprietà con atto separato, di cui non era stata chiesta la dichiarazione di inefficacia, perciò il giudice a quo avrebbe tutt’al più potuto dichiarare inefficace l’atto di permuta relativamente al diritto di usufrutto ricevuto attraverso l’atto di donazione, ma non dell’intero atto comprensivo del trasferimento della nuda proprietà.

In primo luogo, va rilevato che si tratta di una questione giuridica, implicante anche l’accertamento dell’effettivo contenuto degli atti asseritamente stipulati, che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata.

Si osserva che, giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello.

La ricorrente, proponendo una nuova questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, avrebbe dovuto soddisfare l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/10/2018, n.27564; Cass.21/06/2018, n. 16347; Cass. 21/11/2017, n. 27568).

Certo quanto sopra, si osserva che nel corso del giudizio di merito l’odierna ricorrente non ha mai dedotto come ora con il secondo motivo che la permuta a favore di Ro. Pe. avesse avuto ad oggetto non il diritto di usufrutto pervenuto nella sfera giuridica della ricorrente per effetto dell’atto di donazione oggetto dell’azione per cui è causa, ma il diritto di proprietà che in tanto aveva potuto trasferire, senza violare il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet, in quanto, con atto successivo a quello raggiunto dalla domanda di Un. S.p.A. i suoi genitori le avevano trasferito per spirito di liberalità anche la nuda proprietà dei medesimi terreni.

Nella specie non risulta che in precedenza la ricorrente avesse sollevato la questione dell’avvenuto trasferimento della nuda proprietà e degli effetti limitati dell’accoglimento della azione revocatoria rispetto alla permuta del solo diritto di usufrutto dei terreni.

Pertanto, il motivo risulta inammissibile; e risulta tale, anche sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dovendosi ribadire che per lamentare la violazione del paradigma dell’art. 115 del codice di rito è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ). Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso, ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892). Tale vizio non è certamente riscontrabile nella specie.

  1. In conclusione, il ricorso deve considerarsi inammissibile.
  2. Nulla deve essere liquidato per le spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dei resistenti.
  3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma primo quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma primo7.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla deve essere liquidato per le spese, stante che nessuna attività difensiva è stata svolta dai resistenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma primo quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma primo bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sotto sezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2019.

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