Sentenza 6403/2004
Pagamento degli oneri condominiali – Contestazione del credito da parte del conduttore – Onere probatorio del locatore
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto.
Appello – Indicazione dei motivi di appello
L’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 cod. proc. civ., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, avranno la necessità di essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione.
Cessazione della materia del contendere – Presupposti
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, restando escluso che, senza dar luogo ad una decisione “extra petita”, il giudice possa dichiarare la cessazione della materia del contendere per avere una sola delle parti dato atto che successivamente all’introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse per la prosecuzione del giudizio, qualora nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nella rispettive originarie richieste.
Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 1-4-2004, n. 6403 (CED Cassazione 2004)
Art. 2697 cc (Onere della prova) – Giurisprudenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fi. Pe. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui, su ricorso dell’INAIL, il pretore di Torino gli ingiungeva il pagamento della somma di £ 2.414.944, oltre accessori, asseritamene dovuta per canoni, oneri accessori, riscaldamento e tassa registrazione contratto.
Lamenta l’opponente la nullità del decreto ingiuntivo, perché privo della sottoscrizione del giudice e nel merito che egli non era moroso, avendo sempre pagato quanto dovuto.
Si costituiva L’INAIL e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il pretore, con sentenza depositata il 24.4.1996 dichiarava la nullità del d.i. e rigettava nel merito la domanda dell’INAIL, perché non provata.
Proponeva appello l’INAIL.
Si costituiva e resisteva il Fi. Pe.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 28.1.2000, corretta – per errore materiale – con ordinanza del 6.10.2000, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il Fi. Pe. al pagamento nei confronti dell’INAIL delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Riteneva il Giudice di Appello che era infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi di appello; che si doveva ritenere provata la domanda dal fatto che il Fi. Pe., nella corrispondenza con l’INAIL, aveva dichiarato che non intendeva pagare gli acconti relativi agli oneri accessori della stagione in corso 89/90, se non a consuntivo e previa esibizione da parte del locatore della relativa documentazione; che, poiché l’appellante aveva dichiarato che il Fi. Pe. nel corso del giudizio aveva provveduto al pagamento, doveva dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dallo stesso appellante e non contestato dall’appellato, il quale, tuttavia, era tenuto al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fi. Pe.
Resiste con controricorso l’INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la falsa ed erronea applicazione dell’art. 342 c. p.c. nonché l’omessa ed insufficiente motivazione, in violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c. p.c..
Ritiene il ricorrente che erratamente il tribunale ha ritenuto ammissibile l’appello, nonostante la mancata specificità dei motivi di appello, in quanto essi attenevano o a generiche lamentele o alla censura di mancata ammissione di mezzi istruttori, richiesti in primo grado ma non richiamati nell’atto di appello.
2.1.Ritiene questa corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
L’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c. p.c. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c. p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame – che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale, sia delle ragioni della doglianza (Cass. 29 maggio 2000, n. 7094; Cass. 21.11.2001, n. 14670).
Poiché i motivi devono essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, essi devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione (Cass. 15.5.2000, n. 6231).
2.2. Nella fattispecie, come correttamente rileva il tribunale, i motivi di impugnazione sono chiaramente formulati da parte dell’INAIL ed attengono all’assunto mancato accertamento del credito vantato da parte dell’appellante nei confronti del Fi. Pe., alle doglianze relative alla mancata ammissione di mezzi istruttori e all’omessa declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Inoltre, per quanto sinteticamente, risultano indicate le ragioni su cui si fondano detti motivi di impugnazione.
3.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la falsa ed erronea applicazione dell’art. 2697 c. c., in relazione all’art. 9 L. n. 392/1978, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione anche in violazione dell’art. 112 c. p.c. e dell’art. 360 n. 3 e 5 c. p.c.
Assume il ricorrente che l’Inail non aveva provato il suo credito, in quanto aveva posto a base dello stesso un prospetto sottoscritto dal direttore della sede INAIL di To., che costituiva una dichiarazione di parte e quindi non poteva costituire prova; che detto prospetto era del tutto generico ed incomprensibile; che in ogni caso egli aveva fornito la prova dell’avvenuto tempestivo pagamento di quanto dovuto con i bollettini di pagamento, contenenti le precise imputazioni.
Inoltre assume il ricorrente che nessuna cessazione della materia del contendere era avvenuta, poiché egli non aveva effettuato il pagamento in corso di causa di quanto con la domanda richiesto, essendo invece semplicemente non moroso per aver pagato prima del giudizio quanto effettivamente dovuto.
Ritiene, pertanto, il ricorrente che la dichiarazione dell’INAIL di cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio non è veritiera e non risulta provata da alcuna documentazione, per cui la sola dichiarazione in questo senso dell’appellante non poteva comportare la statuizione di cessazione della materia del contendere.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è fondato.
Anzitutto va osservato che il giudice di appello ha ritenuto provata la domanda dell’INAIL, in quanto con la lettera del 2.5.1991 il Fi. Pe. dava atto che le somme che gli venivano richieste riguardavano tra l’altro acconti relativi alla stagione 1989/1990, che, essendo ancora in corso, “riteneva di dover corrispondere solo a consuntivo e previa esibizione da parte dell’ente locatore della relativa documentazione”.
Sennonché il giudice di appello non dà atto della produzione di alcun documento giustificativo delle spese per gli oneri accessori, ma solo di un prospetto dello stesso INAIL: tanto, come correttamente sostenuto dall’attuale ricorrente, non era sufficiente all’assolvimento dell’onere della prova, gravante sul locatore.
4.2. Infatti, in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio contesti che il locatore abbia sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 2697 c. c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’avere indirizzato la richiesta prevista dall’art. 9, L. n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (cfr. Cass. 01/12/1987, n. 8938 ; Cass. n. 5485 del 1998).
Né può costituire prova di un fatto costitutivo della domanda la sola dichiarazione della parte onerata della prova, quale è nella fattispecie il prospetto da essa proveniente, per cui detto prospetto non può sopperire alla mancanza di prova.
4.3. Quanto alla censura relativa alla statuizione di cessazione della materia del contendere, va osservato che questa pronuncia presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all’introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass civ. 22 gennaio 1997, n. 622).
Pertanto non è possibile la declaratoria di cessazione della materia del contendere ove permanga contrasto tra le parti di un contenzioso ed altresì manchi una qualsiasi concorde dichiarazione delle parti in causa di non voler proseguire il giudizio – con il conseguente perdurare di una situazione di contrasto per quanto attiene alla fondatezza nel merito della pretesa fatta valere dall’attore (Cass. c. 27 aprile 2000, n. 5393; Cass. 27.4.2000, n. 2390).
4.4. Nella fattispecie, contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata in merito alla ritenuta mancata contestazione da parte del Fi. Pe. della richiesta dell’INAIL di riforma dell’appellata sentenza con declaratoria di cessazione della materia del contendere, nelle stesse conclusioni rassegnate in sede di appello e riportate nella sentenza impugnata, risulta che l’appellato Fi. Pe. ha richiesto che fosse rigettato l’appello (con cui espressamente si richiedeva la cessazione della materia del contendere) e confermata integralmente la sentenza del pretore.
Ne consegue che, essendo state rassegnate queste contrastanti conclusioni, non poteva ritenersi cessata la materia del contendere sulla base della sola dichiarazione dell’INAIL, per quanta lo stesso fosse attore in senso sostanziale.
5. Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, decidendo la causa nel merito a norma dell’art. 384, c. 1, c. p.c., va rigettato l’appello.
L’appellante va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello e di questo di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo.
Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’appello dell’INAIL, che condanna in favore del Fi. Pe. al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 1.500, di cui € 100 per spese, e del giudizio di cassazione in complessivi € 1.000, di cui € 100 per spese.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.