Sentenza 6463/2017
Imputazione di pagamento – Dimostrazione dell’esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e di un’imputazione diversa da quella dedotta – Onere del creditore che agisce in revocatoria
In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell’eccezione dell’esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all’estinzione dell’obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell’imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita.
Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-3-2017, n. 6463 (CED Cassazione 2017)
Art. 1195 cc (Quietanza con imputazione) – Giurisprudenza
I FATTI
(OMISSIS) ed (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo, in qualità di creditrici del primo – in ragione della sua qualità di socio della s.n.c. (OMISSIS), società nei confronti della quale era stato emesso, in favore del loro dante causa, un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di oltre 83 mila Euro, dovuta a titolo di corrispettivo dei conferimenti di latte relativi agli anni 2001-2004 -, la declaratoria di inefficacia dell’atto con il quale, in data 1 luglio 2006, il convenuto aveva alienato un immobile di sua proprietà al fratello (OMISSIS) (a titolo di usufrutto) ed al nipote (OMISSIS) (a titolo di nudo proprietario).
Il giudice di primo grado accolse la domanda, nonostante i convenuti avessero eccepito l’esistenza di un contratto preliminare di vendita dell’immobile risalente all’anno 2003, ritenendo l’atto privo di data certa e la prova del pagamento del prezzo dell’immobile destinato al futuro trasferimento del tutto carente.
La corte di appello di Bologna, investita dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), la rigetto’.
Avverso la sentenza della Corte felsinea gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi di censura illustrati da memoria.
Resistono con controricorso le sorelle (OMISSIS).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Con il primo motivo, si denuncia nullità del procedimento e della sentenza; violazione dei principi regolatori del giusto processo; omesso esame della domanda proposta al giudice di appello; omesso esame del terzo motivo dell’atto di appello; in subordine, circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; nullità del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 113 c.p.c..
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.,- errata qualificazione di una mera riduzione del patrimonio del debitore quale condizione sufficiente per l’esercizio dell’azione revocatoria; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo, si denuncia nullità del procedimento; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione degli artt. 345 e 116 c.p.c.; omessa valutazione di prova documentale; violazione dell’art. 115 c.p.c.; decisione assunta non ponendo a suo fondamento la prova proposta dalle parti.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono fondati.
Appare di indubbia rilevanza, difatti, la circostanza indicata al folio 41 del ricorso, a mente della quale, nel corso della procedura esecutiva 63/05, il perito nominato dal giudice dell’esecuzione aveva stimato in 250.000 Euro il valore dell’immobile oggetto di quella vicenda espropriativa, di proprietà della società: di tale circostanza, come oggi rilevato dai ricorrenti, non è traccia alcuna nella motivazione della sentenza impugnata, in tal modo risultando disapplicato il principio di diritto affermato da questo giudice di legittimità (cass. 23743/2011) a mente del quale, per addivenire ad una legittima pronuncia di revoca di un atto dispositivo, il giudice di merito è tenuto ad apprezzare se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni creditorie.
Quanto alla (presunta) mancata produzione in copia degli assegni bancari, il giudizio di tardività risulta assorbito, in sentenza, da quello di irrilevanza del mezzo di prova (f. 4 della pronuncia impugnata), sull’erroneo presupposto che gli stessi fossero stati soltanto elencati e non anche materialmente prodotti nel giudizio di appello, diversamente da quanto in realtà verificabile all’esito di un più completo esame della memoria istruttoria di primo grado, verifica che andrà rimessa, in uno con il giudizio di rilevanza probatoria, al giudice del rinvio, sulla base del principio per il quale non è conforme a diritto la motivazione della sentenza di merito che, a fronte dell’esibizione di uno strumento di pagamento quale l’assegno bancario, anzichè verificarne la corrispondenza all’importo del prezzo della relativa compravendita, ne riconduce la causa (trattandosi di negozio materialmente astratto, e percio’ solo privo di indicazione causale), in via di mera ipotesi sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, ad altre vicende solutorie (mutuo) ovvero di liberalità (donazione, peraltro viziata, in ipotesi, da nullità in assenza dei prescritti requisiti formali), in violazione del disposto degli artt. 1193 e 1195 (violazione espressamente dedotta con il motivo di ricorso che segue), a mente del combinato disposto dei quali l’onere di dimostrare una pluralità di ragioni di credito verso il medesimo debitore ed una diversa imputazione rispetto a quella dedotta dal debitore medesimo grava sulla parte che contesti quella imputazione, allegandone una diversa.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 1193, 1195 e 2697 c.c.,- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; omessa considerazione dell’esistenza di una quietanza avente data certa attestata da atto pubblico. Errata applicazione dei principi in materia di onere della prova.
La censura è fondata.
La prova dei fatti in base ai quali una scrittura privata non autenticata puo’ ritenersi certa rispetto ai terzi non è vincolata all’elencazione (non tassativa) contenuta nell’art. 2704 c.c., essendo rimessa al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo le allegazioni di parte, a dimostrare la data certa – fatto che puo’ essere oggetto di prova anche per testi o per presunzioni (Cass. 13943/2012; 22430/2009).
La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo del tutto omesso di valutare, in uno con gli altri elementi di prova allegati dai ricorrenti, il contenuto dell’atto pubblico del primo luglio 2006, ove il notaio rogante da atto dell’integrale corresponsione del prezzo della compravendita, e del rilascio di apposita quietanza. Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Bologna, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bologna, in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 13.06.2016