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Cassazione Civile 662/2018 –  Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Potere discrezionale del giudice delegato

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Ordinanza 662/2018


Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Potere discrezionale del giudice delegato

L’art 106 legge fallimentare, nel testo anteriore alla novella del 2006, affida alla discrezionalità del giudice delegato la scelta delle forme della vendita, nonché delle concrete modalità della stessa; ne consegue che il rilevante valore economico del bene non rappresenta un impedimento alla vendita ad offerte private né richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 662   (CED Cassazione 2018)

 

 

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

  1. il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo (1301/2011) che, accogliendo il gravame della (OMISSIS) s.r.l., ha rigettato la domanda giudiziale con la quale esso ricorrente aveva invocato la condanna della convenuta nonchè appellante al pagamento della somma di Euro 69.000, pari al danno subito dalla procedura concorsuale per effetto della decadenza di quest’ultima dalla aggiudicazione disposta a suo favore per il prezzo di Euro 312.000 (più precisamente, la curatela aveva agito nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. assumendo come, a seguito del mancato pagamento del saldo prezzo, i beni mobili che le erano stati aggiudicati erano stati rivenduti ad un terzo per il minor prezzo di Euro 220.000, con conseguente depauperamento dell’attivo del fallimento in misura pari alla differenza tra il valore della aggiudicazione disposta a favore della convenuta per Euro 312.000 e la successiva vendita, eseguita per Euro 220.000, dedotta la cauzione);

Considerato che:

  1. il ricorso è fondato; la decisione della corte d’appello, recante l’accoglimento della impugnazione e la declaratoria di infondatezza della domanda originariamente proposta dal fallimento, si basa sul fatto che la rivendita dei beni mobili, disposta dal giudice delegato a seguito del mancato tempestivo versamento del saldo prezzo a cura della aggiudicataria (OMISSIS) s.r.l. sarebbe stata illegittima perchè autorizzata senza il previo esperimento in un incanto la cui celebrazione sarebbe stata necessaria ai sensi dell’articolo587 c.p.c.;
  2. conformemente a tale ricostruzione del fatto storico e del fatto processuale di cui alla requisitoria del Procuratore generale e rilevata l’epoca di dichiarazione del fallimento, la procedura concorsuale deve ritenersi regolata dalla legge fallimentare nel testo anteriore tanto alDecreto Legislativo n. 5 del 2006che al Decreto Legislativo n. 169 del 2007e, per quel che qui rileva, va dunque disciplinata secondo la L. Fall., articolo 105, nella parte in cui disponeva che la vendita dei beni mobili ed immobili dovesse essere effettuata secondo le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, così come della L. Fall., articolo 106, a tenore del quale la vendita dei beni mobili poteva essere autorizzata con offerte private ovvero mediante l’espletamento dell’incanto;
  3. per un verso non può revocarsi in dubbio la circostanza che, legittimamente, il giudice delegato, giusta il disposto della L. Fall., articolo106, potesse autorizzare la rivendita mediante la presentazione di offerte private omettendo, quindi, di fissare l’espletamento di un incanto; ma anche a dubitarne, poichè è incontestato tra le parti che il giudice delegato, lo stesso giorno in cui ha dichiarato la (OMISSIS) s.r.l. decaduta dalla aggiudicazione, ha autorizzato la rivendita dei beni mobili con provvedimento espresso, deve ritenersi – in conformità alla citata requisitoria – che la eventuale prospettazione della illegittimità della forma di liquidazione dell’attivo fallimentare poteva essere dedotta esclusivamente impugnando la disposizione del giudice delegato su questo punto; nè può sostenersi, in senso contrario, che la autorizzazione alla rivendita è stata disposta con atto mai comunicato alla odierna controricorrente; va, infatti, data continuità all’orientamento secondo cui, nel vigore della L. Fall., articolo26, prima delle modifiche introdotte dalle riforme della legge fallimentare, il provvedimento del giudice delegato si stabilizza e diviene non più impugnabile, indipendentemente dalla notificazione, quando sia decorso il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., dalla data della sua pubblicazione (Cass. 375/1998; Cass. 12537/2002; Cass. 7218/2009);
  4. stante la incontestabilità della decisione assunta in merito alle modalità di rivendita dei beni mobili in precedenza aggiudicati alla (OMISSIS) s.r.l., essi potevano legittimamente essere trasferiti alla (OMISSIS) s.r.l.; come osservato dal P.G. e per completezza, giova evidenziare che non può neppure sostenersi che la applicazione del combinato disposto dell’articolo587 c.p.c.e 177 disp. att. c.p.c., presupponesse la preventiva celebrazione dell’incanto, atteso che tali ultime disposizioni, la cui applicazione è stata, peraltro, invocata dal curatore in virtù, non di provvedimento del giudice delegato, ma di domanda giudiziale (come d’altro canto consentito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 19142/2006), sono applicabili alla procedura concorsuale in esame, stante il disposto del menzionato L. Fall., articolo 106, nel testo ratione temporis vigente, nei limiti della compatibilità; ciò giustifica l’accoglimento del ricorso principale quanto ai primi due motivi, con assorbimento dei restanti;
  5. il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., è, invece, inammissibile atteso che ha ad oggetto questione restata assorbita dall’accoglimento dell’appello; in ogni caso, e per completezza – condividendo le conclusioni del P.G. -, l’unico motivo svolto con detto ricorso appare inammissibile per difetto di autosufficienza (si fa riferimento, invero, ad una serie di documenti il cui contenuto non è riprodotto);
  6. osserva il Collegio che il fallimento odierno ricorrente aveva agito per l’accertamento del pregiudizio, conseguente alla rivendita mobiliare in danno cui era pervenuta la liquidazione dopo l’inadempimento d’asta dell’aggiudicatario, (OMISSIS) s.r.l. (nel frattempo ed ora fallita nelle more del giudizio) e la correlata decadenza, con incameramento della cauzione; la decisione, come premesso, è errata ove per la corte la vendita coattiva mobiliare avrebbe dovuto proseguire, ad aggiudicazione non onorata, con un nuovo incanto e dunque intercettando nuovi possibili interessati all’acquisto, anzichè esaurirsi nella vendita al terzo ( (OMISSIS) s.r.l.); concorrendo, come detto, alla regolazione della fattispecie la disciplina della liquidazione anteriore alla riforma delDecreto Legislativo n. 5 del 2006e dunque un regime di applicazione degli istituti processuacivilistici nei limiti della compatibilità (Cass. 17249/2002, 2541/1979), va indicato il principio di diritto da applicarsi e da ribadire, per cui “la L. Fall., articolo 106, nel testo anteriore alla novella del 2006, affida alla discrezionalità del giudice delegato la scelta delle forme della vendita, nonchè le concrete modalità della stessa; ne consegue che il rilevante valore economico del bene non rappresenta un impedimento alla vendita ad offerte private nè richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo.” (Cass. 21090/2007);
  7. il giudice delegato ben poteva dunque, dopo aver esperito una “gara informale” (e non un incanto) alla ricerca del miglior offerente, disporre la vendita mobiliare anche a trattative private, L. Fall., ex articoli105-106, cioè direttamente – si specifica – in favore del soggetto già partecipante alla gara, non originario vincitore ma dichiaratosi disponibile all’acquisto immediato, mentre era a propria volta quella decisione che doveva essere impugnata dalla controricorrente, risultando essa – in quanto emanata lo stesso giorno della pronuncia di decadenza – non oggetto di alcuna impugnazione interna alla procedura concorsuale e perciò definitiva, per decorso dei termini L. Fall., ex articolo26, con derivata intangibilità del presupposto inadempitivo da cui era scaturita e dell’iter di nuova aggiudicazione seguito;
  8. ne consegue che il ricorso principale va accolto, quanto ai primi due motivi, con assorbimento dei restanti, inammissibilità dell’incidentale e cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, quanto ai primi due motivi, assorbiti i restanti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Motivazione semplificata.

 

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