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Cassazione Civile 6662/1984 – Revoca della procura – Determinazione convenzionale per comunicare la revoca

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Cass. 21-12-84, n. 6662

Revoca della procura – Determinazione convenzionale per comunicare la revoca

Il principio fissato dall’art. 1396 cod. civ., secondo il quale la revoca della procura non è opponibile al terzo se non gli sia stata portata a conoscenza con mezzi idonei, salvo che si provi che lo stesso la conoscesse al momento della conclusione del contratto, non osta a che le parti possano determinare convenzionalmente lo specifico mezzo che l’una deve adottare per comunicare la suddetta revoca (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento), e prevedere l’inefficacia nei confronti dell’altra della revoca medesima per il solo fatto della inosservanza di tale formalità.

Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza