Ordinanza 6826/2010
Giudizio di cassazione – Ricorso palesemente inammissibile – Omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari – Preventiva integrazione del contraddittorio – Necessità – Esclusione – Fondamento
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 22-3-2010, n. 6826 (CED Cassazione 2010)
RILEVA IN FATTO
Con Delibera in data 26 gennaio 2005 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ebbe ad infliggere all’avv. (OMISSIS) la sanzione disciplinare dell’avvertimento, ritenendo integrato l’illecito di cui all’art. 42 del codice deontologico nell’avere il professionista omesso di restituire tempestivamente al cliente (l’impresa edile (OMISSIS) & figli in liquidazione nella persona del liquidatore giudiziale L. (OMISSIS)), dopo la revoca del mandato defensionale e dopo specifica richiesta di restituzione del 5.11.2003 e sollecito in data 1.12.2003, la documentazione in suo possesso, che provvedeva a rimettere al richiedente solo il 4.3.2004 (quando era stato già presentato ed al professionista comunicato, esposto disciplinare).
L’avv. (OMISSIS) propose ricorso avverso detta delibera deducendo la legittimità del suo operato, nessuna richiesta di parcella essendo stata eretta a condizione della restituzione, e la assenza di conseguenze dannose per il cliente anche in virtù del breve tempo trascorso.
L’adito Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 5.12.2006, rigettò il ricorso affermando che il ritardo era consistente e privo di alcuna giustificazione, nonché inammissibile perché il cliente aveva richiesto già in data 1.12.2003 la restituzione intimandola a pena di formulazione di esposto disciplinare.
Per la cassazione di tale decisione, notificatale il 4.6.2007, l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso in data 3.7.2007, ma gli intimati non si sono difesi. Il relatore designato ex artt. 377 e 380 bis c.p.c., ha formulato proposta di trattazione in sede camerale per la
integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso al P.G. presso la Cassazione.
OSSERVA:
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere definito in sede camerale con pronunzia di inammissibilità.
Giova in primo luogo rammentare che alla adozione di siffatta pronunzia di inammissibilità non fa ostacolo il fatto che la proposta di definizione camerale sia stata quella di procedere alla integrazione del contraddittorio: questa Corte ha infatti più volte affermato che la richiesta del P.G. di definizione camerale o la proposta del relatore espressa nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., non impediscono un diverso esito della stessa definizione
camerale rispetto a quello richiesto o proposto (tra le tante si ricordano Cass. n. 12384/05, n. 21797/06, 1615/08).
Giova in secondo luogo considerare che, pur essendo indiscutibilmente fondato il rilievo formulato nella relazione con riguardo alla mancata evocazione in questa sede, oltre al C.O.A., parte necessaria perché autorità adottante l’atto amministrativo sanzionatorio. anche del P.G. presso la Cassazione, definito anch’esso parte necessaria dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56 (Cass. S.U. n. 26182/06 e n. 15852/09), considerazioni di rilevanza assorbente impongono la decisione camerale immediata: il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti del P.G. vieppiù considerando che la presenza di tale parte pubblica è stata comunque assicurata in sede di adunanza camerale.
E la predetta assorbente ragione di inammissibilità attiene alla inequivocabile carenza di un idoneo quesito di diritto, indispensabile per impugnare una decisione del C.N.F. emessa dopo il 2.3.2006 e prima del 4.7.2009 (S.U. n. 21864 del 2007 e n. 2272 del 2008).
Orbene, in ricorso la censura di violazione dell’art 42 del codice deontologico viene sviluppata attraverso la posizione di una serie di interrogativi che si appuntano sulla esigenza, che la decisione del CNF non avrebbe avvertito, di delineare cosa sia il ritardo, di qual lasso temporale si tratti e quando esso sia ingiustificato, con riguardo alle modalità di richiesta, all’onere di consegna restitutoria ed alla assenza di pregiudizi per il cliente. Ad avviso dell’impugnante, non avendo egli condizionato la restituzione al pagamento della parcella ne’ essendo stato coinvolto alcun diritto del cliente, nessun illecito sarebbe stato commesso. Vengono quindi poste, nel corpo del motivo, senza alcuna collocazione conclusiva, una sequela di secche domande (pagg. 3 e pag. 5), che non integrano in alcun modo quell’interpello preciso sulla corretta interpretazione/applicazione di norme di diritto nella fattispecie controversa ed erroneamente decisa nel quale consiste il quesito di diritto (ex multis S.U. n. 3965 e n. 19444 del 2009). Si pongono, invece, semplici interrogativi astratti (in cosa consiste l’obbligo di restituzione documentale? trattasi di comportamento attivo o passivo ? quale è il comportamento attivo dovuto ? quale è il termine doveroso? Il danno per il cliente è condizione dell’illecito?) costituenti soltanto il dispiegamento di questioni all’attenzione della Corte che non ha nulla a che vedere con il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Non è luogo a regolare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010