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Cassazione Civile 6931/2023 – Rappresentanza e difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate-Riscossione – Patrocinio dell’avvocatura dello stato – Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti

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Sentenza 6931/2023

Rappresentanza e difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate-Riscossione – Patrocinio dell’avvocatura dello stato – Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti – Conseguenze

Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un’apposita delibera motivata dell’ente ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall’Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 8-3-2023, n. 6931   (CED Cassazione 2023)

Art. 365 cpc (Sottoscrizione del ricorso) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato prescritto il credito contenuto nella cartella di pagamento contestata a (OMISSIS) a titolo di omessa contribuzione previdenziale, la quale aveva proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria (e alla cartella) contestando proprio l’intervenuta prescrizione quinquennale.

La Corte territoriale ha rigettato i gravami dell’INPS e di (OMISSIS) s.p.a., con cui si lamentava l’erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, dell’eccezione di prescrizione quinquennale, e si affermava che al caso in esame andasse applicata la prescrizione decennale, il cui dies a quo sarebbe decorso dal quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del titolo (19.02.2007) e sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 19.07.2012.

La cassazione della sentenza è domandata da (OMISSIS) s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

(OMISSIS) è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e 324 c.p.c. –

Nullità della sentenza”. Sostiene la nullità della sentenza per formazione del giudicato in primo grado sulla statuizione con cui il Tribunale aveva correttamente qualificato l’azione quale opposizione ai sensi del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24 ed aveva accertato che sia la cartella di pagamento oggetto di contestazione che la conseguente iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate alla debitrice (19.02.2007).

La sentenza d’appello avrebbe deciso, perciò, ultra petita, qualificando l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e pronunciandosi erroneamente nel merito in luogo di arrestare il proprio giudizio all’improponibilità della domanda per violazione del termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24”. Afferma la nullità della sentenza d’appello sul presupposto che la Corte territoriale, così come anche il primo giudice, avrebbero errato nel pronunciarsi nel merito, quando avrebbero dovuto arrestare la loro cognizione al rilievo dell’improponibilità della domanda, atteso il dato pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la cartella era stata regolarmente notificata ed il termine decadenziale di 40 giorni era trascorso inutilmente, non avendo la (OMISSIS) proposto opposizione.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 19, 20 – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, artt. 19, 49, 77 e 86 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Sostiene erroneo il richiamo da parte della Corte d’appello alla pronuncia Sez. Un. 23397 del 2016 al fine di individuare la durata della prescrizione, atteso che, una lettura sistematica delle disposizioni richiamate in epigrafe, dovrebbe condurre alla diversa conclusione della durata decennale della prescrizione.

Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, comporterebbero, a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo dies a quo della prescrizione. Prospetta quindi che la questione di diritto sollevata riguarderebbe un profilo non considerato da Sez. Un. 23397 del 2016 e che, in assenza di espressa previsione in relazione all’azione di riscossione il termine sia quello ordinario decennale.

Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.

Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal Regio Decreto n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.

Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in favore di (OMISSIS) rimasta intimata, nè in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica dell’8 febbraio 2023