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Cassazione Civile 7031/2023 – lavoro giornalistico – Mancata iscrizione albo – Nullità del contratto di lavoro per violazione di legge

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Ordinanza 7031/2023

lavoro giornalistico – Mancata iscrizione albo – Nullità del contratto di lavoro per violazione di legge

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all’albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell’oggetto e della causa, l’attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell’art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell’attività svolta, ma anche l’iscrizione all’Albo.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 9-3-2023, n. 7031   (CED Cassazione 2023)

 

 

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 5223 del 25 novembre 2011, il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda della signora (OMISSIS), erede del giornalista (OMISSIS), ha condannato l’ENPALS a trasferire la contribuzione versata dal datore di lavoro, (OMISSIS), dal 1 giugno 1987 al 13 dicembre 1994, e ha condannato l’INPGI a erogare alla (OMISSIS) il trattamento pensionistico inerente al medesimo periodo.

A fondamento della decisione, il Tribunale di Catania ha posto in risalto la natura giornalistica delle prestazioni svolte dal signor (OMISSIS), iscritto all’albo il 29 dicembre 1994, e ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPGI.

Già dal 1995, l’Istituto era edotto della vicenda relativa all’accertamento della natura giornalistica della prestazione e aveva manifestato l’intenzione di recuperare il credito contributivo. D’altro canto, la (OMISSIS), nel dicembre 2004, aveva avanzato la richiesta di liquidazione della prestazione previdenziale, con conseguente interruzione del termine decennale di prescrizione.

(OMISSIS), in adempimento degl’impegni assunti con il verbale di conciliazione dell’aprile 2003, aveva chiesto all’ENPALS di versare all’INPGI i contributi già versati per il periodo in cui (OMISSIS) aveva svolto le mansioni d’impiegato di concetto.

Il Tribunale ha perciò respinto le domande proposte nei confronti del datore di lavoro, che aveva tenuto fede agl’impegni assunti con l’accordo di conciliazione.

2.- La sentenza è stata impugnata dall’INPGI. L’INPS, subentrato all’ENPALS, ha proposto appello incidentale adesivo.

I gravami sono stati respinti dalla Corte d’appello di Catania con sentenza n. 476 del 2017, pubblicata il 6 giugno 2017.

2.1.- La Corte territoriale ha disatteso la prima doglianze, incardinata sull’insussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione e all’assicurazione presso l’INPGI e sull’inopponibilità della conciliazione sottoscritta da altre parti.

I giudici d’appello osservano, a tale riguardo, che la natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) è avvalorata anzitutto dalla sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione dei contributi e, in secondo luogo, dalla conciliazione con cui le parti hanno definito tale controversia.

L’invalidità dell’attività di praticantato svolta da un soggetto non iscritto all’albo non impedisce al lavoratore di rivendicare il trattamento economico e previdenziale e non elide l’obbligo di assicurazione del praticante presso l’INPGI.

2.2.- Neppure la seconda censura, concernente la prescrizione del credito contributivo, è fondata.

Come emerge dalla nota del 3 agosto 1995, inviata al lavoratore, l’INPGI ha avuto formale conoscenza della Delibera d’iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti giornalisti e ha richiesto al lavoratore “precisi adempimenti finalizzati” al recupero dei contributi non ancora versati. La raccomandata del 6 dicembre 2004, con cui la (OMISSIS) ha chiesto l’erogazione del trattamento previdenziale dal giugno 1987 al dicembre 1994, è stata inviata nel termine prescrizionale decennale fissato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 10, per i crediti contributivi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge.

2.3.- La Corte d’appello ha respinto, infine, anche il terzo motivo di gravame, che contestava l’applicabilità della disciplina sul trasferimento del montante contributivo (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, u.c.), in quanto riferita solo agli enti previdenziali di diritto pubblico.

A tale riguardo, i giudici d’appello evidenziano che la disciplina dettata dalla legge è stata recepita dall’art. 5 della convenzione conclusa tra ENPALS e INPGI il 22 dicembre 2009 e regola, pertanto, anche il caso di specie.

3.- L’INPGI impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania, con ricorso notificato il 5 dicembre 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

4.- Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., che ha depositato anche memoria illustrativa in vista dell’adunanza in Camera di consiglio.

5.- L’INPS replica con controricorso e propone ricorso incidentale adesivo alle ragioni dell’INPGI.

6.- La causa è stata trattata in Camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in applicazione dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso per cassazione dell’INPGI si articola in tre motivi, reiterati dall’INPS nel ricorso incidentale che qualifica come adesivo.

1.1.- Con il primo mezzo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c..

La Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare l’obbligo d’iscrizione all’INPGI prima del provvedimento d’iscrizione all’albo del registro dei giornalisti, unico atto idoneo a conferire lo status di giornalista o di praticante e presupposto imprescindibile della tutela previdenziale di cui si discute.

1.2.- Con la seconda censura (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’INPGI si duole della violazione e della falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizione. Il ricorrente assume che, prima dell’iscrizione nel registro dei praticanti (29 dicembre 1994), l’INPGI non fosse titolare di alcun rapporto contributivo e dunque non fosse, legittimato a interrompere la prescrizione. Alla stregua di tali rilievi, non sarebbero pertinenti le considerazioni sulla lettera, inviata dall’INPGI a un soggetto diverso, e sull’efficacia interruttiva della prescrizione, connessa con tale atto.

1.3.- Con la terza doglianza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente censura, infine, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116.

La sentenza impugnata non avrebbe considerato che il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina di legge con apposita convenzione. La contribuzione relativa al periodo anteriore al 1995 sarebbe stata correttamente corrisposta all’ENPALS.

2.- Ha priorità logica il primo motivo, concernente l’obbligo d’iscrizione all’INPGI (cfr. le conclusioni illustrate a pagina 9 del ricorso per cassazione).

La censura non presta il fianco alle eccezioni di genericità formulate da (OMISSIS) (pagine 14 e 15 del controricorso) e dalla (OMISSIS) (pagine 7 e 8 del controricorso).

Come emerge dalla sentenza della Corte d’appello di Catania (pagine 3 e 4), l’INPGI ha devoluto anche ai giudici del gravame la questione della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione e all’assicurazione del giornalista (OMISSIS) e ha svolto, a tale riguardo, rilievi circostanziati.

In questa sede, l’INPGI indirizza le sue doglianze contro il punto saliente della sentenza d’appello, che verte sul sorgere del predetto obbligo d’iscrizione all’Istituto e sulla portata della retrodatazione dell’iscrizione all’albo.

Quanto alla sentenza e all’accordo conciliativo, addotti dalla sentenza impugnata a sostegno della decisione, attengono alla natura dell’attività svolta, ma non incidono sul requisito dell’iscrizione all’albo, che è fatto segno dei rilievi critici dell’odierno ricorrente con riguardo ai riflessi sull’obbligo d’iscrizione all’INPGI.

Le critiche si correlano dunque alla ratio decidendi della pronuncia impugnata e colgono il punto nodale, relativo al tema dell’obbligo d’iscrizione all’INPGI, che riveste rilievo primario nella trama argomentativa della decisione.

3.- Il primo mezzo si rivela fondato.

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, questa Corte è oramai costante nell’affermare che la mancata iscrizione nell’albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge. Tale nullità non è sanabile con la retrodatazione successiva dell’iscrizione, ma non esclude che l’attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell’art. 2126 c.c., in quanto non deriva da illiceità dell’oggetto o della causa.

Per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, ma non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’INPGI, che trova fondamento nell’iscrizione all’albo e non solo nella natura dell’attività svolta (Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3385, 25 gennaio 2016, n. 1256, e 4 febbraio 2019, n. 3177).

Con le pronunce citate, questa Corte ha così puntualizzato l’orientamento espresso in precedenza (Cass., sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14944) e richiamato dalla sentenza impugnata (pagina 5) e ha soggiunto che l’obbligo d’iscrizione all’INPGI postula il ricorrere di due requisiti, tra loro concorrenti e non alternativi: l’iscrizione all’albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica presso il datore di lavoro chiamato a versare i contributi (Cass., sez. lav., 25 maggio 2021, n. 14391).

Dev’essere dunque confermato l’orientamento di questa Corte, che reputa la retrodatazione dell’iscrizione nell’albo dei praticanti giornalisti inidonea a sanare la nullità del contratto di lavoro e a eliminare, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell’iscrizione all’albo, presupposto per l’iscrizione all’INPGI. Nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l’iscrizione all’INPGI, pertanto, non sussiste (sentenza n. 3385 del 2011, pagina 7, punto 2, richiamato anche a pagina 8 del ricorso per cassazione).

Da tali enunciazioni di principio non vi sono ragioni di discostarsi, nè le parti controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) adducono elementi idonei a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta.

La sentenza impugnata, pertanto, incorre nell’errore denunciato dall’INPGI, nella parte in cui ha attribuito rilievo, anche ai fini dell’obbligo d’iscrizione all’INPGI e degli effetti ulteriori che ne scaturiscono, alla retrodatazione dell’iscrizione all’albo dei praticanti, in antitesi con il nesso inscindibile che lega effettiva iscrizione all’albo e iscrizione all’INPGI.

4.- La sentenza dev’essere dunque cassata in relazione al motivo accolto.

L’accoglimento del primo motivo, che si riconnette a un profilo pregiudiziale, determina l’assorbimento dei restanti.

La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Catania, che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine al sorgere dell’obbligo d’iscrizione all’INPGI e all’irrilevanza della retrodatazione dell’iscrizione all’albo (cfr. supra punto 3 dell’ordinanza).

Alla stregua di tali principi, il giudice designato per il rinvio riesaminerà la fattispecie controversa, anche in ordine al regime della prescrizione e delle sanzioni, oggetto delle altre censure.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso dell’INPGI; assorbe i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 21 dicembre 2022.